Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-12-2010) 23-02-2011, n. 7107 Sentenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il provvedimento indicato in epigrafe, il G.I.P. del Tribunale di Catania disponeva l’archiviazione del procedimento penale n. 13219/098 RGNR a carico di P.M..

Avverso tale provvedimento il difensore della persona offesa ha proposto ricorso per Cassazione, denunciando violazione di legge ai sensi dell’art. 408 c.p.p., comma 2 sul rilievo che la stessa parte offesa, pur avendone fatto espressa richiesta nell’atto di denuncia- querela, a suo tempo proposta, non aveva ricevuto l’avviso relativo alla richiesta di archiviazione proposta dal P.M..
Motivi della decisione

1. – Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento.

Ed invero, non risulta in atti che l’avviso relativo alla richiesta di archiviazione sia stato mai notificato alla persona offesa, che ne aveva fatto rituale richiesta nella denuncia-querela del 27.9.2007.

E’ ius recepì che tale mancanza comporta nullità del decreto di archiviazione, della persona offesa che ne abbia fatto richiesta (cfr., tra le altre, Cass. Sez. 2, 4.7.2003, n. 46274, Prochilo, rv.

226975).

2 – Per quanto procede, l’impugnato decreto deve essere annullato, con le consequenziali statuizioni nei termini di cui in dispositivo.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’impugnata decreto e dispone la trasmissione degli atti al PM presso il Tribunale di Catania per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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