Cass. civ. Sez. V, Sent., 11-04-2011, n. 8179 Imposte

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La controversia concerne l’impugnazione dell’avviso di irrogazione di sanzioni per Euro 147.832,56 n. (OMISSIS) del D.L. n. 212 del 2002, ex art. 3 in danno della S.I.R.Z. s.p.a. presso la quale verificatori dell’INPS avevano individuato alcuni lavoratori non iscritti nelle scritture obbligatorie. A seguito di ricorso del contribuente, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società, la CTP di Padova, con sentenza 12/7/2006, annullava l’avviso di accertamento, rimettendo gli atti all’Ufficio delle Entrate di Padova per una nuova liquidazione. Avverso tale decisione proponevano impugnazione il C., in proprio e nella qualità, e l’Agenzia delle Entrate; la CTR del Veneto, con sentenza n. 6/18/2008 del 10/4/2008, rigettava l’appello principale ed accoglieva l’appello incidentale affermando la legittimità dell’avviso di accertamento. La CTR, in assenza di prova circa la effettiva data di inizio del rapporto di lavoro dei lavoratori in nero scoperti in sede di verifica dei funzionari INPS, riteneva di dover far coincidere l’inizio del lavoro dal 1 gennaio dell’anno in cui la violazione era stata constatata dagli ispettori dell’INPS. La CTR confermava "sia l’illiceità della fornitura di lavoratori da parte della Vega, sia la violazione, da parte della società stessa, della L. 23 ottobre 1969, n. 1369, art. 1". Rigettava inoltre la richiesta di sospensione del procedimento per pregiudizialità, formulata con riferimento ad un ricorso pendente davanti al Tribunale di Padova avverso il verbale di accertamento INPS n. 3301 del 31/10/2003, ritenendo non sussistenti i presupposti di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39.

Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione la SIVEC s.r.l. ed il C. formulando cinque motivi di censura. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. I ricorrenti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione

Con primo motivo i ricorrenti assumono la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 12 del 2002, art. 3, comma 3. La presenza di un contratto di appalto tra la Sirz s.p.a. e la società Vega per specifiche lavorazioni, e la regolare denuncia agli enti previdenziali, da parte della Vega, degli otto lavoratori di cui all’avviso di accertamento, porterebbe ad escludere l’applicabilità della norma in esame alla Sirz s.p.a.. Formulano il quesito di diritto: "Dica la S.C. se la fattispecie dell’appalto di prestazioni di mera mano d’opera, in violazione della L. n. 1369 del 1960, art. 1 svolte da lavoratori regolarmente dichiarati agli Enti previdenziali dall’appaltatore ma non (ovviamente) dall’imprenditore che abbia effettivamente utilizzato le loro prestazioni debba considerarsi estranea alla previsione del D.L. n. 12 del 2002, art. 3 convertito nella L. n. 73 del 2002 e non già, come ritenuto dalla Commissione Tributaria Regionale, in essa compresa La censura è inammissibile in quanto sia il motivo di ricorso che il quesito di diritto non colgono la ratio della decisione impugnata. Quest’ultima, sul presupposto pacifico che i lavorati in questione prestavano la loro attività lavorativa presso la SIRZ, è fondata sulla mancata prova, da parte dei ricorrenti, della esistenza di un regolare rapporto di lavoro, nonchè del versamento dei contributi previdenziali sia da parte della Sirz s.p.a. che della Vega (la Società Sirz avrebbe ben dovuto fornire a questo Collegio la prova che i lavoratori irregolari avevano (ad esempio) sottoscritto in una certa data un formale rapporto di lavoro. A parte il fatto che la prova regina avrebbe potuto essere agevolmente fornita dimostrando che la società SIRZ, per i lavoratori di cui si discute, provvedeva mensilmente a versare agli istituti previdenziali Inail e Inps i corrispondenti contributi previdenziali e assicurativi. Tale prova … non era stata minimamente offerta nè dalla Società Sirz e neppure dalla società Vega).

Con secondo motivo i ricorrenti assumono la violazione dell’art. 1655 c.c., L. n. 1369 del 1960, artt. 1 e 3. La CTR avrebbe erroneamente ritenuto che la L. n. 1369 del 1960, art. 1 vieti l’appalto qualunque fosse l’opera o il servizio da realizzare tutte le volte in cui lo stessa abbia ad oggetto prestazioni di lavoro da svolgersi presso il committente, anche se organizzate e dirette dall’appaltatore.

Formulano il quesito di diritto: Dica la S.C. se, contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione Tributaria Regionale, l’appalto che si concreti nella fornitura di mano d’opera per realizzare un’opera o servizio non è di per sè illecito, ma solo allorquando tale mano d’opera non sia organizzata e gestita dall’appaltatore mediante l’esercizio dei poteri direttivo, gerarchico e disciplinare, con assunzione a proprio carico del rischio dei risultati dell’appalto (ovvero ricorrano gli elementi presuntivi di cui alla L. n. 1369 del 1960, art. 1, comma 3).

La censura è inammissibile in quanto inconferente. La decisione impugnata, infatti, si fonda, come sopra detto, sulla mancata prova, da parte dei ricorrenti, della esistenza di un regolare rapporto di lavoro, nonchè del versamento dei contributi previdenziali sia da parte della Sirz s.p.a. che della Vega, ragione autonoma idonea a sorreggere la decisione sul piano logico e giuridico.

Con terzo motivo la ricorrente assume la nullità della sentenza per assenza assoluta di motivazione in ordine alla illiceità dell’appalto, in violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.; in subordine, omesso esame di fatti controversi e decisivi per il giudizio riguardanti la genuinità dell’appalto. La CTR non avrebbe preso in considerazione tutto il materiale istruttoria presente in causa.

La ritenuta irrilevanza del secondo motivo di ricorso – circa la liceità della fornitura di mano d’opera – comporta analoga decisione sulla presente censura tesa ad affermare la liceità dell’appalto. Ed analoghe considerazioni vanno espresse in ordine all’assunto vizio di motivazione – dedotto in via subordinata – per non avere la CTR "in alcun modo esaminato una molteplicità di fatti decisivi dai quali emergeva in modo incontrovertibile che … si era trattato di un vero proprio appalto, pienamente lecito costituendo ratio sufficiente a sorreggere la decisione impugnata la ritenuta carenza di prova circa la sussistenza di un formale rapporto di lavoro dei lavoratori scoperti in sede di verifica, sia presso la S.I.R.Z. s.p.a. che presso la Vega s.r.l..

Con quarto motivo la ricorrente assume l’omesso esame di fatti controversi circa la data di inizio del rapporto di lavoro. La CTR non avrebbe tenuto conto della effettiva durata dei rapporti di lavoro desumibile dai conteggi allegati al verbale ispettivo dell’Inps e dalle dichiarazioni rese dal M..

La censura è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza in virtù del quale, qualora una determinata questione non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata – come nel caso in esame- il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Sez. 3, Sentenza n. 22540 del 20/10/2006). Orbene i ricorrenti, nell’assumere che la sentenza impugnata avrebbe omesso l’esame del riepilogo conteggi allegato al verbale ispettivo dell’Inps e della dichiarazione resa da M.T., non indicano in quale atto del giudizio di merito la questione sia stata espressamente sollevata. Nè a tal fine soccorre la trascrizione dell’atto di appello (pagg. 12 – 20 del ricorso) nel quale si deduce "che i nominativi dei lavoratori Vega … siano stati presi in blocco, senza svolgere alcun tipo di indagine caso per caso … dalla documentazione in atti emergono, inoltre, incongruenze sui giorni assegnati nel conteggio delle debenze a ciascun operaio … il calcolo delle presunte debenze a carico della Sirz s.p.a. deve considerasi in definitiva basato su presupposti arbitrari e non provati … il verbale è illegittimo e dunque nullo per eccesso di potere … i calcoli effettuati e gli importi indicati dall’ente sono frutto di mere presunzioni", senza tuttavia una specifica contestazione – sul periodo di lavoro attribuito – fondata sul suddetto riepilogo dei conteggi allegato al verbale ispettivo dell’Inps, o sulle dichiarazioni rese dal M. agli ispettori.

Con quinto motivo i ricorrenti assumono la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39 e art. 111 Cost., comma 6. Nel rigettare l’istanza di sospensione la CTR avrebbe ritenuto che trattandosi di sospensione facoltativa, il relativo potere possa essere esercitato dal giudice in modo assolutamente discrezionale e senza alcun obbligo di motivazione.

La censura è infondata avendo la CTR rigettato l’istanza di sospensione "poichè nell’odierna controversia non si riscontrano i presupposti previsti dall’art. 39 (vale a dire presenza di querela di falso o la capacità delle persone, etc.) ".Nè nella sentenza si riscontra alcuna affermazione circa la possibilità di esercitare il potere di sospensione senza obbligo di motivazione.

Va infine osservato che la "dipendenza" della soluzione della causa da sospendere dalla decisione dell’altra causa, esige, in concreto, la coincidenza dei soggetti partecipanti ai due procedimenti, quale requisito indispensabile perchè la definizione dell’uno possa assumere valore vincolante per la definizione dell’altro, secondo i principi generali dettati in tema di efficacia del giudicato sostanziale (Sez. 5, Sentenza n. 5366 del 10/03/2006; v. anche Sez. 5, Sentenza n. 19821 del 15/09/2009), circostanza questa che non ricorre nel caso in esame.

Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 3.000,00, oltre spese prenotate a debito.
P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 3.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *