Cass. civ. Sez. V, Sent., 11-04-2011, n. 8173 Imposta valore aggiunto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza n. 56/8/06, notificata il 3.10.06, la Commissione Tributaria Regionale della Sardegna, confermava la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Nuoro n. 26/02/03, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto da C.A. avverso la cartella esattoriale notificatale dall’Ufficio IVA di Nuoro, e con il quale le era richiesto il pagamento delle somme di cui all’avviso di rettifica, emesso per l’anno 1986. 2. Il giudice d’appello riteneva che andasse tenuto conto del fatto che la ricorrente aveva effettuato il pagamento dell’imposta scaturito dalla dichiarazione integrativa di condono, ai sensi della L. n. 413 del 1991, art. 50 e che la cartella di pagamento fosse impugnabile per vizi propri, nonostante fosse stato rigettato il ricorso della contribuente avverso l’avviso di rettifica a monte, in forza di sentenza n. 196/03/00 del 15.5.00. Con la medesima pronuncia, la Commissione Tributaria Regionale rimetteva il giudizio ad altra sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Nuoro.

3. Per la cassazione della sentenza n. 56/8/06 ha proposto ricorso, notificato il 24.11.06, l’Agenzia delle Entrate, articolando cinque motivi, ai quali C.A. ha replicato con controricorso.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Censura, invero, la ricorrente la decisione di appello, laddove la medesima ha disposto la rimessione della causa al giudice di primo grado, ai di fuori delle ipotesi tassative previste dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59. 2. Gli altri quattro motivi di ricorso, che per la loro evidente connessione, vanno considerati congiuntamente, si incentrano tutti sulla violazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, e sull’omessa motivazione su un fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Il giudice di appello avrebbe, invero, omesso del tutto di considerare – e di motivare sul punto – il giudicato formatosi in forza della sentenza 196/03/00 del 15.5.00, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto dalla C. avverso l’avviso di rettifica, da cui è scaturita la cartella esattoriale impugnata in questa sede.

3. Premesso quanto precede, osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto.

3.1. Ed invero, va rilevato che – in tema di contenzioso tributario – la rimessione della causa alla Commissione Tributaria Provinciale è prevista, dalla norma di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59 solo per ipotesi tassative ed eccezionali, al di fuori delle quali la Commissione Tributaria Regionale, qualora accolga l’appello, è tenuta a decidere la causa nel merito.

A prescindere dalle peculiari e tassative ipotesi indicate dalla norma, invero, nelle quali è prevista la possibilità di una sentenza meramente rescindente, il giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale assume le caratteristiche generali del mezzo di gravame, ossia del mezzo di impugnazione a carattere sostitutivo, con la conseguente necessità per i giudici di decidere nel merito le questioni proposte (cfr. Cass. 17127/07, 15530/10). Ebbene, le fattispecie tipizzate nelle quali va disposta la rimessione della causa al giudice di prime cure (riconoscimento, da parte del giudice di appello: della competenza e della giurisdizione negata dal giudice di primo grado; della necessità di integrare il contraddittorio;

dell’erroneità della declaratoria di estinzione del processo;

dell’illegittima composizione della Commissione Tributaria Provinciale; della mancata sottoscrizione della sentenza da parte del giudice), si concretano tutte in questioni processuali pregiudiziali, tra le quali non può essere in alcun modo ricompresa – com’è del tutto evidente – la decisione di accoglimento dell’appello nel merito, effettuata nel caso di specie dalla Commissione Tributaria Regionale.

3.2. Per tutte le ragioni esposte, dunque, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, la sentenza n. 56/8/06 va cassata, con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Sardegna, che dovrà attenersi al seguente principio di diritto: "la rimessione della causa alla Commissione Tributaria Provinciale, è prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59 solo per le eccezionali e tassative ipotesi ivi elencate, al di fuori delle quali la Commissione Tributaria Regionale, qualora accolga l’appello, è tenuta a decidere la causa nel merito". 4. Il giudice di rinvio provvederà altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte di Cassazione;

accoglie il primo motivo ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Sardegna, che provvederà alla liquidazione anche delle spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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