Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 10-12-2010) 23-02-2011, n. 7027

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata P.V. veniva assolto per non aver commesso il fatto dall’imputazione di ingiuria contestatagli come commessa in danno di L.N. in (OMISSIS).

Il ricorrente lamenta violazione di norme processuali nella valutazione della prova a carico dell’imputato.
Motivi della decisione

Il ricorso risulta intempestivamente presentato.

In effetti l’estratto contumaciale della sentenza impugnata risulta comunicato al Procuratore Generale ricorrente il 22.2.2010. Da tale data decorreva pertanto il termine per la presentazione del ricorso, nella specie della durata di giorni trenta, non essendo stato stabilito un termine diverso da quello ordinario per il deposito della motivazione della sentenza; detto termine spirava dunque al 24.3.2010. Il ricorso veniva invece presentato l’8.4.2010, e quindi tardivamente; ne deve di conseguenza essere dichiarata l’inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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