Cons. Stato Sez. V, Sent., 22-02-2011, n. 1100 Aggiudicazione dei lavori

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il presente ricorso in appello è proposto dalla società A. s.r.l. e si dirige contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale dell’EmiliaRomagna, sezione staccata di Parma, con la quale è stato respinto un ricorso ivi proposto per l’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria per i lavori di ampliamento di un asilo nido in Poviglio.

Premette l’appellante che la Commissione, nella valutazione dell’offerta tecnica non aveva valutato l’elemento dell’organizzazione del cantiere, oltre al fatto che nella lista delle lavorazioni presentata dall’aggiudicataria vi erano delle correzioni non siglate a margine.

Questi i motivi dell’appello:

Violazione del bando, violazione dei principi in materia di gare pubbliche e del buon andamento di cui all’art. 97 Cost.; in quanto la lista delle lavorazioni presentata dall’aggiudicataria presentava una correzione non confermata mediante sottoscrizione, a nulla valendo l’argomentazione della commissione che nella specie si trattava di una mera correzione formale (riporto di somma);

Violazione del bando di gara, violazione dei principi in materia di gare pubbliche e del buon andamento, nonché illogicità manifesta; poiché il fatto che la correzione non controfirmata consisteva in un mero riporto non è meno grave di una diversa correzione;

Violazione del bando di gara, del principio del buon andamento, nonché contraddittorietà manifesta e violazione del principio di parità di trattamento; avendo adottato un comportamento più "morbido" la commissione di gara solo relativamente alla società controinteressata;

Violazione della "lex specialis", falsità nei presupposti, violazione del giusto procedimento e del buon andamento, nonché dei principi delle gare pubbliche; per essere mancata ogni descrizione dell’organizzazione di cantiere;

Altra violazione della "lex specialis", falsità dei presupposti, violazione dei principi in materia di gare pubbliche; in quanto la mancanza della indicazione dell’organizzazione di cantiere avrebbe quanto meno comportato l’assegnazione alla controinteressata di un punteggio uguale a zero;

Ancora violazione della "lex specialis", falsità nei presupposti, illogicità manifesta, sviamento e violazione dei principi in materia di gare pubbliche; poiché se l’aggiudicataria avesse voluto confermare l’organizzazione di cantiere proposta dall’Amministrazione, non avrebbe presentato alcuna variante, con la conseguenza della nullità del punteggio da attribuire alla medesima;

Ulteriore violazione della "lex specialis", falsità del presupposto, violazione dei principi in materia di gare pubbliche e di quello del buon andamento; non rinvenendosi nell’offerta la classificazione energetica degli impianti in classe B;

Violazione della "lex specialis" e dei principi in materia di gare pubbliche, nonché del buon andamento, dell’affidamento e della parità di trattamento; in quanto la Commissione avrebbe dovuto assegnare un maggior punteggio all’appellante, per aver questa prodotto l’organizzazione di cantiere.

Oltre a ciò, ritiene l’appellante che la sentenza appellata sia viziata per illogicità ed erroneità, violazione dell’art. 90 del d.P.R. n. 554 del 1999 e falsità dei presupposti, per essere necessaria la controfirma nelle correzioni apposte dall’aggiudicataria; di altra illogicità ed erroneità, falso presupposto e contraddittorietà, per essere l’organizzazione di cantiere una componente dell’offerta tecnica; di ulteriore illogicità ed erroneità, falso presupposto e contraddittorietà; per non aver valutato la Commissione la classificazione energetica presentata dall’appellante.

Conclude l’appellante, chiedendo il risarcimento dei danni

Il Comune di Guastalla (stazione appaltante della gara) si costituisce in giudizio e resiste all’appello, chiedendone la reiezione e rilevando la legittimità dell’operato del medesimo nella conduzione della gara, i cui lavori sono peraltro da tempo ultimati.

Anche il Comune di Poviglio, destinatario dell’aggiudicazione, si costituisce in giudizio e resiste all’appello, ponendo in evidenza anche esso la legittimità dell’operato della commissione.

L’appellante presenta una successiva memoria illustrativa, con la quale insiste sulle proprie determinazioni.

La causa passa in decisione alla pubblica udienza del 9 novembre 2010.
Motivi della decisione

L’appello non è fondato.

I motivi fondamentali che assistono l’appello (e che erano stati dedotti e rigettati, peraltro, anche durante il giudizio di primo grado, davanti al Tribunale amministrativo regionale) sono riconducibili a due: la mancata sigla del legale rappresentante del soggetto controinteressato su alcune modificazioni correttive apportate alla lista delle lavorazioni presentata dal medesimo nell’ambito della gara pubblica conclusasi con l’aggiudicazione allo stesso soggetto, e la mancata individuazione nel progetto dell’organizzazione di cantiere.

Ora, le correzioni in parola non sono manifestazioni di diverse determinazioni dell’impresa controinteressata, che abbia modificato originarie rappresentazioni contabili con altre, nel qual caso era richiesta la sigla a lato della medesima modificazione per dimostrare la paternità dell’intervento. Sono invece mere correzioni di un errore di riporto contabile, oggettivamente determinabile e che non nascevano da una diversa determinazione volitiva dell’offerente, alle quali, peraltro, poteva anche provvedere l’amministrazione procedente, tramite la commissione di gara.

Per quanto concerne, invece, la mancata descrizione dell’organizzazione di cantiere, a prescindere dal fatto che si era in presenza di un contratto di appalto (da aggiudicare) e che nell’ambito di tale tipologia di appalto, l’organizzazione dell’attività di cantiere non può che essere lasciata all’imprenditore appaltatore (altrimenti il contratto di appalto si trasformerebbe in un contratto a regìa dell’amministrazione, che tutto stabilisce e tutto dirige), va rilevato che la stessa descrizione non era affatto prevista come valutativa specifica dell’offerta (né tantomeno come requisito di partecipazione alla gara), essendo evidente che, richiedendosi un’offerta comprensiva di ogni attività, era da evidenziare anche l’organizzazione di cantiere, ma questa non aveva e non poteva avere una valenza autonoma, ma solo un significato nell’ambito della valutazione complessiva del progetto presentato.

Tutte le altre censure o si riconnettono alle due precedenti o hanno ad oggetto le scelte di merito della commissione, sulle quali, naturalmente, il giudice della legittimità non può entrare, ovvero si tratta di censure consequenziali (risarcimento del danno) che non possono trovare ingresso stante l’infondatezza dell’appello.

L’appello va, conseguentemente, rigettato.

Le spese di giudizio, tuttavia, in considerazione della sussistenza, nel caso di specie, di giusti complessivi motivi, possono essere integralmente compensate fra le parti per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto.

Rigetta l’appello.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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