Cons. Stato Sez. V, Sent., 22-02-2011, n. 1099 Opere pubbliche

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Gli appelli indicati in epigrafe si dirigono contro la medesima sentenza del Tribunale amministrativo regionale delle Marche, con la quale quel giudice ha accolto un ricorso della controinteressata società L. e ha annullato in parte il bando di gara per la realizzazione di un depuratore con obbligo, sussistendone ancora l’interesse, ad indire una nuova gara sulla base di un diverso bando di gara, con espunzione della norma annullata.

Il primo dei due appelli indicati in epigrafe è proposto dall’ATI con capogruppo S.- D.A., il quale è assistito dai seguenti motivi di diritto:

Legittimità del bando di gara, in quanto la norma di bando annullata (sostanziale corrispondenza tra requisiti di ammissione e criteri di valutazione) tendeva, da un lato, a garantire l’interesse dell’Amministrazione ad avere partecipanti idonei all’adempimento delle obbligazioni e, dall’altro individuava un criterio di valutazione, essendo richiesto il fatturato minimo per il requisito di partecipazione e il numero degli impianti per il criterio valutativo, peraltro puramente accessorio;

Infondatezza del motivo relativo alla valutazione di dieci impianti, in quanto per nessuno di essi L. ha prodotto la documentazione;

Vengono, poi, riproposti, i motivi del ricorso incidentale:

Violazione e falsa applicazione del bando di gara, per non essere documentato il costo di manutenzione e di utilizzazione, per cui a L. doveva essere attribuito il punteggio di 0;

Violazione e falsa applicazione del bando di gara, dovendo prevalere il listino ufficiale con attribuzione a L. di punti 2,67;

Sviamento, illogicità e contraddittorietà, nel caso in cui si dovesse interpretare la norma di bando (art. 2.4 del bando di gara) come favorevole alla prevalenza dell’offerta sul listino ufficiale.

L.A. si costituisce in giudizio e resiste all’appello, chiedendone la reiezione e formulando altresì appello incidentale, richiamando all’uopo quello proposto nel secondo appello.

Il secondo appello indicato in epigrafe (n. 5900 del 2010) è proposto da A.M. e si dirige, come già precisato, contro la medesima sentenza del Tribunale amministrativo regionale delle Marche, sulla base dei seguenti motivi:

Legittimità della norma di bando, che prevede, secondo il primo giudice, una sostanziale identità tra requisiti di ammissione alla gara e criteri di attribuzione del punteggio dell’offerta, trattandosi di elementi evidentemente differenziati, con l’aggiunta che tale elemento di valutazione non è affatto preponderante nel computo complessivo del punteggio;

Legittimità dell’attribuzione del punteggio uguale a 0 a L. per gli impianti realizzati, mancando qualsiasi dimostrazione della esecuzione.

Anche in questo appello L. si costituisce in giudizio e resiste all’appello, chiedendone la reiezione.

Formula, altresì, appello incidentale condizionato, sulla base del seguente motivo:

Violazione dell’art. 49 del d.. lgs. n. 163 del 2006 e illogicità manifesta, per mancata attribuzione del punteggio delle referenze apportate dall’impresa ausiliaria; oltre alle eccezioni in ordine alle valutazioni attribuite a L..

L’ATI con capogruppo Sereco Depurazione Acque si costituisce in tale appello, deposita una consulenza tecnica e chiede l’accoglimento dell’appello.

Le due cause passano in decisione alla pubblica udienza del 9 novembre 2010.
Motivi della decisione

I due appelli indicati in epigrafe si dirigono contro la medesima sentenza del Tribunale amministrativo regionale delle Marche e presentano evidenti aspetti di connessione oggettiva e soggettiva e vanno, pertanto, preliminarmente riuniti.

Entrambi gli appelli principali (che hanno la medesima "causa petendi") sono infondati.

Infatti, come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, nella specie si è determinata per effetto della presenza di una norma di bando (art. 2, punto 6) una inammissibile commistione fra requisiti di ammissione alla gara e elementi di valutazione dell’offerta, in quanto la norma di bando prima indicata, dapprima richiedeva il possesso di esperienza minima nell’ambito della realizzazione di impianti di depurazione delle acque e, poi, esprimeva la necessità di una valutazione, con assegnazione di punteggio, per gli impianti eseguiti.

E’ evidente, quindi, come una medesima evidenza fattuale (l’aver operato la realizzazione di impianti di depurazione) veniva considerata, da un lato, un requisito di ammissione alla gara, mentre, da un altro, la medesima evidenza fattuale veniva presa in considerazione per l’attribuzione di un punteggio, ed è fuori discussione che gli elementi che sono considerati come fondamentali requisiti per la partecipazione ad una gara pubblica attengono a fatti costituzionali dell’impresa, mentre gli stessi non possono allo stesso tempo essere presi in considerazione per la valutazione dell’offerta, in quanto già esaminati e ricompresi nell’ambito del "minimum" indispensabile per la partecipazione alla gara.

La sentenza impugnata, dunque, correttamente ha accolto il motivo subordinato ed ha annullato la norma di bando di gara illegittima, ordinando conseguentemente la rinnovazione del procedimento sulla base della espunzione della norma di bando considerata illegittima e su tale linea è anche il Collegio, reputando, come da giurisprudenza da tempo esistente, come non sia ammissibile che un requisito (già valutato ai fini dell’ammissione), venga poi nuovamente valutato ai fini dell’attribuzione di un punteggio dell’offerta tecnica.

Gli appelli incidentali condizionati possono, alla luce della infondatezza degli appelli principali, essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.

Le spese di giudizio degli appelli riuniti possono, però, in considerazione della particolarità della questione controversa, essere compensate fra le parti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti,

li riunisce;

rigetta gli appelli principali;

dichiara improcedibili gli appelli incidentali;

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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