Cons. Stato Sez. V, Sent., 22-02-2011, n. 1093 Trattamento economico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La sig.ra R.S. ha adito il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, per ottenere la condanna dell’amministrazione comunale di Mozzo al pagamento delle differenze retributive, pari a lire 32.829.619, maturate nel corso del rapporto di lavoro non assicurato intercorso dal settembre 1987 al giugno 1990, in qualità di insegnante di sostegno per minori disabili presso le locali scuole medie ed elementari del Comune di Mozzo.

Con la sentenza impugnata n. 429 del 27 maggio 1998, il ricorso è stato respinto sulla base della documentazione in atti dalla quale è risultato che la Giunta comunale, con sei successive deliberazioni, aveva erogato, nel periodo indicato dalla ricorrente, alle famiglie di alcuni ragazzi portatori di handicap, residenti nel territorio comunale, contributi alle spese per l’assistenza scolastica.

Le somme erano sempre state liquidate direttamente alle famiglie interessate: in tre occasioni i mandati di pagamento, ancorchè intestati agli aventi diritto alla provvidenza economica, erano stati materialmente incassati dalla ricorrente, ma con esplicita delega a quietanzare, da parte dei destinatari dei contributi.

Il giudice territoriale aveva dedotto che l’eventuale prestazione lavorativa, consistente nel sostegno psicopedagogico soggetti disabili, sarebbe stata esplicata dalla ricorrente non in favore del Comune ma delle famiglie degli stessi soggetti disabili.

La sentenza ha pertanto rigettato la domanda sulla scorta dell’art. 45 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616, che attribuisce ai comuni esclusivamente le funzioni amministrative in materia di assistenza scolastica che, anche quando riguardano l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici, psichici o sensoriali, si traducono sostanzialmente nella concessione di assegni individuali.

Il primo giudice ha poi ritenuto infondata la domanda anche alla stregua dell’art. 6 della l.r. 20.3.1980, n. 31 che nella Regione Lombardia disciplina tali provvidenze economiche laddove distingue l’assistenza scolastica dall’assistenza educativa a favore degli studenti disabili che spetta esclusivamente allo Stato e, giusta l’art. 12 della legge 20.5.1982, n. 270 e dell’art. 13, commi 3 e 4, della legge 5.2.1992, n. 104, comporta l’istituzione, nel ruolo del personale della scuola statale, di posti di sostegno, da assegnare ad insegnanti (specializzati) alle dipendenze del Ministero della Pubblica Istruzione e non certo del Comune.

Nell’appello, la sentenza è censurata di erroneità sia con richiamo alla dichiarazione dell’assessore comunale dalla pubblica istruzione, sig.ra Flavia Gherardi relativa al servizio svolto dal 1987 al 1990 dalla ricorrente sia con richiamo al carattere dell’assistenza prestata che si assume non di carattere educativo, spettante all’amministrazione centrale ma di carattere "scolastico, spettante al comune.

La censura va disattesa sotto ambedue i profili.

Quanto al primo, la dichiarazione in atti della sig.ra Flavia Gherardi attesta che la ricorrente "ha prestato servizio volontario negli anni 87, 88,89,90 in qualità di assistente educatrice presso la scuola elementare e la scuola parrocchiale "S. Giovanni Battista, collaborando anche allo svolgersi delle normali attività didattiche".

La dichiarazione è pertanto generica e in ogni caso fa riferimento al carattere volontario del servizio e non si presta a sorreggere gli assunti della ricorrente circa l’imputabilità del servizio svolto a compiti propri del comune, le cui funzioni non esulano dall’assistenza scolastica e non possono essere inquadrate nell’assistenza didattica ed educativa.

Secondo quanto correttamente afferma il Comune nella sia memoria di costituzione, l’assistenza didattica ed educativa dei portatori di handicap viene svolta dalla scuola con la prestazione di insegnanti specializzati i quali svolgono le loro funzioni attraverso forme di integrazione secondo un programma elaborato dal collegio dei docenti.

In qualità di insegnante di sostegno dei ragazzi portatori di handicap, la sig.ra S. è inquadrata nell’organico del comparto del Ministero della pubblica istruzione, come espressamente specificato dall’art. 12, l. n. 270/82 e dall’art. 13, l. n. 104/92, e non ha alcun titolo per il riconoscimento del rapporto di pubblico impiego nei confronti del comune di Mozzo.

Correttamente, inoltre, sono state disattese le domande dell’appellante, per insufficienza a concretare un rapporto di lavori subordinato della riscossione da parte della sig.ra S. di tre mandati di pagamento destinati alle famiglie di alcuni ragazzi portatori di handicap.

In disparte l’insufficienza di siffatta circostanza a comprovare l’insorgere di qualsiasi rapporto fra la sig.ra S. e il Comune, appare allo stato ineccepibile che l’erogazione delle somme suddette si era verificata per un errore materiale del tesoriere comunale. Gli altri contributi assistenziali erano stati infatti erogati direttamente alle famiglie di alcuni ragazzi portatori di handicap e non alla ricorrente.

In aggiunta a ciò, deve rilevarsi che dagli atti di causa non risulta comprovato alcuno dei presupposti cui la costante giurisprudenza amministrativa connette l’esistenza di un rapporto di pubblico impiego: mancano infatti un regolare atto di nomina, il carattere di esclusività del rapporto, il posto nella pianta organica del comune di Mozzo e la prova del requisito della subordinazione: presupposti questi necessari per ricondurre l’attività dell’appellante all’interesse dell’ente, come è necessario per l’instaurazione di un rapporto di pubblico impiego.

L’appello deve essere respinto senza che sia necessario disporre ulteriori accertamenti istruttori, in assenza del principio di prova dal quale dedurre il sintomo dell’esistenza del rapporto di lavori fra la ricorrente e il comune.

La singolarità della questione comporta l’integrale compensazione delle spese del grado fra le parti in causa.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto lo respinge e conferma la sentenza impugnata.

Spese del giudizio integralmente compensate fra le parti in causa.,

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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