Cass. civ. Sez. V, Sent., 11-04-2011, n. 8153 Notificazione degli atti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A seguito di ricorso da parte della T.V.A. 64 s.r.l. avverso avviso di mora n 851696 concernente IVA per l’anno 1989, la C.T.P. di Caserta annullava l’atto impugnato per la mancata preliminare notifica della cartella esattoriale, e conseguente prescrizione del diritto di credito dell’Amministrazione, nonchè per la nullità della notifica dello stesso avviso. La decisione, gravata dall’Ufficio, veniva successivamente confermata dalla C.T.R. della Campania con sentenza n. 49/25/05 depositata il 19.4.2005, con la quale quel giudice ribadiva tra l’altro la nullità della notifica dell’atto impugnato in quanto, pur trattandosi di un caso di temporanea irreperibilità del destinatario, non avvenuta con le formalità previste dall’art. 140 c.p.c..

Per la cassazione della sentenza di appello proponevano ricorso il Ministero delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, articolando quattro motivi.

Nessuna difesa svolgeva la società intimata nel giudizio di legittimità.
Motivi della decisione

1 – Con il primo motivo di ricorso deducono i ricorrenti, ex art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, e pertanto per omessa pronuncia sulla richiesta sin dall’inizio del processo formulata dall’Amministrazione Finanziaria, di integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario per la riscossione, essendo in discussione pretesi vizi del procedimento solo ad esso imputabili.

La censura è infondata. Secondo consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, assolutamente condivisa dal Collegio: "Il mancato esame da parte del giudice, sollecitatone dalla parte, di una questione puramente processuale non può dar luogo a vizio di omessa pronuncia, il quale attiene al mancato esame delle sole domande di merito, e non può assurgere quindi a causa autonoma di nullità della sentenza, potendo profilarsi al riguardo una nullità (propria o derivata) della decisione, per la violazione di norme diverse dall’art. 112 cod. proc. civ., in quanto sia errata la soluzione implicitamente data dal giudice alla questione sollevata dalla parte" (v. Cass. 24.6.2005 n. 13649; 21.11.2001, n. 14670).

Nel caso di specie è appena il caso di rilevare, a definitiva smentita della censura in esame, come la scelta del giudice si appalesi peraltro sicuramente corretta, e comunque non censurabile, alla stregua di quanto appresso si dirà in relazione al secondo motivo di ricorso.

2 – Con il secondo motivo i ricorrenti deducono il vizio di violazione e falsa applicazione di legge, con riferimento al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10, intendendo con ciò contestare l’implicita decisione negativa del giudice di merito sulla istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario e la carenza di legittimazione passiva dell’Ufficio.

Anche tale motivo è infondato.

Questa Suprema Corte al riguardo ha più volte avuto modo di affermare il principio secondo il quale: "Nella disciplina della riscossione delle imposte vigente in epoca anteriore alla riforma introdotta dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, la cartella di pagamento svolge la funzione di portare a conoscenza dell’interessato la pretesa tributaria iscritta nei ruoli, entro un termine stabilito a pena di decadenza della pretesa tributaria, ed ha un contenuto necessariamente più ampio dell’avviso di mora, la cui notifica è prevista soltanto per il caso in cui il contribuente, reso edotto dell’imposta dovuta, non ne abbia eseguito spontaneamente il pagamento nei termini indicati dalla legge. La mancata notificazione della cartella di pagamento comporta pertanto un vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge, la cui rilevanza non è esclusa dalla possibilità, riconosciuta al contribuente dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, di esercitare il proprio diritto di difesa a seguito della notificazione dell’avviso di mora, e che consente dunque al contribuente di impugnare quest’ultimo atto, deducendone la nullità per omessa notifica dell’atto presupposto o contestando, in via alternativa, la stessa pretesa tributaria azionata nei suoi confronti. In entrambi i casi, la legittimazione passiva spetta all’ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, al quale, se è fatto destinatario dell’impugnazione, incombe l’onere di chiamare in giudizio il predetto ente, se non vuole rispondere dell’esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario (v.

Cass. SS.UU, 25.7.2007, n. 16412; cfr. Cass. 9.2.2010, n. 2803).

Secondo la richiamata giurisprudenza, assolutamente condivisibile e dalla quale pertanto non vi è motivo alcuno per discostarsi nel caso di specie, anche per l’assenza di argomentazioni nuove in ricorso che valgano a censurare le motivazioni poste dalle Sezioni Unite a fondamento della decisione innanzi richiamata, allorquando si impugni l’avviso di mora per vizi del procedimento di riscossione, sussiste la legittimazione passiva dell’Ente impositore e non vi è litisconsorzio necessario tra il medesimo e il concessionario per la riscossione. Onde la conseguenza già innanzi anticipata circa l’infondatezza del motivo in esame.

3 – Con il terzo motivo i ricorrenti deducono il vizio di violazione e falsa applicazione di legge, con riferimento al disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 e del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 16 e 30 e art. 2946 c.c. con ciò lamentando per un verso che il giudice di merito abbia fatto discendere dalla omessa notifica della cartella l’annullamento dell’avviso di mora, e non la sola impossibilità per l’Ufficio di riscuotere l’indennità di mora così come previsto dal citato art. 30, e per altro verso che non abbia poi ritenuto applicabile la prescrizione ordinaria ex art. 2946 c.c..

Il motivo, così come formulato, è infondato per la prima parte, e inammissibile per quanto relativo alla seconda censura.

Ed invero, quanto al primo aspetto della censura, indipendentemente da ogni considerazione in ordine alla correttezza della tesi in diritto sostenuta dai ricorrenti in contrasto con la più recente giurisprudenza di legittimità innanzi richiamata, non può non rilevarsi come esso non risulti conforme alla realtà delle cose dal momento che nella vicenda in questione, secondo quanto risulta dallo stesso ricorso, il giudice di merito ha affermato, quale conseguenza dell’omessa precedente notifica di altri atti prodromici, la estinzione dell’obbligazione tributaria per prescrizione. Così facendo il giudice tributario, dunque, non ha affatto ritenuto, sul piano dei principi, che la omessa preventiva notifica della cartella esattoriale si risolve inevitabilmente e automaticamente in motivo di nullità dell’avviso di mora notificato al contribuente, secondo quanto criticamente attribuitogli in ricorso, ma ha piuttosto accertato che l’inerzia dell’Amministrazione Finanziaria, nella fase antecedente alla notifica dell’avviso di mora (tra l’altro invalidamente notificato), aveva comportato il maturarsi del termine di prescrizione, quale causa estintiva del diritto di credito dell’Amministrazione.

Quanto poi al secondo aspetto della censura in esame, relativo all’esattezza della decisione in merito alla ritenuta prescrizione, il ricorso risulta carente sotto il profilo dell’ autosufficienza perchè privo di quelle indicazioni minime essenziali per meglio comprendere quale sarebbe stato il diverso e più breve termine applicato dal giudice di merito, e adeguatamente apprezzare la validità delle critiche esposte. Ed infatti l’unico elemento di fatto al riguardo fornito dai ricorrenti è racchiuso nell’affermazione che nel caso di specie si sarebbe trattato di recupero di un versamento IVA dovuto per l’anno d’imposta 1989 e non effettuato dalla contribuente, onde "dopo l’avvenuta iscrizione a ruolo e nei termini di cui all’art. 2946 c.c." la richiesta di pagamento del dovuto avanzata dall’Agenzia delle Entrate con l’avviso di mora.

Nessuna indicazione però essi hanno offerto circa il momento di iscrizione a ruolo dell’obbligazione, così come circa la data di notifica dell’avviso di mora, facendo in tal modo del tutto venir meno la possibilità di una preliminare verifica, ad essi favorevole e assolutamente essenziale ai fini dell’ammissibilità del motivo di ricorso, della correttezza del loro assunto.

4 – Con il quarto motivo deducono infine i ricorrenti, ex art. 360 c.p.c., n. 5, il vizio di motivazione della sentenza, e però con argomentazioni che nella prima parte nulla hanno a che vedere con i contenuti della sentenza impugnata, mentre per la seconda parte, relativa alla questione della validità della notifica dell’avviso di mora, risultano irrilevanti per carenza di interesse stante la definitività della pronuncia di decadenza per mancata notifica di atti precedenti.

Alla stregua delle esposte considerazioni il ricorso deve dunque essere rigettato, nulla dovendosi disporre per le spese in assenza di costituzione in giudizio della parte intimata.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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