Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 17-11-2010) 23-02-2011, n. 7019 Risarcimento in forma specifica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 26.1.2010, la corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza 29.10.02 del tribunale della stessa sede con la quale G.F. era stato condannato alla pena di un anno di reclusione e Euro 400 di multa, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese in favore della parte civile P. F., presidente del CDA del conservatorio di Reggio Calabria, perchè ritenuto colpevole del delitto di diffamazione, per aver scritto e pubblicato nel numero di marzo del 1998 del periodico "Il dibattito", da lui diretto, un articolo dal titolo "I ladroni del convento ovvero gli orchestrali del conservatorio", Il difensore del G. ha presentato ricorso, sostenendo che nell’articolo l’espressione "ladrone" non è stata riferita alla persona offesa, mentre i fatti narrati sono stati confermati dai testi Gr. e S., come appare evidente dalla lettura dell’articolo e dello stesso capo di imputazione. Pertanto,il ricorrente ritiene di aver legittimamente e doverosamente esercitato il diritto di cronaca e che la realtà riferita e ritenuta in sentenza esclude l’ipotizzabilità di una coscienza e volontà di aggressione all’onore e alla reputazione di chicchessia.

Il ricorso non merita accoglimento, in quanto l’attribuzione di qualifica di "ladroni" – contenuta nel titolo del testo – è razionalmente ritenuta dalla sentenza impugnata come riferita, in maniera chiara e incontrovertibile, a tutte le persone, sulla cui attività si è soffermato l’autore dello scritto. Seguendo un consolidato e condivisibile orientamento interpretativo, la corte territoriale ha cioè valutato la portata diffamatoria dell’articolo in questione, prendendone in esame l’intero contenuto sotto il profilo letterale e sotto il profilo delle modalità espressive, con le quali sono state proposte la narrazione e la critica. Ha correttamente ritenuto che,in tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini della identificazione del soggetto passivo, è necessario avere riguardo a tutti gli elementi che concorrono a comporre il testo incriminato, in quanto la valenza diffamatoria è quella che emerge e raggiunge il lettore nella sua complessiva veste tipografica proposta alla sua attenzione, (sez. 5, n. 5738 del 30.3.2000, rv 216118; id n. 16266 del 9.3.2010) Quanto alla persona del P., l’articolo è tutto impostato in chiave di critica, sui vari aspetti dell’attività del querelante, critica espressa in modo tale da ledere fortemente la sua reputazione., in piena coerenza e conferma del giudizio espresso nel titolo "I ladroni del convento ovvero gli orchestrali del conservatorio". D’altro canto, i giudici di merito hanno messo in luce come tutte le attività svolte a vario titolo dal P….richiamate nel contesto narrativo dell’articolo incriminato, siano del tutto esenti di censure sul piano etico e giuridico. Pertanto, l’esame complessivo del titolo e del testo dello scritto ha condotto correttamente – sul piano storico e giuridico- a ritenere dimostrata la responsabilità del G. in ordine al reato contestato.

La sentenza quindi è del tutto esente da censure e conseguentemente il ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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