Cass. civ. Sez. V, Sent., 11-04-2011, n. 8150 Imposta reddito persone fisiche

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

S.G. si opponeva alla iscrizione a ruolo dell’IRPEF operata dall’Ufficio Imposte Dirette di Napoli a seguito di assoggettamento a tassazione della pensione privilegiata ordinaria tabellare della quale egli era titolare, ritenendola esente dalla suddetta imposta, ma la Commissione Tributaria di primo grado di Napoli rigettava l’impugnazione.

La sentenza, appellata dal contribuente, veniva riformata dalla Commissione Tributaria di secondo grado, la cui decisione veniva però impugnata dall’Amministrazione Finanziaria dinanzi alla Commissione Tributaria Centrale e successivamente annullata dal giudice adito con sentenza n. 5574 depositata il 17.6.2005 e non notificata.

Per la cassazione della sentenza di annullamento ha proposto ricorso il S. nei confronti del Ministero dell’Economia e dell’Agenzia delle Entrate, articolando un unico motivo.

Nessuna difesa hanno svolto nel giudizio di legittimità gli intimati.
Motivi della decisione

Con il motivo articolato deduce il ricorrente il vizio di violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 597 del 1973, art. 46, comma 2, (dall’1.1.1988 D.P.R. n. 917 del 1986, art. 46, comma 2), D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 34 (come modif. a seguito della sent.

Corte Costituzionale n. 387/1989), D.P.R. n. 1092 del 1973, art. 67, u.c., in relazione all’infermità accertata ed ascritta alla settima categoria di cui alla tabella "A" annessa alla L. 18 marzo 1968, n. 313, e D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, art. 112.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Ai sensi del D.P.R. n. 597 del 1973, art. 46 (ora D.P.R. n. 917 del 1986, art. 49) le pensioni di ogni genere sono di regola tassate costituendo reddito da lavoro dipendente.

Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 34, ha però previsto l’esenzione per le pensioni di guerra, e la Corte Costituzionale con la sent. N. 387/1989 ha esteso tate esenzione alle pensioni privilegiate ordinarie militari tabellari rilevando che: "Le cd.

Pensioni militari tabellari non hanno carattere reddituale ma risarcitorie in quanto la loro entità non è correlata ai pregresso trattamento retributivo ma alla gravità della menomazione sofferta nell’adempimento de servizio obbligatorio di leva; esse dunque non ricadono nell’ambito delle pensioni privilegiate ordinarie "comuni" – le quali presentano carattere reddituale – essendo invece assimilabili, in ragione della comune funzione risarcitoria, alle pensioni di guerra, e come tali non assoggettabili ad imposizione fiscale. Pertanto, è costituzionalmente illegittimo – per contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost. – il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 34, comma 1, nella parte in cui non estende l’esenzione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche alle pensioni privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva.".

La pensione della quale è titolare il S. risulta dalla sentenza, con accertamento in fatto non ulteriormente verificabile in questa sede, essere una pensione privilegiata ordinaria tabellare, perchè evidentemente non correlata al suo pregresso trattamento retributivo, ma alla gravità della menomazione della capacità di lavoro subita, alla luce delle previsioni di cui alla tabella di cui al D.P.R. n. 1092 del 1973, art. 67. E ciò vale a far ritenere, contrariamente a quanto affermato dalla C.T.C., nell’impugnata sentenza, applicabile al caso di specie la previsione del citato D.P.R. n. 601 del 1973, art. 34.

In tal senso del resto è l’orientamento già espresso da questa Suprema Corte, da ultimo con sent. 30.12.2009, n. 27938/2009, secondo la quale : "In tema di pensioni erogate ai militari per infermità, lesioni o menomazioni riportate in servizio, occorre distinguere la pensione di guerra (che presuppone l’invalidità o la morte, per causa di guerra, dei militari delle forze armate e dei cittadini estranei all’apparato della difesa) dalla pensione privilegiata ordinaria (che presuppone infermità o lesioni, ascrivibili a causa di servizio, sofferte da dipendenti, civili o militari, dello Stato e che non presenta carattere risarcitorio, bensì reddituale), nonchè dalla pensione privilegiata ordinaria tabellare (erogata in caso di menomazioni riportate a causa del servizio militare di leva). Le pensioni privilegiate ordinarie, quale è quella corrisposta ad un militare non di leva (nella specie, finanziere), sono soggette per l’intero ammontare all’IRPEF, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 46, comma 2, (e, a partire dal 1 gennaio 1988, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 46, comma 2), mancando un’espressa previsione di deroga al principio dell’assoggettabilità ad imposizione delle pensioni, disposta invece dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 34, per le pensioni di guerra e, per effetto della declaratoria di incostituzionalità di tale norma (a seguito della sentenza della Corte costituzionale 11 luglio 1989, n. 387), anche per le pensioni privilegiate ordinarie attribuite ai militari per fatti invalidanti se connessi alla prestazione del servizio di leva, in ragione della obbligatorietà del rapporto di servizio cui le menomazioni sono connesse e del carattere non reddituale, ma risarcitorio, dell’erogazione stessa (cfr. Cass. 30.5.2005 n. 11483; 25.3.2004, n. 10344).

In accoglimento del ricorso la sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, con rinvio, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della C.T.R. della Campania affinchè, nell’adeguarsi al principio di diritto innanzi ribadito, provveda agli accertamenti necessari per decidere compiutamente sul ricorso introduttivo del contribuente, avuto riguardo alla richiesta di rimborso dal medesimo formulata.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della C.T.R. della Campania.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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