T.A.R. Calabria Reggio Calabria Sez. I, Sent., 22-02-2011, n. 119 Obbligazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente, Comandante del Gruppo della Guardia di Finanza di Reggio Calabria dal 31.8.1994 al 31.12.1999, impugna la nota del 5.4.2000 n. 16357 del Reparto Tecnico Logistico amministrativo con cui l’amministrazione di appartenenza ha disposto il recupero della somma corrisposta per il 1997 a titolo di indennità di imbarco, ritenendo che non gli fosse in realtà dovuta.

Impugna, inoltre, la tabella allegata alla circolare n. 170521/521 del 16.5.1995 nella parte in cui non prevede che siano imbarcati in soprannumero (e dunque abbiano titolo all’indennità in questione) anche i Comandanti di Gruppo con alle dirette dipendenze Comandi di Squadriglia Navale e chiede, infine, il riconoscimento del diritto alla corresponsione di tale indennità per la durata dell’incarico espletato (dal 3.2.1997 al 31.12.1999).

La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 28.1.2011, previa concessione parziale della tutela cautelare, limitatamente alla nota che disponeva la ripetizione dell’indebito.

Il ricorso è parzialmente fondato.

L’indennità di imbarco di cui si discute è stata estesa al personale della Guardia di Finanza in virtù dell’art. 3, co 18 bis, D.L. 387/87 (conv. in L. 472/87).

Il DPR dell’11.10.1988 ha previsto che l’indennità de qua spetti anche al personale imbarcato in soprannumero per esigenze tecnico- operative, logistiche ed addestrative.

Le categorie del personale interessato sono state determinate con la tabella allegata alla circolare n.170521/521 del 16.5.1995.

In tale tabella è prevista la spettanza dell’indennità (rectius l’imbarco in soprannumero) per i

Comandanti di:

Gruppo, II Gruppo (ex Cen. Op.) e Vice Com/ti ove organicamente previsti con alle dipendenze comandi di Stazione Navale;

Gruppo Aeronavale;

Stazione Navale;

Sezione Operativa Navale e Sottordine;

Squadriglia Navale.

In punto di fatto, giova precisare che dal 3.2.1997 la Squadriglia di Reggio Calabria (in virtù della circolare 473792/310 del 31.12.1996) è stata posta alle dirette dipendenze del Comando di Gruppo di Reggio Calabria (diretto dal ricorrente).

L’amministrazione, per come si legge nelle sue difese, ha inizialmente ritenuto che la indennità di imbarco fosse prevista testualmente dalla circolare in esame solo per i Comandanti di Gruppo di Stazione navale, ma l’ha estesa interpretativamente anche ai Comandanti di Gruppo di Squadriglia Navale (posizione in cui versava il ricorrente), equiparandoli ai primi in virtù delle funzioni svolte di comando diretto di unità navali.

Ha per ciò corrisposto l’indennità in questione al ricorrente dal 3.2.1997 al 31.12.1997.

Successivamente ha adottato un orientamento interpretativo restrittivo ed ha ritenuto che ai Comandanti di Gruppo di Squadriglia Navale essa non spettasse, non essendo contemplati espressamente nella prima delle categorie sopramenzionate (Comandanti di Gruppo, II Gruppo (ex Cen Op.) e Vice Com/ti ove organicamente previsti con alle dipendenze comandi di Stazione Navale). Ha, per ciò, interrotto l’erogazione dell’indennità in questione e proceduto a ripetere le somme in precedenza corrisposte a tale titolo.

Tanto premesso in punto di fatto, deve rilevarsi, in punto di diritto, che la circolare in esame -che, prevedendo il personale da imbarcare in soprannumero, determina le categorie a cui spetta l’indennità di imbarco – contempla tra le categorie degli aventi titolo anche i Comandanti di Squadriglia Navale e, per come affermato dalla stessa amministrazione nelle proprie difese, anche coloro che esercitano un potere gerarchico diretto sulle unità navali (v. pag. 2 relazione dell’amministrazione).

Il ricorrente, essendo – per come conferma la stessa amministrazione (v. pag. 3 relazione cit.) – il Comandante della Squadriglia Navale di Reggio Calabria dal 3.2.1997, rientra, pertanto, non nella prima delle categorie menzionate dalla circolare (Comandanti di Gruppo, II Gruppo (ex Cen Op.) e Vice Com/ti ove organicamente previsti con alle dipendenze comandi di Stazione Navale), bensì in quella dei Comandanti di Squadriglia Navale o comunque in quella di coloro che esercitano un potere gerarchico diretto sulle unità navali.

La circolare impugnata, pertanto, reca in sé la disposizione che consente al ricorrente di vedersi riconosciute le spettanze retributive reclamate, senza necessità alcuna di dichiararla illegittima nella parte in cui non contempla tra le categorie dei soggetti imbarcati in soprannumero i Comandanti di Gruppo di Squadriglia Navale. Sotto tale profilo il ricorso va per ciò dichiarato inammissibile per difetto di interesse.

Per le ragioni appena esposte il ricorso va accolto parzialmente, con assorbimento della seconda censura (di irripetibilità delle somme percepite in buona fede).

Va, per ciò, dichiarato il diritto del ricorrente a percepire l’indennità di imbarco per il periodo in cui ha svolto le funzioni di Comandante della Squadriglia Navale di Reggio Calabria (dal 3.2.1997 al 31.12.1999) con conseguente:

irripetibilità delle somme corrisposte a tale titolo per l’anno 1997 (senza necessità di annullamento della nota del 5.4.2000 n. 16357 del Reparto Tecnico Logistico amministrativo con cui l’amministrazione di appartenenza ha disposto il recupero della somma corrisposta, trattandosi di atto paritetico);

condanna al pagamento delle somme non ancora corrisposte (dal 1.1.1998 al 31.12.1999).

Trattandosi di indennità corrisposta in relazione a compiti effettivamente svolti, essa sarà dovuta per i periodi – da accertarsi a cura dell’amministrazione – di effettiva prestazione dell’attività lavorativa, con esclusione, quindi di quelli di assenza, per i quali essa va riconosciuta in capo al sostituto del Comandante.

Su tali somme il ricorrente ha chiesto interessi e rivalutazione, oltre interessi anatocistici.

Trattandosi di crediti retributivi per i quali il diritto alla percezione è maturato dopo il 31 dicembre 1994, trova applicazione il divieto di cumulo imposto dall’art. 22, co 36, L.724/94, per cui compete, invece, soltanto la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria in base agli indici Istat, calcolata su ciascun rateo mensile dell’indennità in questione a far data dal mese di spettanza.

In merito alla richiesta di interessi anatocistici deve osservarsi, in linea con l’indirizzo seguito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, che gli interessi anatocistici previsti dall’art. 1283 Cod. civ., in quanto diretti a ripristinare il patrimonio del creditore della utilità che avrebbe avuto riscuotendo a tempo debito gli interessi dovutigli e mettendoli a frutto a loro volta, non si applicano sui crediti retributivi, in quanto il cumulo dei predetti interessi all’automatica rivalutazione (spettante laddove superiore agli interessi legali) darebbe luogo a quella ingiustificata locupletazione che l’art. 1283 tende ad evitare (in tal senso Cons. St., sez. VI, 7 novembre 1992 n. 864 e Cons. St., sez. VI, 27 settembre 2005, n. 5056).

Si ritiene opportuno disporre la compensazione integrale delle spese in considerazione della novità della questione.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e per l’effetto dichiara il diritto del comandante T.S.L. alla percezione dell’indennità di imbarco per il periodo 3.2.1997- 31.12.1999.

Dichiara, conseguentemente irripetibili le somme corrisposte al ricorrente a titolo di indennità di imbarco per l’anno 1997.

Condanna l’amministrazione al pagamento della suddetta indennità in favore del ricorrente dal 1.1.1998 al 31.12.1999, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria in base agli indici Istat, secondo il criterio indicato in parte motiva.

Spese integralmente compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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