Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 16-11-2010) 23-02-2011, n. 7100 Armi da taglio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 11-2-2010 il GIP presso il Tribunale per i Minorenni di Torino dichiarava non luogo a procedere nei confronti di S.R. – imputato del reato di cui agli artt. 582 e 585 c.p. (per aver cagionato a Ve.Ma. lesioni personali con l’uso di un coltello) e della contravvenzione di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4,per concessione del perdono giudiziale.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione il PG presso la Corte di Appello di Torino,rilevando che il Giudice aveva tenuto conto – ai fini della applicazione del beneficio – delle circostanze concedibili e del giudizio di bilanciamento (con le aggravanti) senza valutare le modalità dei fatti,essendosi verificata la condotta in occasione di pregressi contrasti esistenti tra i due protagonisti, per cui l’altro soggetto era anche animato da intento di uccidere; in tale situazione si era verificata una rissa,nel corso della quale il soggetto passivo delle lesioni era rimasto attinto da due ferite al torace, che avevano reso necessario ricovero ospedaliero.

Dai suddetti elementi il Requirente desumeva che l’imputazione avrebbe dovuto essere formulata come tentativo di omicidio, e concludeva chiedendo l’annullamento della sentenza impugnataci sensi degli artt. 428 e 568 c.p., art. 606 c.p.p., n. 1, lett. B) e art. 623 c.p.p., n. 1, lett. D), con rinvio al Tribunale per i Minorenni per nuovo giudizio.
Motivi della decisione

La Corte rileva che i motivi di ricorso devono ritenersi privi di fondamento. Invero il ricorrente evidenzia a sostegno del gravame, la pretesa erronea qualificazione giuridica del fatto, senza rilevare elementi fattuali diversi da quelli oggetto di contestazione limitandosi ad evidenziare la tipologia delle lesioni subite dal soggetto passivo della condotta delittuosa, rilevando che anche il soggetto di cui si tratta sarebbe stato disposto ad uccidere nell’occasione, secondo quanto aveva dichiarato in sede dibattimentale.

Orbene, resta inadeguato il complesso degli elementi richiamati dal PG. ricorrente al fine di palesare un vizio della sentenza di cui si tratta dovuto alla erronea qualificazione giuridica dell’azione delittuosa, non desumendosi, solo dalla tipologia delle lesioni riportate dal soggetto passivo del reato, e da pregressi contrasti tra le parti, alcun elemento direttamente riferibile ad una volontà omicida, tale da essere stato trascurato dal giudice di merito.

Pertanto, in presenza di motivazione che,sia pure succintamente enuncia la sussistenza del delitto di lesioni come contestate, ed in assenza di elementi ulteriori rappresentati dal requirente, tali da far ritenere omessa la valutazione di specifici dati probatori, utili ai fini della diversa qualificazione giuridica del fatto, la sentenza impugnata resta esente da vizi di legittimità relativi alla esatta qualificazione giuridica del fatto.

– Peraltro, in riferimento alla concessione del perdono giudiziale, il giudice ha motivato sia in ordine alla mera occasionalità del fatto,che in base alla personalità del minore, considerato come incensurato e dedito a stabile attività lavorativa, onde si giustifica adeguatamente la prognosi favorevole che consente l’applicazione del suddetto beneficio, conseguente alla determinazione di pena con concessione delle attenuanti generiche e della diminuente della minore età, con giudizio di prevalenza sulle aggravanti, nei limiti previsti per concedere il perdono giudiziale.

In tal senso resta incensurabile in questa sede la valutazione relativa al beneficio, che resta rimessa all’esercizio del potere discrezionale del giudice, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Sez. 2, 25 maggio 1973, n. 1116, de Tullio) avendo il giudice motivato adeguatamente sui presupposti di legge, contemplati dall’art. 133 c.p. e avendo valutato la gravità e tipologia dell’azione delittuosa,definita occasionale.

La Corte deve dunque pronunziare il rigetto del ricorso proposto dal PG presso la Corte di Appello di Torino.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Rigetta il ricorso.

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