T.A.R. Campania Salerno Sez. I, Sent., 22-02-2011, n. 294 Onere della prova

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in esame la ricorrente, docente presso la Scuola elementare statale di Cetara, reclama il diritto per responsabilità contrattuale al risarcimento dei danni subiti a seguito di infortunio sul lavoro, che ha comportato l’inabilità permanente e la disfunzione dell’occhio destro.

Il Collegio premette che la domanda del dipendente per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno si presti ad essere qualificata sia come azione di natura extracontrattuale se proposta ai sensi dell’art. 2043 c.c. (T.A.R. Campania, Napoli, III, 6.6.2006, n. 6737) e dunque appartenente alla giurisdizione del giudice ordinario (T.A.R. Lazio, Roma, Iter, 4.4.2006, n. 2375; T.A.R. Calabria, Catanzaro, I, 29.5.2003 n. 1927), sia come azione per l’accertamento della responsabilità contrattuale della Pubblica Amministrazione quando, come nel caso di specie, essa è correlata all’asserita violazione da parte dell’Amministrazione dell’obbligo di tutelare l’integrità fisica dei prestatori di lavoro (Cass. Civ., SS.UU., 28.7.1998, n. 7394).

Prescindendo dalla disamina degli sviluppi giurisprudenziali in subiecta materia, il cui indirizzo tradizionale era attestato fino a tempi relativamente recenti nel senso di escludere radicalmente la giurisdizione del giudice amministrativo in materia di controversie risarcitorie riguardanti la lesione del diritto alla salute del dipendente per effetto di comportamenti negligenti dell’Amministrazione (ex multis Cass. Civ., SS. UU., 19.6.1996, n. 5626), la successiva evoluzione ha portato a riconoscere anche la giurisdizione amministrativa in fattispecie come quella di cui è causa, orientamento cui aderisce l’adito Tribunale.

Orbene, il risarcimento del danno richiede la positiva verifica di tutti i requisiti previsti dalla legge: oltre alla lesione della situazione soggettiva di interesse tutelata dall’ordinamento, è indispensabile che sia accertata la colpa o il dolo dell’Amministrazione e che sussista un nesso causale tra l’illecito e il danno subito (Cons. Stato, IV, 14.6.2001, n. 3169).

La giurisprudenza (T.A.R. Lazio, Roma, I, 10.5.2007, n. 4251) ha evidenziato che compete in linea di principio alla parte ricorrente l’onere di prova, ai sensi dell’art. 2697 c.c., in quanto in materia di risarcimento danni si tratta in genere di documentazione in possesso della stessa parte ricorrente (T.A.R. Liguria, I, 21.4.2006, n. 391; T.A.R. Calabria, Catanzaro, 19.7.2001, n. 1162).

Nella fattispecie in esame, la prof. M. lamenta i postumi permanenti della lesione subita all’occhio destro, verificatasi in classe ed, a supporto della pretesa risarcitoria, produce la relativa documentazione sanitaria.

La disamina delle modalità del sinistro porta ad escludere la configurabilità della responsabilità dell’Amministrazione. dal lancio di una biro con un elastico, utilizzato come fionda, ad opera di un alunno della classe, in cui la prof. M. svolgeva le sue funzioni di docente.

Infatti il rapporto di derivazione immediata e diretta del danno dal fatto lesivo accertato presuppone comunque la prova della mancata osservanza delle elementari norme di sicurezza a tutela del lavoratore, ma nel caso di specie si è in presenza di un comportamento di un alunno della stessa classe della ricorrente.

Orbene non sussiste alcun nesso di causalità tra l’operato della Pubblica Amministrazione e l’adozione di misure cautelative, in quanto era la ricorrente, docente preposta alla classe, a dover espletare anche una funzione di vigilanza sugli alunni ai sensi dell’art. 2048 c.c..

Esulano dalla giurisdizione di questo Tribunale e sono di competenza del Giudice civile i profili attinenti ad un eventuale azione risarcitoria nei confronti dei genitori dell’alunno, responsabile del gesto, a titolo di "culpa in educando", previa dimostrazione dell’assenza di una "culpa in vigilando" da parte della docente.

Il ricorso va pertanto respinto.

Sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese ed onorari del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *