Cass. civ. Sez. V, Sent., 11-04-2011, n. 8143 Rimborso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

F.A. impugnava il silenzio-rifiuto serbato dall’Amministrazione Finanziaria sull’istanza di rimborso della maggiore IRPEF e C.SS.N. indebitamente trattenute sull’assegno vitalizio per gli anni 1995 -, essendo stata invece riconosciuta per il 1996 ed il 1997 -; motivava assumendo che, trattandosi di un indebito oggettivo, andava applicata la prescrizione decennale e non il termine decadenziale di diciotto mesi D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 38. L’ufficio resisteva.

La Commissione Tributaria Provinciale rigettava la domanda.

Il contribuente proponeva appello, reiterando le ragioni già rappresentate in primo grado e richiamando la L. n. 350 del 2003, art. 2, norma che, per favorire la chiusura delle pendenze con i contribuenti, disponeva il rimborso delle eccedenze d’imposta per le dichiarazioni dei redditi prodotte entro il 30.6.97, senza tener conto di alcuna prescrizione. La Commissione tributaria regionale accoglieva l’appello ritenendo applicabile alla fattispecie la citata L. n. 350 del 2003, art. 2.

Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione articolato su duplice motivo. Il contribuente non ha controdedotto.

Motivazione:

Con il primo motivo l’Agenzia denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art 57, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e 5, per avere l’impugnata sentenza deciso su di una domanda nuova, quale quella di applicazione della L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 58.

Con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 e 5, la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 e della L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 58, nonchè vizi della motivazione, per avere l’impugnata sentenza omesso qualunque pronuncia sull’applicabilità del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 e sulla conseguente decadenza dell’istanza presentata dal contribuente oltre i diciotto mesi, previsti da tale norma nella formulazione all’epoca vigente.

Tale ultima censura, che viene esaminata prioritariamente assorbendo l’esame della prima, è fondata.

Come si legge nella prima parte dell’impugnata sentenza l’agenzia resistente, vittoriosa in primo grado, in sede di controdeduzioni ha ribadito l’applicabilità alla fattispecie del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 e, come si ricava dalla seconda parte della medesima sentenza, manca una qualche pronuncia su tale domanda. Il giudice d’appello ha infatti pretermesso tale disamina avendo ritenuto applicabile alla fattispecie la L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 58.

Questa Corte rileva che il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 è norma specifica che disciplina. Il procedimento dettato per il rimborso sia dei versamenti diretti, cioè di quei versamenti che il contribuente abbia effettuato spontaneamente in adempimento di un ritenuto obbligo di legge, sia delle trattenute operate direttamente dall’amministrazione statale. Tale rimborso, a norma del secondo comma, poteva essere chiesto (secondo la norma applicabile ratione temporis) " entro il termine di decadenza di diciotto mesi dalla data del versamento(1 comma) o dalla data in cui la ritenuta è stata operata (comma 2)". Appare chiaro, in virtù dell’espressione letterale della norma confermata da un’univoca interpretazione giurisprudenziale, che i legislatore non ha dettato un termine prescrizionale, bensì un termine finale al potere del contribuente di richiedere il rimborso, cioè un termine decadenziale.

Nella fattispecie in esame il contribuente ha presentato istanza di rimborso per le imposte indebitamente trattenute sull’assegno vitalizio: tale istanza, in virtù della specifica disposizione di legge sopra esaminata, è stata presentata (come pacifico) oltre i diciotto mesi dall’avvenuta trattenuta: si è pertanto verificata la decadenza dal potere di richiedere il rimborso.

Ha, pertanto, errato il giudice dell’appello a non pronunciarsi sulla relativa domanda in quanto la decadenza verificatasi impediva di prendere in considerazione norme – quali la L. n. 350 del 2003, art. 2 – che, nello stabilire che l’Ufficio non deve far valere la prescrizione del diritto al rimborso, prende in considerazione il diverso istituto della prescrizione e non attiene quindi alla fattispecie considerata. I motivo in esame va pertanto accolto; nello stesso resta assorbito il primo, come sopra riportato.

Accolto il ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., respingendo l’appello proposto dal contribuente.

Le spese vengono regolate come in dispositivo in applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge l’appello del contribuente. Condanna l’intimato contribuente alle spese di giudizio che liquida in Euro 800,00, oltre spese prenotate a debito per il grado di legittimità ed in Euro 600,00, oltre spese prenotate a debito, per il secondo grado. Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2010.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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