T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 22-02-2011, n. 181 Ordinanze

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con ricorso notificato a mezzo servizio postale il 22 settembre 2001 e depositato il successivo 17 ottobre, i signori M. e L.P. – proprietari di un appartamento situato all’interno n. 11 del condominio di via XXVIII Ottobre n. 19 nel comune di Veroli – hanno impugnato il provvedimento descritto in epigrafe, con il quale il Sindaco del Comune di Veroli, a seguito di sollecitazione dell’Azienda USL di Frosinone, richiamando la necessità di applicare art. 5 comma 9 DPR 412/93, ha ordinato l’innalzamento dei camini di caldaie a gas metano installate presso il suddetto condominio, per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità.

2) A sostegno del gravame, i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 comma 9 del D.P.R. 412/93 e dell’art. 27 del Regolamento comunale n. 26 del 15.4.97.

Affermano che gli appartamenti del Condominio in argomento, sin dalla loro ultimazione nel 1983, erano dotati di impianti termici autonomi funzionanti con caldaie installate in ciascuno di essi.

Nel corso degli anni, hanno provveduto a sostituire le caldaie con modelli nuovo più sicuri ed efficienti.

In base alla norma richiamata nel provvedimento, quindi, nessun obbligo può ipotizzarsi in capo ai ricorrenti, appartenendo i nuovi generatori di calore alla classe meno inquinante prevista dalla norme tecnica UNI EN 297.

Anche l’art. 27 del regolamento comunale "per gli impianti a gas rinvia a specifica normativa in materia".

3) Con ordinanza n. 809/2001, la Sezione ha accolto la domanda di tutela cautelare ritenendo sussistenti apprezzabili motivi di fondatezza del ricorso.

4) Alla pubblica udienza del 27 gennaio 2011, la causa è stata riservata per la decisione.

5) Il ricorso è fondato.

6) L’art. 5 comma 9 DPR 412/93 recita:

"Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente, nei seguenti casi:

– nuove installazioni di impianti termici, anche se al servizio delle singole unità immobiliari,

– ristrutturazioni di impianti termici centralizzati,

– ristrutturazioni della totalità degli impianti termici individuali appartenenti ad uno stesso edificio,

– trasformazioni da impianto termico centralizzato a impianti individuali,

– impianti termici individuali realizzati dai singoli previo distacco dall’impianto centralizzato.

Fatte salve diverse disposizioni normative, ivi comprese quelle contenute nei regolamenti edilizi locali e loro successive modificazioni, le disposizioni del presente comma possono non essere applicate in caso di mera sostituzione di generatori di calore individuali e nei seguenti casi, qualora si adottino generatori di calore che, per i valori di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe meno inquinante prevista dalla norma tecnica UNI EN 297:

singole ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell’edificio, funzionali ed idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi con combustione asservita da ventilatore;

nuove installazioni di impianti termici individuali in edificio assoggettato dalla legislazione nazionale o regionale vigente a categorie di intervento di tipo conservativo, precedentemente mai dotato di alcun tipo di impianto termico, a condizione che non esista camino, canna fumaria o sistema di evacuazione fumi funzionale ed idoneo, o comunque adeguabile allo scopo.

Resta ferma anche per le disposizioni del presente articolo l’inapplicabilità agli apparecchi non considerati impianti termici in base all’art. 1, comma 1 lettera f), quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari".

7) Ciò premesso, dalla documentazione prodotta in atti emerge che sin dalla realizzazione del fabbricato nel 1983 il Condominio di via XXVIII ottobre n. 19 era dotato di impianti termici funzionanti con caldaie a gas installate nelle singole unità abitative.

I ricorrenti, nel 1995 e nel 1999 hanno sostituito le caldaie con altre più moderne ed efficienti.

Appare evidente, quindi, che non sono configurabili nella fattispecie le ipotesi descritte nel richiamato art. 5 comma 9 che impongono l’innalzamento dei camini ma, al contrario, il Condominio versa nella ipotesi di esonero da tale obbligo prevista nel caso "di mera sostituzione di generatori di calore individuali e nei seguenti casi, qualora si adottino generatori di calore che, per i valori di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe meno inquinante prevista dalla norma tecnica UNI EN 297 (…)" (cfr. art. 5 comma 9 l. cit.).

8) Il ricorso deve quindi essere accolto con conseguente annullamento dell’atto impugnato.

9) Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 1067/2001 lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Comune di Veroli alle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.000 (tremila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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