Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 04-11-2010) 23-02-2011, n. 6993

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 La Corte d’Assise di Caltanissetta, con sentenza 23.1.2010, condannava P.P. alla pena dell’ergastolo per il reato di omicidio volontario, aggravato ai sensi del D.L. n. 152 del 1991, art. 7, e adottava nei confronti del predetto, con ordinanza del successivo 3 febbraio, la misura cautelare della custodia in carcere.

2. Il Tribunale di Caltanissetta, con ordinanza 25.2.2010, decidendo in sede di riesame ex art. 309 c.p.p., confermava l’adottata cautela personale, sottolineando che le esigenze di cui all’art. 274 c.p.p., lett. b) e c), tenuto conto del titolo del reato per cui era intervenuta condanna, erano presente ai sensi dell’art. 275 c.p.p., comma 3 e che, in ogni caso,dette esigenze, avuto riguardo alla negativa personalità dell’imputato, che aveva continuato a delinquere anche in epoca successiva alla commissione dell’omicidio ascrittogli, erano concretamente apprezzabili in termini di attualità e non erano smentite da elementi di segno contrario favorevoli al medesimo imputato.

3. Ricorre per cassazione, tramite il proprio difensore, l’imputato deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione circa la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.

4. Il ricorso è inammissibile.

L’ordinanza impugnata, oltre che far leva sulla presunzione legale di cui all’art. 275 c.p.p., comma 3, analizza approfonditamente la personalità del P., caratterizzata da una chiara tendenza a delinquere e sottrarsi ai rigori della legge, rapporta tale analisi alla pena di più elevato rigore all’imputato per un omicidio realizzato con modalità particolarmente efferate e ne inferisce logicamente la sussistenza in concreto delle esigenze di scongiurare il pericolo di fuga e quello di reiterazione criminosa qualificata, attraverso la misura cautelare adottata.

Trattasi di valutazione in fatto non censurabile sotto il profilo della legittimità.

Nessuno spazio può essere dato alla lettura alternativa degli stessi dati fattuali prospettata in ricorso.

5. Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma che stimasi equa, di Euro 1.000,00.

Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, la cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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