T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 22-02-2011, n. 179 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con ricorso notificato il 13 novembre 2001 e depositato il successivo 12 dicembre, la sig.ra A.M. ha impugnato il provvedimento descritto in epigrafe, con cui il dirigente della Ripartizione Urbanistica del Comune di Fondi ha ingiunto la demolizione dei lavori abusivi consistenti in una sopraelevazione di dimensioni 11x12xh4.

2) A sostegno del gravame, la ricorrente deduce di avere presentato in data 5.10.2001 domanda di concessione in sanatoria ai sensi dell’art. 13 L. 47/85 e che a seguito di ciò il provvedimento impugnato ha perduto efficacia.

3) Con atto depositato l’11 gennaio 2002, si è costituito in giudizio il Comune di Fondi deducendo l’infondatezza del ricorso ed evidenziando, in particolare che la domanda del 5.10.2001 è stata presentata ai sensi dell’art. 12 L. 47/85 e non art. 13 come affermato nel ricorso.

4) Con ordinanza n. 6/2002 la Sezione ha accolto la domanda di sospensiva del provvedimento impugnato, fino alla definizione della domanda di sanatoria.

5) Alla pubblica udienza del 27 gennaio 2011, la causa è stata riservata per la decisione.

6) In via preliminare il Collegio rileva l’improcedibilità del ricorso.

7) Nel caso di specie la ricorrente ha presentato domanda di concessione che, sebbene indichi erroneamente l’art. 12 L. 47/85, è qualificabile come domanda di concessione in sanatoria ex art. 13 L. cit..

8) Orbene, secondo l’orientamento costante della Sezione e della giurisprudenza condivisa, la presentazione della domanda di sanatoria rimettendo in gioco il rapporto privato- amministrazione priva di efficacia lesiva il gravato ordine di demolizione e impone all’amministrazione il riesame della fattispecie con emanazione di un nuovo provvedimento.

Pertanto, la necessaria pronuncia dell’amministrazione sulla istanza di sanatoria rende inutile la decisione sul presente ricorso avverso l’ordinanza di demolizione.

9) Le circostanze rappresentate evidenziano la carenza di interesse alla decisione nel merito, sicché si impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso con compensazione di spese e competenze di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 1418/01, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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