Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 03-11-2010) 23-02-2011, n. 7012 Reati commessi a mezzo stampa diffamazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 7 luglio 2009 la Corte d’Appello di Cagliari ~ sezione distaccata di Sassari, in riforma della pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Sassari, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di L.M. e Li.Li., in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti di diffamazione a mezzo stampa e omesso controllo sulla pubblicazione, per essere i reati estinti per remissione di querela, quanto alla persona offesa M.G., e per prescrizione quanto agli altri due querelanti, C. M. e C.L.; ha tenuto ferme le statuizioni civili di condanna al risarcimento dei danni in favore delle persone offese da ultimo menzionate, costituitisi parti civili.

Le imputazioni si riferivano alla pubblicazione, sul quotidiano sassarese "(OMISSIS)", di cui il Li. era direttore responsabile, di un articolo a firma del L. dal titolo: "Truffa alla CEE: C. patteggia". Nel testo si trattava di una vicenda giudiziaria che aveva riguardato M. e C.L., imputati di truffa aggravata ai danni della CEE e di altri reati in relazione all’esportazione di granaglie; l’articolista riferiva che secondo l’accusa la truffa si era resa possibile "grazie alla benevolenza dei doganieri", i quali avevano omesso di esercitare i dovuti controlli sulle merci esportate dalla Sem, società facente capo ai C.; e commentava la vicenda osservando: "Fatti i conti, nelle casse della Sem sarebbero finiti almeno ventiquattro miliardi truffati all’Aima e alla Cee. Nelle tasche dei doganieri qualche regalino, tessere omaggio e biglietti per il Sant’Elia".

Ha ritenuto la Corte d’Appello, in adesione al giudizio già espresso dal Tribunale, che lo scritto avesse portata diffamatoria nei confronti dei C., lasciando intendere – contro il vero – che costoro avessero corrotto gli addetti alla dogana, assicurandosi mediante regalie il loro comportamento "benevolo"; ha tuttavia rilevato che il tempo decorso dalla pubblicazione dell’articolo aveva causato l’estinzione del reato per prescrizione.

Hanno proposto congiuntamente ricorso per Cassazione il L. e il Li., per il tramite del comune difensore, affidandolo a un solo motivo. Con esso lamentano che il giudice di merito si sia lasciato guidare da una sensazione soggettiva, attribuendo al testo dell’articolo un significato ben diverso da quello obiettivamente desumibile dalle espressioni adottate; in queste, osservano, non è mai fatto cenno a presunte corruzioni dei doganieri, mentre il raffronto fra i miseri vantaggi ottenuti da costoro e l’enorme lucro tratto dalla società del C. costituisce nulla più che un rilievo conclusivo, consegnato al lettore senza alcun commento da parte del giornalista.
Motivi della decisione

I due ricorsi degli imputati, confluiti nell’unico atto d’impugnazione, sono privi di fondamento e vanno rigettati.

Secondo un principio ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema, "in tema di diffamazione a mezzo stampa, indipendentemente dalla forma grammaticale o sintattica delle frasi o delle locuzioni adoperate, assume rilevanza la loro capacità di ledere o mettere in pericolo l’altrui reputazione, realizzandosi il reato anche quando il contesto della pubblicazione determini il mutamento del significato apparente di una o più frasi, altrimenti non diffamatorie, attribuendo ad esse un contenuto allusivo percepibile dal lettore medio" (così, da ultimo, Cass. 15 luglio 2008 n. 37124; v. anche Cass. 18 maggio 1999 n. 10372; Cass. 26 marzo 1998 n. 9839).

La Corte territoriale ha correttamente applicato alla fattispecie la regala iuris testè ricordata, osservando che l’aver messo in relazione le enormi somme ricavate dai C., attraverso il compimento delle truffe ad essi ascritte, e i modestissimi vantaggi tratti dai doganieri era idoneo a suscitare nel lettore medio l’impressione che fosse esistito fra di essi un rapporto sinallagmatico: impressione rafforzata dalla premessa "fatti i conti", anteposta alla precisazione dei vantaggi ottenuti dall’una e dall’altra parte. Ne è dunque scaturito – è sempre la Corte di merito a rilevarlo, con notazione logicamente ineccepibile – il suggerimento dell’esistenza di un legame tra i profitti realizzati; e l’essersi l’articolo soffermato sull’entità sproporzionata, rispetto ai vantaggi ottenuti dagli addetti alla dogana, di quelli conseguiti dai C. si è tradotto in una accentuazione ulteriormente negativa della condotta di costoro.

Così stabilito il contenuto lesivo del servizio giornalistico, e constatata la non rispondenza a verità del fatto prospettatovi, correttamente ha ravvisato il giudice di merito la sussistenza del delitto di diffamazione. Nè giova ai ricorrenti osservare che l’ipotizzato fatto di corruzione veniva a inserirsi in una vicenda caratterizzata da un patteggiamento per truffa, di per sè idonea a pregiudicare in modo ben più grave la reputazione dei C.:

anche su questo punto la giurisprudenza di legittimità si è già ripetutamente espressa, affermando che anche la reputazione per alcuni aspetti compromessa può formare oggetto di ulteriori illecite lesioni, irrilevante essendo con riguardo all’affermazione dell’an della responsabilità la quantità ovvero la gravita dell’ulteriore lesione in concreto apprezzabile, valutabile semmai ai fini della determinazione della pena e della quantificazione del danno risarcibile (Cass. 4 luglio 2008 n. 35032; Cass. 22 settembre 2004 n. 47452).

Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Spetta alle parti civili la rifusione delle ulteriori spese di difesa sostenute nel presente giudizio di legittimità; la relativa liquidazione è effettuata in complessivi Euro 1.800,00, da maggiorarsi in ragione degli accessori di legge.
P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti alle spese processuali. Condanna altresì i predetti in solido alla rifusione delle spese in favore delle parti civili, che liquida in complessivi Euro 1.800,00, oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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