T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 22-02-2011, n. 1667 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– con ricorso ritualmente notificato e depositato la sig. M.B. ha impugnato il provvedimento specificato in epigrafe;

– con ordinanza n. 2528 del 4 novembre 1993 il Tribunale ha accolto la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato;

– nel corso dell’udienza pubblica il difensore della ricorrente – con dichiarazione assunta a verbale – ha rappresentato la sopravvenuta carenza di interesse;

Ritenuto che tale circostanza permette di rilevare l’improcedibilità del ricorso, sembrando, peraltro, equo – in ragione delle peculiarità della questione – disporre la compensazione delle spese di lite fra le parti;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 14255/1993, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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