Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 03-11-2010) 23-02-2011, n. 7010 Bancarotta fraudolenta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 27 maggio 2009 la Corte d’Appello di Bologna, confermando la decisione assunta dal Tribunale di Rimini, ha riconosciuto G.L. responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale in relazione al fallimento della società Frangi Mais s.r.l., della quale era stato amministratore dal 30 aprile 1996 alla data del fallimento ((OMISSIS)), oltre a rivestire la carica di amministratore unico della società controllante G.I. Gestioni Industriali s.r.l., della quale era anche socio di maggioranza.

Secondo l’ipotesi accusatoria, recepita dal giudice di merito, il G. aveva depauperato il patrimonio aziendale concedendo, senza corrispettivo, garanzie fideiussorie a beneficio della società controllante, così accrescendo il passivo della Frangi Mais s.r.l..

Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del difensore, affidandolo a un solo motivo. Con esso contesta che possa attribuirsi valenza distrattiva ad un atto, quale il rilascio di fideiussione, di carattere neutro sotto il profilo della garanzia patrimoniale; sostiene che, indipendentemente dall’obbligazione fideiussoria, i creditori della G.I. Gestioni Industriali avrebbero potuto aggredire la Frangi Mais pignorando la maggioranza delle quote componenti il suo capitale sociale ed esponendo quindi la società alla liquidazione; del resto, osserva, il rilascio di fideiussioni non aveva recato alcun pregiudizio alla Frangi Mais, la quale aveva invece interesse a mantenere l’operatività della società controllante. Contesta, infine, la sussistenza dell’elemento psicologico del reato, essendosi trattato di un comportamento pressochè obbligato per l’amministratore della società poi fallita.

Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

La giurisprudenza di legittimità è costante nel riconoscere che la prestazione di fideiussioni senza corrispettivo, attuata dall’amministratore della società poi fallita, costituendo uno strumento anomalo ai fini dell’attività sociale e fonte di depauperamento ai danni dei creditori, integra un atto di distrazione punibile ai sensi dell’art. 216 della legge fallimentare (Cass. 4 novembre 2004 n. 6462; Cass. 24 maggio 1984 n. 7359; Cass. 12 dicembre 1979 n. 2674/80).

Non giova al ricorrente addurre a giustificazione il ragionamento secondo cui, in mancanza delle garanzie fideiussorie, i creditori della debitrice principale, società controllante G.I. Gestioni Industriali s.r.l., avrebbero potuto pignorare le quote della Frangi Mais da questa possedute: ciò non avrebbe provocato alcun depauperamento per la società controllata, che attraverso la subastazione delle quote avrebbe soltanto visto mutare la propria compagine sociale. Di contro, nessuno avrebbe potuto aggredire il patrimonio della Frangi Mais per debiti facenti capo esclusivamente alla società controllante: mentre il rilascio delle fideiussioni ha comportato un corrispondente incremento delle passività, senza alcun effettivo vantaggio per la garante. Non si vede del resto, in mancanza di chiarimenti che il ricorso non offre, in che cosa consisterebbero nell’ottica difensiva – facente implicitamente richiamo al principio di cui all’art. 2634 c.c. – i vantaggi che la società poteva aspettarsi di trarre dall’appartenenza ad un gruppo, la cui componente apicale era a sua volta vistosamente indebitata.

Da ultimo corre l’obbligo di rimarcare che la finalità di mantenere in vita la società amministrata non esclude l’elemento psicologico del reato, ad integrare il quale è sufficiente il dolo generico, e cioè la coscienza e volontà di compiere l’atto di natura distrattiva.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni di cui all’art. 616 c.p.p..
P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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