Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 11-04-2011, n. 8128 Piano regolatore

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Promez s.r.l. in qualità di proprietaria di alcune aree inedificate nel comune di Arese, individuate al catasto al foglio 7 mappale particelle 36, 37, 33 e classificate quali "zone per servizi tecnologici" dalla variante n. 1 al PRG di Arese, di cui alla D.G.R. del 2.10.1998 n. 38748 ed al fg. 7 mapp. 16, 19 e 48 già classificate come zone agricole, impugnava la procedura ablatoria finalizzata alla realizzazione di una vasca volano servente alle più complesse opere di regimazione idraulica dell’ex fontanile Gagnola e a tal fine adiva il TSAP. In particolare, impugnava la deliberazione del consiglio comunale di Arese del 29 maggio 2008, n. 32, di adeguamento del vigente PRG per la realizzazione della detta vasca mediante variante n. 27 PRG ai sensi della L.R. Lombardia n. 23 del 1997, art. 2, lett. b), ed L.R. n. 12 del 2005, art. 25.

Con sentenza n. 26/2010 il TSAP respinse il ricorso.

Avverso questa sentenza l’Immobiliare Promez s.r.l. propone ricorso per cassazione a mezzo di quattro motivi. Risponde con controricorso il Comune di Arese. La società ricorrente ha depositato memoria per l’udienza.
Motivi della decisione

La società adisce la S.C. evidenziando l’errore del tribunale per avere ritenuto il ricorso ammissibile solo per la parte relativa ai vincoli introdotti ex novo; infatti, anche per le altre aree il vincolo era stato disposto D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 9, comma 4, in ragione della decadenza di quello originario, con conseguente inutilità d’impugnare la relativa variante; nonchè aveva ritenuto applicabile la procedura semplificata L.R. n. 23 del 1997, ex art. 2, comma 2, lett. b) pur non vertendosi in materia di pianificazione urbanistica. Articola, quindi, i seguenti motivi di ricorso, chiedendo la cassazione della sentenza impugnata:

1) Violazione e falsa applicazione di norme di legge (art. 360, comma 1, n. 5). Sarebbe evidente il conflitto tra la sentenza n. 132 del 2008 con medesimo oggetto resa tra le stesse parti e quella impugnata. La prima aveva infatti ritenuto che la DGR 9 maggio 2003 avesse esclusivamente finalità finanziarie, mentre la seconda aveva valutato che la delibera medesima avesse proprio funzione di approvazione definitiva del progetto in questione e proprio sotto tale profilo aveva ritenuto "smentita in punto di fatto l’affermazione della ricorrente secondo cui i vincoli preordinati all’esproprio sarebbero stati posti in assenza di approvazione dell’opera pubblica" (cfr. sent. impugnata pag. 7).

2) Violazione e falsa applicazione di norme di legge e dei principi in tema di giudicato ( art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 324 c.p.c. e art. 2909 c.c.). Il giudice a quo non solo non avrebbe applicato i principi generali in tema di giudicato, ma neppure il contenuto del precedente giudicato reso tra le parti alla controversia pendente.

3) Violazione e falsa applicazione di norme di legge (art. 360, comma 1, n. 5). La sentenza impugnata sarebbe illegittima, anche laddove avesse inteso attribuire valore di atto di approvazione del progetto a quello richiamato dalla relazione di accompagnamento alla delibera del consiglio comunale n. 31/08 con prot. 14698/05.06.2007. Si trattava infatti di un procedimento pendente che non aveva ancora condotto alla emanazione di un provvedimento espresso di approvazione; tant’è che, con la comunicazione del Comune di Arese del 4 settembre 2009, prot. n. 22780/2009, il responsabile del settore lavori pubblici aveva invitato la ricorrente a fornire proprie deduzioni sul procedimento espropriativo, sulla premessa che erano stati predisposti gli atti necessari alla approvazione del progetto definitivo-esecutivo, relativo alla realizzazione dell’opera pubblica vasca volano L1". Comunicazione che era stata effettuata dal Comune in espresso adempimento del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 16, rubricato "modalità che precedono la approvazione del progetto definitivo". 4) Violazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 9, in quanto il giudice, nel ritenere il ricorso inammissibile nella parte in cui la variante aveva reiterato i vincoli preordinati all’esproprio, non avrebbe considerato che il vincolo era stato reiterato in ragione della sua scadenza. Inoltre, la ricorrente ribadisce l’erronea applicazione della procedura di cui alla L.R. n. 23 del 1997, art. 2, comma 2, lett. b).

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati.

La stessa ricorrente, nella memoria depositata per l’udienza, sintetizza il quesito sottoposto alla Corte chiedendo di sapere se, nel caso disciplinato dalla L.R. Lombardia n. 23 del 1997, art. 2, comma 2, lett. b), l’approvazione in via definitiva del progetto d’opera pubblica debba considerarsi presupposto necessario per l’approvazione in via semplificata della variante urbanistica di cui al successivo art. 3.

Sicchè, la ricorrente individua l’illegittimità nella quale sarebbe incorso il Comune nell’approvare la variante quando il progetto era stato approvato solo in via preliminare; il procedimento d’approvazione del progetto definitivo-esecutivo si sarebbe, infatti, concluso solo con la delibera di G.C., n. 106/2010.

Su punto la sentenza impugnata, nel respingere la tesi della società, ha osservato che la variante n. 27 del vigente PRG del Comune di Arese (relativa alla realizzazione nel territorio comunale della vasca volano denominata Li prevista nell’ambito dell’intervento complessivo di sistemazione idraulica del bacino ex fontanile Gagnola) ha inteso reiterare il vincolo preordinato all’esproprio per alcune aree, mentre per altre ha mutato la destinazione dell’originario strumento urbanistico da zona agricola a zona per servizi tecnologici e zone per viabilità.

In conseguenza, ha ritenuto il ricorso ammissibile solo per le zone vincolate ex novo, in quanto per le altre il provvedimento aveva natura di mera conferma di un vincolo rimasto inoppugnato, del quale comunque non si era eccepita la decadenza o dedotto il limite motivazionale alla reiterazione.

Il Tribunale ha evidenziato, inoltre, che: "il provvedimento è stato poi adottato – visto il progetto definitivo-esecutivo (prot. n. 32129 del 15.12.2006) e successive integrazioni (prot. n. 33122/20.12.2006 e prot. n. 14698/05.06.2007) denominato "fase 4 vasca Volano LI" commissionato da Infrastrutture Acque Nord Milano s.p.a., sviluppato conformemente al progetto preliminare dell’intervento complessivo di sistemazione idraulica del bacino del Fontanile Gagnola, approvato dalla regione Lombardia in conferenza di servizi in data 13.2.2002 e con successivo decreto della direzione generale risorse idriche e servizi di pubblica utilità n. 15160 del 7. 8.2002, unitamente al progetto definitivo approvato con Delib. di Giunta Regionale n. 7/12965 il 9 maggio 2003, tenendo anche conto delle richieste formulate dai tecnici del comune in sede di conferenza dei servizi e dei tavoli tecnici …".

Con ciò, conclude il TSAP è smentita la circostanza per la quale i. vincoli preordinati all’esproprio sarebbero stati posti in assenza di approvazione dell’opera pubblica. Ancora afferma la sussistenza, nel caso di specie, dei presupposti per l’applicazione dello speciale procedimento di variante semplificata allo strumento urbanistico previsto dalla L.R. n. 23 del 1997, art. 2, comma 2, lett. a) e b), che evita il passaggio obbligatorio presso la Giunta Regionale ed è un modulo procedimentale generale, che prescinde in larga parte dall’oggetto del provvedimento e non richiede la sua esclusiva pertinenza alla materia urbanistica.

A siffatte considerazioni, che vanno ritenute immuni da vizi di legittimità, deve aggiungersi che la L.R. n. 12 del 2005, art. 25 è stato modificato dalla L.R. n. 12 del 2006, attraverso l’aggiunta, dopo il secondo periodo del 1 comma, di un periodo in cui, tra l’altro, si stabilisce che "… Ai soli fini dell’approvazione delle varianti urbanistiche finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche non di competenza comunale, la fattispecie di cui alla L.R. n. 23 del 1997, art. 2, comma 2, lett. b), trova applicazione anche in assenza di originaria previsione localizzativa e senza necessità di previa progettazione esecutiva".

Dettate normativo, questo, che risolve ogni problema relativo al livello di progetto necessario, posto che risulta esclusa la necessità di una progettazione esecutiva ma non risulta imposta quella di un previo progetto definitivo.

Tutto quanto premesso è sufficiente per escludere la fondatezza delle censure articolate e, soprattutto, la contraddittorietà con il precedente giudicato.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con condanna della ricorrente a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento celle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 5200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

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