REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 luglio 2009, n. 191

Legge regionale n. 4/2005, art. 12-ter, comma 9 e comma 12. Regolamento concernente le modalita’ per lo smobilizzo dei crediti da parte delle banche, nonche’ le modalita’ e le condizioni per la concessione da parte del fondo regionale smobilizzo crediti di finanziamenti a breve e medio termine alle piccole e alle microimprese artigiane, industriali, del commercio, del turismo e dei servizi, aventi sede o unita’ produttiva nel territorio regionale.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 8 del 20-2-2010

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 22 luglio 2009)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (misure urgenti in
materia di sviluppo economico e regionale, sostegno al reddito dei
lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), con
particolare riferimento all’art. 14, comma 11, il quale, tra l’altro,
inserisce l’art. 12-ter dopo l’art. 12-bis della legge regionale 4
marzo 2005, n. 4 (interventi per il sostegno e lo sviluppo
competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia.
Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunita’
europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della
commissione delle Comunita’ europee del 7 luglio 2004);
Visto che l’art. 12-ter, comma 1, della legge regionale n.
4/2005, prevede che l’amministrazione regionale e’ autorizzata a
sottoscrivere emissioni obbligazionarie bancarie finalizzate al
reperimento di risorse da destinare specificamente allo smobilizzo
dei crediti di natura contrattuale e commerciale delle microimprese e
delle piccole imprese artigiane, industriali, del commercio, del
turismo e dei servizi aventi sede o unita’ produttiva nel territorio
regionale vantati nei confronti delle grandi o medie imprese e delle
pubbliche amministrazioni;
Visto che il predetto art. 12-ter della legge regionale n.
4/2005, stabilisce al comma 9 che le operazioni di smobilizzo dei
crediti sono effettuate a condizioni di mercato secondo modalita’
definite con regolamento regionale;
Visto che il suddetto art. 12-ter delle succitata legge regionale
n. 4/2005, al comma 10 prevede inoltre che l’amministrazione
regionale e’ autorizzata, per le finalita’ di cui al comma 1, a
costituire nell’ambito del fondo di rotazione per iniziative
economiche nel Friuli-Venezia Giulia (FRIE) il «Fondo regionale
smobilizzo crediti», amministrato con contabilita’ separata,
destinato a concedere alle piccole e alle microimprese, aventi sede o
unita’ produttiva nel territorio regionale, finanziamenti a breve e
medio termine, per assicurare risorse liquide alle imprese, anche a
complemento degli smobilizzi di cui al comma 1;
Visto che, ai sensi del comma 12 del summenzionato art. 12-ter
della legge regionale n. 4/2005, le modalita’ e le condizioni per la
concessione dei finanziamenti di cui al paragrafo precedente, in
relazione anche a particolari situazioni del mercato, sono stabilite
con regolamento nel rispetto della normativa comunitaria in materia
di aiuti di Stato;
Visto il regolamento (CE) n. 1998/2006 della commissione del 15
dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato agli aiuti d’importanza minore (de minimis);
Vista la comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre
2008 (quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di
aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale
situazione di crisi finanziaria ed economica) e successive modifiche,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie C 16
del 22 gennaio 2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3
giugno 2009 (modalita’ di applicazione della comunicazione della
Commissione europea – Quadro di riferimento temporaneo comunitario
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al
finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed
economica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana – Serie Generale – n. 131 del 9 giugno 2009;
Vista la deliberazione della giunta regionale 24 giugno 2009, n.
1436, con cui e’ stato approvato il «Regolamento concernente le
modalita’ per lo smobilizzo dei crediti da parte delle banche,
nonche’ le modalita’ e le condizioni per la concessione da parte del
fondo regionale smobilizzo crediti di finanziamenti a breve e medio
termine alle piccole e alle microimprese artigiane, industriali, del
commercio, del turismo e dei servizi, aventi sede o unita’ produttiva
nel territorio regionale, ai sensi dell’art. 12-ter, commi 9 e 12,
della legge regionale n. 4/2005»;
Vista la deliberazione della giunta regionale 3 luglio 2009, n.
1526, con la quale, alla luce della necessita’ di apportare modifiche
al testo regolamentare di cui alla summenzionata deliberazione della
giunta regionale n. 1436/2009 a seguito degli approfondimenti tecnici
svolti nell’ambito del confronto con le associazioni di categoria e
gli enti interessati, e’ stato approvato il «Regolamento recante
modifiche al regolamento concernente le modalita’ per lo smobilizzo
dei crediti da parte delle banche, nonche’ le modalita’ e le
condizioni per la concessione da parte del fondo regionale smobilizzo
crediti di finanziamenti a breve e medio termine alle piccole e alle
microimprese artigiane, industriali, del commercio, del turismo e dei
servizi, aventi sede o unita’ produttiva nel territorio regionale, ai
sensi dell’art. 12-ter, commi 9 e 12, della legge regionale n.
4/2005, di cui alla deliberazione della giunta regionale n.
1436/2009»;
Ritenuto opportuno, per motivi di chiarezza e trasparenza,
emanare un unico testo regolamentare, procedendo all’emanazione del
regolamento concernente le modalita’ per lo smobilizzo dei crediti da
parte delle banche, nonche’ le modalita’ e le condizioni per la
concessione da parte del fondo regionale smobilizzo crediti di
finanziamenti a breve e medio termine alle piccole e alle
microimprese artigiane, industriali, del commercio, del turismo e dei
servizi, aventi sede o unita’ produttiva nel territorio regionale, ai
sensi dell’art. 12-ter, commi 9 e 12, della legge regionale n.
4/2005, nel testo risultante dal coordinamento delle sopra citate
deliberazioni della giunta regionale n. 1436/2009 e n. 1526/2009;
Visto l’art. 42 dello statuto della Regione Friuli-Venezia
Giulia;
Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (determinazione
della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del
sistema elettorale regionale, ai sensi dell’art. 12 dello statuto di
autonomia), con particolare riferimento all’art. 14, comma 1, lettera
r);
Su conforme deliberazione della giunta regionale 24 giugno 2009,
n. 1436, come modificata dalla deliberazione della giunta regionale 3
luglio 2009, n. 1526;

Decreta:

1. E’ emanato il «Regolamento concernente le modalita’ per lo
smobilizzo dei crediti da parte delle banche, nonche’ le modalita’ e
le condizioni per la concessione da parte del fondo regionale
smobilizzo crediti di finanziamenti a breve e medio termine alle
piccole e alle microimprese artigiane, industriali, del commercio,
del turismo e dei servizi, aventi sede o unita’ produttiva nel
territorio regionale, ai sensi dell’art. 12-ter, commi 9 e 12, della
legge regionale n. 4/2005», nel testo allegato al presente decreto
del quale costituisce parte integrante e sostanziale.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sara’ pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.

TONDO

(Omissis)

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-02-20&task=dettaglio&numgu=8&redaz=009R0640&tmstp=1267607561426

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