Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 29-10-2010) 23-02-2011, n. 7093 Bancarotta fraudolenta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il P.M. presso il Tribunale di Brindisi ricorre avverso l’ordinanza dei 29 giugno 2010 con cui il Tribunale del riesame di Lecce aveva sostituito la cautela carceraria dedicata a B.A. dal Gip di Brindisi per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, secondo l’ipotesi di accusa da lui consumati nella qualità di direttore tecnico ed amministratore della fallita Srl Tubisaldo Eco Industriale, con la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari.

Il Tribunale, preso atto della circostanza che la difesa del B. e lo stesso indagato avevano rinunciato ai motivi di riesame attinenti alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, non revocata più in dubbio, ha delibato esclusivamente gli assunti difensivi con cui era stata dedotta l’assenza di esigenze cautelari, rilevando che dette esigenze erano invece sussistenti, ma potevano essere soddisfatte con l’adozione della misura meno afflittiva degli arresti domiciliari.

Deduce il ricorrente la contraddittorietà del provvedimento, che pur riconoscendo la spiccata proclività a delinquere del B., cui aveva attribuito la concezione di un lucido disegno, attuato in concorso con moglie e figli, per distrarre ingenti somme dal patrimonio della fallita in danno dei creditori; pur dando atto della pericolosità attuale dell’indagato, che aveva consumato il reato con particolare malizia ed abiltà ed era nella condizione di attuare la medesima condotta distrattiva in danno dei creditori di altra società di cui disponeva, a sua volta in istato di decozione ma non ancora fallita, aveva poi ritenuto incomprensibilmente senza adeguata motivazione che gli arresti domiciliari potessero far fronte adeguatamente alle suddette esigenze cautelari.

Il ricorso è fondato.

E’ infatti palese la contraddittorietà dell’ordinanza impugnata, che dopo aver espresso un giudizio assolutamente negativo sulla personalità dell’indagato ed aver stigmatizzato la gravità dei reati ascrittigli; aver evidenziato l’intensità del dolo, desumibile dalla lucida programmazione di un vasto programma distrattivo, e la concreta possibilità di reiterazione dei reati in relazione ad altra società di famiglia, a sua volta in condizioni di dissesto, ancorchè non ancora sfociate in una procedura concorsuale, poi ha degradato la cautela con il generico assunto, espresso in poche righe di motivazione, dell’adeguatezza della misura meno afflittiva.

L’ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio al Tribunale della Libertà di Lecce, che provvederà a nuova valutazione in ordine al grado di intensità delle esigenze cautelari ed alla misura più adeguata a soddisfarle.
P.Q.M.

La Corte annulla il provvedimento impugnato con rinvio – limitatamente alla sussistenza di esigenze cautelari – per nuova valutazione al Tribunale per il Riesame di Lecce.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *