Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 29-10-2010) 23-02-2011, n. 7091 Reati commessi a mezzo stampa diffamazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Q.L., all’epoca dei fatti segretario generale della Presidenza della Regione Abruzzo, ricorre nella qualità di parte civile avverso la sentenza del Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di L’Aquila del 15 febbraio 2010, che ai sensi dell’art. 428 c.p.p. aveva dichiarato non luogo a procedere nei confronti di A.M., N.R. e P.G. in ordine ai reati di diffamazione a mezzo stampa in suo danno ed omesso controllo ex art. 57 c.p. in ordine ai quali si procedeva a seguito di querela del Q..

Secondo l’ipotesi di accusa l’ A., consigliere regionale di opposizione, aveva divulgato un comunicato stampa, pubblicato dai quotidiani "(OMISSIS)", di cui era direttore responsabile il P., ed "(OMISSIS)", di cui era direttore responsabile il N., nel quale si riferiva, contrariamente al vero, che il Q. aveva fatto uso indebitamente di un’auto di servizio con autista, che si lasciava intendere fosse stata a lui assegnata ancorchè non ne avesse diritto.

Il GUP aveva rilevato che se pure l’episodio riferito non fosse conforme a verità, tuttavia il comunicato stampa non conteneva espressioni direttamente denigratorie nei confronti del Q., e doveva essere inserito nell’ambito di un acceso clima di contrapposizione politica, essendo essenzialmente volto a polemizzare contro l’allora Presidente della Regione D.T.O., al quale si intendeva contestare di aver posto a disposizione del Q. un’auto di servizio, con evidente dispendio ingiustificato di risorse economiche, in palese contraddizione con quanto andava sostenendo in ordine alla necessità di contenimento della spesa pubblica.

Osserva pertanto il GUP che il Q. non poteva essere considerato parte offesa e non era legittimato a proporre querela; del resto il comunicato stampa costituiva espressione di critica politica quanto alla posizione dell’ A., e non conteneva espressioni ingiuriose o denigratorie; quanto ai giornalisti il documento era stato pubblicato integralmente in esercizio del diritto di cronaca, e la sua divulgazione costituiva per la comunità notizia di interesse oggettivo ed attuale, in considerazione della circostanza che quello stesso giorno il presidente D.T. doveva rispondere ad un "question time" proposto dall’opposizione sulla vicenda.

Deduce il ricorrente la contraddittorietà della sentenza impugnata, che per un verso riconosce come la notizia contenuta nel comunicato stampa e riportata dai suddetti quotidiani fosse falsa, per l’altro afferma l’insussistenza di presupposti per l’esercizio dell’azione penale in ordine al reato di diffamazione, essendo la condotta diffamatoria scriminata dall’esercizio del diritto di critica politica.

Il difensore del P. ha depositato note di udienza in data 22 ottobre 2010.

Il ricorso è destituito di fondamento atteso che la sentenza impugnata non si limita a focalizzare l’applicabilità delle scriminanti dell’esercizio del diritto di critica per l’ A. e di cronaca per gli altri imputati, ma chiarisce anche, con motivazione ragionevole ed adeguata, che il documento era diretto essenzialmente contro il Presidente della Regione, cui si rimproverava di aver assegnato al Q. un’auto di servizio che non gli spettava, di modo che solo il predetto sarebbe stato legittimato all’esercizio del diritto di querela.

Del resto ove il ricorrente intendesse proporre il riesame del merito, ed in particolare intendesse prospettare una diversa valutazione del comunicato di stampa, il ricorso sarebbe inammissibile essendo preclusa in questa sede di legittimità la rivisitazione del fatto.

Il ricorso va pertanto rigettato.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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