T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 22-02-2011, n. 1660 Parchi naturali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente è proprietaria della Villa Muti in Grottaferrata, che è bene storico ed artistico monumentale tutelato con DM di vincolo.

Il Parco suburbano dei Castelli Romani è stato istituito, in applicazione dell’art. 20 della l.reg. n. 46/1977, con l.reg. n. 2/1984 allo scopo di tutelare l’integrità delle caratteristiche naturali e culturali dei quindici paesi che occupano l’antico Vulcano Laziale e per contribuire al riequilibrio territoriale e allo sviluppo socioeconomico delle popolazioni interessate.

L’originario perimetro, fissato in via provvisoria dalla stessa legge, coincideva in linea di massima con gli interi territori comunali delle amministrazioni costituenti il consorzio al quale la legge affidava la gestione.

Le successive leggi n. 64/1984 e 63/1990 hanno ridimensionato in modo consistente tale perimetro e hanno attribuito agli organi di gestione del Parco (Consorzio formato da rappresentanti dei Comuni rientranti nel perimetro del Parco) il compito di formulare, unitamente al Piano di assetto, una proposta di perimetrazione definitiva, sulla base delle direttive espressamente individuate dalla Regione nell’art. 6.

La l.reg. n. 2/1984 prevede delle norme di salvaguardia da applicare fino alla data di entrata in vigore del Piano di assetto (art. 8).

Successivamente, la l.reg. n. 29/1997 ha sostituito il Consorzio di gestione, previsto dalla l.reg. n. 2/1984, con l’Ente regionale di diritto pubblico Parco regionale dei Castelli Romani cui ha affidato l’amministrazione e la gestione delle attività e del territorio del già costituito parco.

La l. reg. n. 29/97 detta una disciplina transitoria per le aree protette esistenti all’art. 39, poi modificata dalla L.reg. n. 14/98.

Con delibera n. 1 del 31.3.1998 il Commissario straordinario del Parco dei Castelli Romani ha adottato il programma di attuazione e la perimetrazione del Parco suddetto.

La citata delibera è stata adottata nella vigenza del testo originario della norma che prevedeva, decorso il termine di un anno, cui si aggiungeva quello per l’esercizio del potere sostitutivo regionale, la decadenza delle norme di salvaguardia stabilite nelle singole leggi istitutive.

Essa è stata adottata tempestivamente nel termine di decadenza

Con successiva delibera di G.R. n. 566 del 25.7.2007 e n. 1205 del 21.12.2007 la Regione Lazio ha adottato il Piano territoriale paesistico regionale (PTPR), ai sensi e per gli effetti della l.reg. n. 24/1998 e del D.Lgs. n. 42/2004.

Infine, con la delibera impugnata n. 23 del 21.5.2009, il Consiglio direttivo del Parco ha adottato il Piano di assetto del Parco ai sensi dell’art. 7 della legge istitutiva n. 2/1984, dell’art. 14, comma 2, della l.reg. Lazio n. 29/1997 e dell’art. 8 dello statuto del Parco, adottato dal Consiglio direttivo del Parco con deliberazione n. 57/1999.

Alla Comunità del Parco partecipano la provincia di Roma, l’XI Comunità montana e i seguenti 15 Comuni: Albano, Ariccia, Castelgandolfo, Frascati, Genoano, Grottaferrata, Lanuvio, Lariano, Marino, Montecompatri, Monteporzio, Nemi, Rocca di Papa, Rocca Priora.

Nel ricorso in epigrafe l’interessata ha prospettato i seguenti vizi:

1). Illegittimità costituzionale art. 7 l.reg. Lazio n.2 del 13.1.1984, e art. 26 della l.reg. Lazio 6.10.1997, n. 29, per violazione art. 22 della L. n. 394/1991; art. 117, commi 1 e 3 Cost., nonché del principio costituzionale di leale collaborazione;

2). Illegittimità della delibera n. 1/1998;

3). Istanza di rimessione alla Corte Costituzionale ai sensi degli artt. 134 Cost.; art. 1 L.Cost. n. 1/1948; 23 L. n. 87/1953;

4). Violazione e falsa applicazione artt. 9, 117, comma 2, lett. s), e 118, comma 3, Cost., e agli artt. 3,4,5,13,20,29,135,143 e 146 D.Lgs. 22.1.2004, n. 42; nonché artt. 22, comma 6, e 32, commi 3 e 4, della l. 6.12.1991, n. 394;

5). Violazione e falsa applicazione artt. 9, 117, comma 2, lett. s), e 118, comma 3, Cost., e agli artt. 3,4,5,6,7,101,135,143 e 146 D.Lgs. 22.1.2004, n. 42; nonché artt. 22, comma 6, e 32, commi 3 e 4, della l. 6.12.1991, n. 394; violazione e falsa applicazione artt. 143 e 145 commi 3 e 4, D.Lgs. n. 42/2004 e artt. 38, 8 e 41, 29, 30, 34 comma 12, 13 e 14 del PTPR adottato dalla Giunta regionale con atti n. 566 del 25.7.2007 e 1025 del 21.12.2007; violazione e falsa applicazione art. 26, comma 6, della l.reg. Lazio n. 22/1997 come modificato dall’art. 1 l.reg. Lazio 30.3.2009, n.5; violazione e falsa applicazione art. 117 Cost., violazione della riserva di legge (regionale e nazionale) in materia di disciplina di procedimenti amministrativi in materia di urbanistica, paesaggio, edilizia e ambiente, nullità assoluta ratione materiae;

6). Istanza di remissione alla Corte Costituzionale ai sensi degli artt. 134 Cost., art. 1 L.Cost. n. 1/1948; 23 L. n. 87/1953;

7). Violazione e falsa applicazione artt. 9, 117, comma 2, lett. s), e 118, comma 3, Cost., e agli artt. 3,4,5,135,143 e 146 D.Lgs. 22.1.2004, n. 42; nonché artt. 22, comma 6, e 32, commi 3 e 4, della l. 6.12.1991, n. 394; violazione e falsa applicazione art. 7 Leg. Reg. 2/1984;

8). Violazione art. 97 Cost. e dei principi di buon andamento, imparzialità ed efficienza dell’azione amministrativa, violazione dei principi generali che sovrintendono alla apposizione dei vincoli; violazione artt. 10,12,13 e ss. e 136141 D.Lgs. 42/2004, violazione artt. 3, 7 e 8 l. n. 241/1990; mancata comunicazione avvio procedimento, difetto di istruttoria, difetto assoluto di motivazione, eccesso di potere per erroneità e falsità del presupposto, errata valutazione dei fatti;

9). Violazione, falsa ed erronea applicazione artt. 9 e 41 Cost., difetto di motivazione;

10). Violazione e falsa applicazione artt. 13, commi 1,2 e 4 della L. n. 394/1991 e 28 l.reg. n. 29/1997; violazione e falsa applicazione art. 117 Cost.; in tema di competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia ambientale, violazione e falsa applicazione art. 21septies L. n. 241/1990 carenza in concreto di potere e/o difetto di attribuzione.

L’Ente Parco si è costituito in data 8.3.2010 e ha eccepito:

a). inammissibilità del ricorso;

b). infondatezza nel merito.

Anche la Regione Lazio ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità per carenza di interesse e l’infondatezza nel merito.

Successivamente le parti hanno depositato ulteriori memorie difensive.

Tanto premesso, il presente ricorso è inammissibile.

In via preliminare, deve essere esaminata l’eccezione relativa all’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.

La Regione Lazio, nella memoria depositata il 26.10.2010, eccepisce l’inammissibilità per mancanza di capacità lesiva specifica degli atti impugnati nei confronti della ricorrente.

Anche l’Ente Parco dei Castelli Romani sostiene che il Piano di assetto adottato non è produttivo di alcun effetto pregiudizievole nei confronti del ricorrente in quanto l’applicazione delle misure di salvaguardia previste dalla Legge istitutiva del Parco non dipende e non è consequenziale al provvedimento di adozione ma prescinde da esso.

L’applicazione delle misure di salvaguardia previste dall’art. 8 della l.reg. n. 2/1984 è, infatti, esclusivamente, correlata alla perimetrazione adottata ai sensi dell’art. 6 della l.reg. n. 2/1984 dal Commissario ad acta con deliberazione n. 1/1998 in base agli ampi poteri conferiti dal Legislatore regionale agli organi di gestione del Parco.

La ricorrente replica, nella memoria depositata il 21.10.2010, richiamando parte della giurisprudenza che stabilisce l’immediata impugnabilità dell’atto di adozione di uno strumento urbanistico come rimedio inteso ad ampliare il perimetro di tutela del soggetto inciso e precisa di essere toccata nei propri interessi urbanistici dall’adozione del Piano di assetto in questione.

Il Collegio ritiene di dover aderire alle tesi svolte dalle controparti (Regione Lazio ed Ente Parco dei Castelli Romani) e di poter – pertanto – accogliere la predetta eccezione preliminare.

In particolare, si osserva quanto segue:

a). è principio pacifico che gli strumenti urbanistici, una volta adottati, possono formare oggetto di immediata impugnazione – soltanto – quando da essi consegue l’eliminazione o la limitazione dello "ius aedificandi" in forza delle previsioni vincolistiche in essa racchiuse (T.A.R. Liguria, Genova, sez. I, 06 febbraio 2010, n. 302);

b). la recente giurisprudenza del Tar Lazio (cfr., T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 10 maggio 2010, n. 10577; n. 49/2000) ha, già, affermato che la delibera n. 1 del 31.3.1998 è legittima in quanto il procedimento ricavabile dal regime previgente alla L. reg. n. 29/97 (L.reg. n. 46/1997) e dalla legge istitutiva del Parco (art. 8 L.reg. n. 2/1984) era inverso rispetto a quello attuale: la Regione individuava un nucleo essenziale e frammentario di perimetrazione, delegando all’ente di gestione la perimetrazione definitiva, sulla base dei dovuti approfondimenti scientifici e conoscitivi (oggi invece è la Regione che vi provvede prima della istituzione del parco, in capo al quale residua solo un potere di correzione). Quindi occorre rifarsi all’art. 6 della legge istitutiva che consente, purché siano rispettati i criteri direttivi, l’ampliamento in misura consistente dei confini del parco;

c). altra giurisprudenza (cfr., T.A.R. Lazio Roma, sez. II, n. 10252 del 21.10.2009), sulla scia della precedente sentenza n. 49/2000, non si pronuncia diffusamente sul problema della decadenza delle misure di salvaguardia, ma presuppone che – alla stregua dell’art. 8 della L.reg. n. 2/1984 – esse restino in vigore fino all’approvazione regionale del piano di assetto;

d). in altre parole, l’adozione del perimetro definitivo produce l’effetto di rendere applicabili alle nuove aree, fino all’approvazione regionale, le norme di salvaguardia previste dalla legge istitutiva. In particolare, la previsione dell’art. 8 della L.reg. n. 2/84 – "Fino all’entrata in vigore del piano di assetto, del programma di attuazione nonché del regolamento di cui all’art. 9 della legge regionale 28 aprile 1977 n. 46, si applicano le norme transitorie di salvaguardia prescritte nel presente articolo" – si intende riferita alla data di approvazione da parte degli organi regionali del piano di assetto. E quindi le norme di salvaguardia fissate nella legge istitutiva del Parco si applicano anche alle aree inserite nel perimetro definitivo (cfr., T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 10 maggio 2010, n. 10577);

e). peraltro, la stessa recentissima giurisprudenza (cfr., T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 10 maggio 2010, n. 10577) ha pure affermato che – nel sistema della l. reg. n. 29/97 – la decadenza quinquennale riguarda testualmente il Piano regionale della aree protette, che precede l’istituzione del piano e la relativa perimetrazione provvisoria; mentre l’art. 9, comma 3, lettera b), rinvia a misure di salvaguardia specifiche a seguito dell’istituzione per legge del piano, facendo riferimento a un’applicazione delle stesse "fino alla data di operatività della disciplina dell’area naturale protetta contenuta nel piano e nel regolamento di cui agli articoli 26 e 27" (ossia fino al piano di assetto con la relativa perimetrazione definitiva), senza prevedere decadenza alcuna; in presenza della "eadem ratio", è a quest’ultima disposizione che bisogna quindi fare principalmente riferimento quale elemento di comparazione;

f). in definitiva, il Legislatore ha chiaramente escluso, sia nell’art. 8 della L. reg. n. 2/84, sia nella disciplina transitoria come ricostruita da questo TAR nelle precedenti sentenze, sia nella L. reg. n. 29/97, che questo tipo di misura di salvaguardia sia soggetta a decadenza;

g). significativo, al riguardo, è anche l’art. 6, comma 4, della Legge quadro sulle aree protette n. 394/91, secondo cui le misure di salvaguardia ivi previste operano sino all’approvazione del regolamento del parco;

h). dunque, il Collegio non ha motivo di disattendere l’impostazione di fondo delle precedenti sentenze in ordine al fatto che l’adozione del perimetro definitivo produce l’effetto di estendere le misure di salvaguardia previste dalla legge originaria anche alle aree non comprese nella precedente perimetrazione provvisoria e che le stesse misure di salvaguardia fossero efficaci anche alla data di adozione dell’atto impugnato con il presente ricorso;

i). ne deriva che il Piano di assetto adottato non è produttivo di alcun effetto pregiudizievole nei confronti del ricorrente in quanto l’applicazione delle misure di salvaguardia previste dalla Legge istitutiva del Parco è indipendente dal provvedimento di adozione.

In conclusione – richiamando anche il preminente rilievo degli interessi ambientali sul piano costituzionale ( art. 9 Cost.), che impedisce di assimilare la presente questione a quella delle ordinarie misure di salvaguardia urbanistiche – il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse in mancanza di effetto lesivo in capo al ricorrente.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il presente ricorso.

Compensa tra le parti le spese, competenze ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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