Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 29-10-2010) 23-02-2011, n. 7007

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 23.2.2010 la corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza 21.5.08 del tribunale di Lucca, con la quale P. A. è stato condannato alla pena di 4 mesi di reclusione, al risarcimento dei danni, alla rifusione delle spese in favore della parte civile, perchè ritenuto responsabile del reato di lesioni in danno di L.L.. Il difensore ha presentato ricorso per vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle prove e delle lesioni subite dal Limarmi e per violazione di legge in riferimento all’art. 192 c.p.p., comma 2. Secondo il ricorrente, la corte ha dato non giustificato rilievo alle dichiarazioni dei testi di accusa che sono contraddirtene, confuse e incerte, mentre non ha riconosciuto forza dimostrativa alle dichiarazioni dei testi di difesa, che sono invece articolate, ricche di particolari, coerenti ed efficacemente descrittive dei fatti. Quanto alle lesioni, non è stata disposta perizia medico legale, per accertare la loro compatibilità con le dichiarazioni testimoniali. Comunque gli elementi emersi dall’istruttoria dibattimentale hanno valore indiziario, ma sono privi del carattere di certezza, legittimante l’affermazione di responsabilità del P., al di là di un ragionevole dubbio.

I motivi del ricorso sono manifestamente infondati in quanto riguardano aspetti valutativi delle risultanze processuali che non possono essere esaminati criticamente, nell’alveo del delimitato sindacato riconosciuto dal legislatore a questa corte.

Con essi il ricorrente pretende la rilettura del quadro probatorio e, contestualmente, il sostanziale riesame nel merito, inammissibile in sede di verifica della legittimità del percorso giustificativo della decisione Questa pretesa è tanto più inammissibile nel caso in esame, in cui la struttura razionale della motivazione della sentenza ha una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa ed è saldamente ancorata agli inequivoci risultati dell’istruttoria dibattimentale (precisione e costanza del ricordo della persona offesa; conferma della sua ricostruzione dei fatti, ad opera della coerente e logica narrazione degli altri testi, di incontestata affidabilità ;certificato medico attestante la malattia derivata dall’aggressione). E’ pienamente razionale la conclusione dei giudici di merito in ordine alla prevalente forza dimostrativa delle dichiarazioni dei testi di accusa rispetto a quelle dei testi di difesa. La precisa ricostruzione dei fatti e la certificazione medica non hanno logicamente lasciato margini di dubbio sulla natura e sulla durata della malattia causata dal pugno al volto inferto dal P. alla persona offesa.

Il ricorrente, inoltre, pur denunziando formalmente una violazione di legge in riferimento ai principi di valutazione della prova, ex art. 192 c.p.p., comma 2, non critica in realtà la violazione di specifiche regole preposte alla formazione del convincimento del giudice, bensì pretende il sostanziale riesame nel merito, inammissibile in sede di verifica della legittimità del percorso giustificativo della decisione, quando – come già affermato – la struttura razionale della motivazione della sentenza impugnata è saldamente basata sul quadro probatorio e sulla sua razionale interpretazione.

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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