Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 29-10-2010) 23-02-2011, n. 7006 Reati commessi a mezzo stampa diffamazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. H.D., direttore del periodico "L’Espresso", con sentenza del 25 settembre 2006 veniva ritenuta dal Tribunale di Roma responsabile, ai sensi dell’art. 57 cod. pen., del reato di diffamazione a mezzo stampa in danno di B.A., presidente pro tempore del consiglio di amministrazione della RAI, secondo l’ipotesi di accusa da lei commesso nel consentire la pubblicazione, sul numero della rivista del 17 aprile 2002, di un trafiletto non firmato, in cui si assumeva che il predetto aveva tenuto un atteggiamento di particolare attenzione nei confronti dell’artista D.F. cui aveva aumentato la retribuzione disattendendo i criteri di austerità e contenimento della spesa, adottati invece nei confronti degli altri dipendenti.

Con sentenza del 2 febbraio 2010 la corte di appello di Roma ha confermato detta decisione, ribadendo la valutazione di inapplicabilità dell’esimente dell’esercizio del diritto di cronaca, come aveva ritenuto il primo giudice.

Propone ricorso la dott. H. tramite difensore di fiducia, deducendo la nullità della sentenza impugnata per difetto e contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’esimente, osservando che la corte territoriale aveva riconosciuto la veridicità di tutte le circostanze di cui aveva riferito il trafiletto, negando tuttavia contraddittoriamente l’applicabilità dell’esimente.

2. Il reato, consumato il 17 aprile 2002, è ormai prescritto, nè può sostenersi l’inammissibilità del ricorso, atteso che non è nè manifestamente infondato nè imperniato su questioni di fatto.

Va inoltre chiarito che non ricorrono i presupposti per la pronuncia di una sentenza assolutoria ai sensi del secondo comma dell’art. 129 c.p.p. atteso che la materialità del reato e la sua imputabilità alla attuale ricorrente non sono dubbi.

Sul punto pertanto la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perchè il reato è estinto per prescrizione. Quanto agli effetti civili, il ricorso è destituito di fondamento. Infatti, come riferisce la sentenza impugnata, il trafiletto riferiva di un aumento dei compensi che l’azienda corrispondeva alla D.; della deroga operata solo nei suoi confronti; del particolare interesse del Presidente per la suddetta, dimostrata dal fatto che l’aveva accompagnata in uno studio televisivo e l’aveva attesa dietro le quinte fino al termine della trasmissione "Quelli che il calcio", cui la giovane aveva partecipato.

Di dette circostanze i giudici del merito avevano ritenuto oggettivamente vera solo la prima; non corrispondente al vero la seconda, in quanto la giovane non era stata l’unica a godere di un incremento del trattamento economico; irrilevante la terza, anche nell’ipotesi di una sua eventuale veridicità.

Tuttavia il contesto che nell’articolo collegava tra loro le suddette circostanze, rendeva manifesta la portata denigratoria del trafiletto, che adombrava come ragioni diverse dalla mera valutazione delle capacità professionali della D. avessero indotto il B. a derogare ai alteri di buona amministrazione, riconoscendole un aumento della retribuzione con sviamento dei suoi poteri di presidente dal perseguimento dell’interesse pubblico e di quello dell’azienda, in quanto condizionati nel loro esercizio da un particolare rapporto personale con la dipendente che si assumeva favorita.

La prospettazione tendenziosa di fatti parzialmente veri, riferiti in modo da suscitare sentimenti di indignazione nei lettori, esclude pertanto che potesse nella specie operare il diritto di cronaca, come aveva esattamente ritenuto la corte territoriale.
P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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