T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 22-02-2011, n. 1657 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

– che con la sentenza in epigrafe indicata – non impugnata nei termini di rito e, quindi, come già esibita certificazione, divenuta res iudicata in data 02.1.2010 – il Tribunale Ordinario di Roma ha condannato la Regione Lazio:

a) al pagamento, in favore degli attori, della somma di Euro4039,25, quale indennità di occupazione, oltre interessi corrispettivi dalla 24/6/1991 all’effettivo soddisfo;

b) alla restituzione della somma di Euro731,25 a favore dell’attore R., somma da questi, a suo tempo, spesa per la prestazione della garanzia;

c) al pagamento della somma di Euro12.788,45 quale danno dovuto alla differenza tra gli interessi al tasso legale e quelli corrisposti dalla Cassa Depositi, per via del vincolo della somma data in garanzia;

d) alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessive Euro4600,00 oltre Iva e Cpa;

– che parte ricorrente ha provveduto:

1. inizialmente, a notificare tale decisione in forma esecutiva e munita della formula esecutiva in calce;

2. successivamente al passaggio in giudicato della stessa, ad intimare la Regione Lazio all’erogazione delle somme sopra specificate, oltre alle successive spese di legge per la registrazione della sentenza, per copia del titolo esecutivo e per le spese di notifica del detto titolo;

3. che, non andata a buon fine procedura esecutiva di espropriazione presso terzi (nel caso di specie Unicredit Banca di Roma s.p.a.) e persistendo il contegno inadempiente da parte dell’amministrazione regionale, il ricorrente ha promosso, ai sensi degli artt.112 e 114 del C.p.a., l’actio iudicati in epigrafe nonché contestuale azione di condanna della regione Lazio al pagamento delle somme dovute a titolo di rivalutazione ed interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza di cui trattasi;

– che le competenze complessivamente spettanti al ricorrente – così come quantificate nella comunicazione resa, in data 31.1.2010, dai propri procuratori alla regione Lazio – ammonta ad Euro27244,80;

– che la regione Lazio ha depositato in giudizio, in data 20/1/2011, copia di due mandati di pagamento eseguiti in data 13/1/2011, in favore dell’odierno ricorrente e per un complessivo importo netto di Euro28290,50;
Motivi della decisione

– che con l’adozione e l’esecuzione dei predetti mandati di pagamento, le pretese di parte ricorrente (fatte valere sia con l’actio iudicati che con l’ulteriore domanda risarcitoria) devono ritenersi integralmente soddisfatte con conseguente cessazione della materia del contendere, imponendosi una declaratoria in conformità;

– che le spese di lite, in considerazione dell’iniziativa processuale che la ricorrente è stata costretta ad assumere, vanno poste a carico dell’amministrazione regionale e, forfetariamente, liquidate in Euro1500,00;
P.Q.M.

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.

Condanna l’amministrazione regionale al pagamento delle spese di lite che, forfetariamente, liquida in Euro1500,00= a beneficio della parte ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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