Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 29-10-2010) 23-02-2011, n. 7005

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di pace di Pesaro dichiarava non doversi procedere nei confronti di R.S., imputato del reato di cui all’art. 595 c.p. in danno di L. L., perchè lo stesso era estinto per intervenuta remissione di querela.

Riteneva il giudicante che la mancata comparizione della persona offesa, nonostante rituale notifica del verbale contenente espresso avvertimento che la sua persistente assenza sarebbe stata intesa come tacita rimessione di querela.

Avverso la pronuncia anzidetta il PG di Ancona ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
Motivi della decisione

1. – Con unico motivo d’impugnativa il PG ricorrente deduce violazione dell’art. 152 c.p., ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), contestando l’interpretazione del giudice di pace, in contrasto peraltro con la pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte del 30 ottobre 2008, che aveva affermato il principio secondo cui la mancata comparizione della persona offesa non poteva essere intesa come manifestazione, implicita, di remissione della querela, anche se la citazione conteneva espresso avviso in tal senso.

2. – La censura è fondata e merita, pertanto, accoglimento.

Ed invero, secondo l’insegnamento di questa Corte regolatrice nella sua più autorevole espressione a Sezioni Unite, nel procedimento davanti al giudice di pace, instaurato (come nel caso di specie) a seguito di citazione disposta dal PM, D.Lgs. n. 274 del 2000, ex art. 20, la mancata comparizione del querelante – pur previamente avvisato che la sua assenza sarebbe stata ritenuta concludente nel senso della remissione tacita della querela – non costituisce fatto incompatibile con la volontà di persistere nella stessa, sì da integrare la remissione tacita, ai sensi dell’art. 152, comma 2, (cfr. Cass. Sez. Un. n. 46088 del 30.10.2008, rv. 241357, PM c. Viele).

Deve, dunque, ritenersi che, ingiustificatamente, è stato attributo ad un comportamento meramente passivo – come la mancata comparizione della querelante, di per sè oggettivamente equivoco – l’implicito rilievo abdicativo della volontà di ottenere la punizione dell’imputata.

L’errore di giudizio inficia il processo decisionale e comporta la nullità della sentenza impugnata, che va, dunque, dichiarata nei termini indicati in dispositivo.

2. – La sentenza in esame deve, dunque, essere annullata con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Pesaro.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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