Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 29-10-2010) 23-02-2011, n. 7003

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. I coniugi P.E. e Po.Fa., ritenuti con doppia conforme responsabili dei reati di lesioni volontarie aggravate e minacce in danno di Z.E.G. e P. L. loro rispettivamente ascritti, ricorrono personalmente con unico atto di impugnazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste del 22 ottobre 2009, deducendo la contraddittorietà ed illogicità detta sua motivazione per inadeguata valutazione dei fatti e dette prove.

Il 14 settembre 2010 è stata depositata nella cancelleria di questa Corte verbale di remissione delle querele sporta da Z.E. G. e P.L. con contestuale accettazione da parte degli imputati attuali ricorrenti.

2. Innanzitutto i reati di cui gli attuali ricorrenti erano stati ritenuti responsabili non erano perseguibili a querela di parte, essendo quello di lesioni volontarie aggravato dall’uso di arma impropria costituita da un bastone, e l’altro dalla gravita del danno ingiusto minacciato (la morte), di modo che la remissione non ha effetto sulla procedibilità.

Tanto premesso, i ricorsi sono destituiti di fondamento, atteso che contrariamente a quanto i ricorrenti assumono, la sentenza impugnata ha dato conto dette ragioni della decisione, delibando compiutamente i motivi di appello, e dando conto delle ragioni che avevano indotto la corte territoriale a non prestare credito alle dichiarazioni, favorevoli ai ricorrenti, rese dai testimoni coniugi L.M. e D.B.M., in quanto collidenti con oggettivi dati di fatto.

Le ragioni della decisione sono esposte con motivazione ragionevole e condivisibile, comunque immune da vizi logici o contraddizioni.

Del resto ove i ricorrenti intendessero prospettare una nuova valutazione dei fatti e delle prove, che in questa sede di legittimità è preclusa, il ricorso sarebbe inammissibile.

I ricorsi vanno pertanto rigettati, ed al rigetto consegue la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento dette spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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