Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 29-10-2010) 23-02-2011, n. 7000

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

N.E. e B.M. ricorrono con unico atto di impugnazione avverso la sentenza del 1 ottobre 2009, con cui il Tribunale di Ravenna – Sezione Distaccata di Faenza – aveva confermato la condanna pronunciata nei loro confronti da quel giudice di pace per il reato di ingiuria in danno dell’avvocato Francesco Damiani, da loro accusato in una lettera inviata non solo a lui ma anche ad altro avvocato per conoscenza, di aver gestito scorrettamente talune controversie civili, in violazione dei doveri di probità incombenti ad un avvocato.

Deducono i ricorrenti la nullità della sentenza impugnata, per la violazione del diritto di difesa in cui era incorso a loro dire il giudice di pace, non consentendo a nuovo difensore, subentrato alla seconda udienza in foro difesa a precedente legale, la produzione di documentazione, a loro dire di assoluto rilievo, ritenendone la tardività senza prima verificarne fa rilevanza probatoria.

Il difensore della parte civile ha depositato una memoria difensiva.

Il ricorso è destituito di fondamento, sia perchè l’unico motivo addotto a sostegno dell’impugnazione non era stato dedotto con l’appello, di modo che non può essere proposto per la prima volta in questa sede; sia perchè è generico, in quanto denuncia una violazione del diritto di difesa per essere stata preclusa al difensore la produzione di un documentazione, senza precisare quale essa fosse e che rilevanza avesse: sia perchè in difetto di specificazione delle ragioni della meramente asserita estrema rilevanza, correttamente il giudice di pace non aveva ammesso la produzione, che avrebbe potuto consentire solo ai sensi dell’art. 507 c.p.p. ove l’avesse ritenuta assolutamente necessaria ai fini della decisione.

Valga aggiungere l’infondatezza detta tesi dei ricorrenti in ordine alla asserita possibilità di dedurre per la prima volta con il ricorso per cassazione questioni di diritto processuale non prospettate con l’appello, atteso che l’assunto è valido solo quando si tratti della violazione di norme processuali la cui osservanza è prescritta a pena di nullità assoluta o inutilizzabilità, ipotesi che non ricorrono nel caso di specie.

Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna di ciascuno dei ricorrenti at pagamento dette spese processuali, nonchè alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile per il presente grado di giudizio, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti at pagamento delle spese processuali, nonchè alla rifusione delle spese a favore della parte civile costituita, che liquida in complessivi Euro 2.000,00= oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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