T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 22-02-2011, n. 1636 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

il ricorrente impugna l’ ordinanza n. 22/10 del 25.10.2010 con cui il Comune di Cerveteri ha disposto la demolizione delle opere ivi indicate e consistenti nella realizzazione di un manufatto di superficie pari a 562 mq. circa e nel posizionamento di due container aventi rispettivamente dimensioni di mq. 29,00 e mq. 12,82;
Motivi della decisione

il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Considerato che con un’unica articolata censura il ricorrente prospetta l’esistenza dei vizi di difetto di motivazione ed eccesso di potere perché l’atto impugnato non sarebbe assistito da congrua motivazione e, comunque, applicherebbe la sanzione demolitoria per interventi edilizi per i quali non sarebbe necessario alcun titolo o, al più, la mera denuncia d’inizio di attività;

Ritenuto infondato il motivo in esame in quanto il provvedimento di demolizione, avendo natura vincolata, deve ritenersi correttamente motivato, come è accaduto nella fattispecie, con riferimento all’accertata carenza del titolo abilitativo e alla natura delle opere realizzate (Cons. Stato sez. V n. 79/11; Cons. Stato sez. VI n. 6572/10; Cons. Stato sez. IV n. 3955/10);

Considerato, poi, che le opere realizzate, per la loro natura, consistenti dimensioni e destinazione, presentano un impatto edilizio ed urbanistico rilevante e, pertanto, sono qualificabili come "nuova costruzione", ai sensi degli artt. 3 e 10 d.p.r. n. 380/01 e avrebbero dovuto essere assentite con permesso di costruire;

Ritenuta, pertanto, corretta la qualificazione della fattispecie ai sensi degli artt. 31 d.p.r. n. 380/01 e 15 l.r. n. 15/08 operata dal provvedimento impugnato;

Considerato, altresì, che nessuna contraddittorietà è ravvisabile nell’atto gravato in quanto le argomentazioni contenute nella memoria presentata dal ricorrente sono state adeguatamente confutate ritenendo che le opere in contestazione debbano essere demolite perché le stesse hanno realizzato, in assenza di titolo, una significativa trasformazione del territorio e si pongono in contrasto con le norme tecniche di attuazione del P.R.G.;

Considerato che, per questi motivi, il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Considerato che il ricorrente, in quanto soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato come da dispositivo;
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) respinge il ricorso;

2) condanna il ricorrente a pagare, in favore del Comune di Cerveteri, le spese delle presente giudizio il cui importo si liquida in complessivi euro mille/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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