Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 29-10-2010) 23-02-2011, n. 6999 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

A.- S.R., Si.Gi. e I.D. ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto – del 28 aprile 2009 che, per quanto qui interessa, aveva confermato l’affermazione della loro penale responsabilità rispettivamente per i delitti di traffico e spaccio di stupefacenti il S.; traffico e spaccio nonchè associazione D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74 il Si.:

associazione D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74 l’ I..

Deducono:

1) Il S. l’inadeguatezza della motivazione della sentenza impugnata in relazione all’esame delle intercettazioni telefoniche, dalle quali la corte territoriale avrebbe a suo avviso desunta la prova della sua responsabilità dalla mera circostanza che, essendo l’interlocutore .Scamera Ernesto ,.s.d.a.c.d.

c.e.c.i.r.a.s.e.p.c. d.c.i.s.p.c.s.p.s.p.i.

g.l.d.c.n.p.c.e.l.

c.d.s.s.P.i.r.t.s.

e.d.c.l.n.a.p.c. l.d.s.p.r.i.o.a.r.

c. 2.L.Ippolito l.d.m.a.d.c. t.p.d.i.m.d.a.c.c.e.s.

d.l.d.v.d.q.p. c.d.d.t.s.c.s.

n.d.p.g.t.l.e.i.c.(.r.

Ga.Gi., a suo avviso non sufficienti non solo ad integrare prova univoca della sua partecipazione ad un sodalizio illecito di cui non era dimostrata l’esistenza, ma anche della sua responsabilità per il reato di spaccio.

3) Il Si. deduce l’omessa delibazione dei motivi di appello, che la corte territoriale aveva del tutto ignorato riportandosi all’impianto argomentativo della sentenza di primo grado. Eccepisce comunque la prescrizione dei reati.

B.- I ricorsi sono destituiti di fondamento.

Quanto al ricorso proposto nell’interesse del S., trascura il ricorrente ai considerare che la corte territoriale aveva interpretato le intercettazioni delle telefonate intercorse tra lui e G.E. tenendo conto del giudicato costituito dalla sentenza del Tribunale di Taranto del 21 giugno 2007, passata sul punto in giudicato, che aveva affermato la penale responsabilità del G. in ordine ad un episodio di cessione di cocaina consumato in concorso con lui, nel senso che la droga gli era stata ceduta perchè fosse immessa sul mercato: trattasi di elemento fattuale oltremodo significativo, che correttamente la corte territoriale ha opportunamente valutato come chiave di lettura del significato delle conversazioni telefoniche intercettate, del resto di per sè già abbastanza significative, come può rilevarsi dalla loro trascrizione nella sentenza impugnata.

Infondato è anche il ricorso dell’ I., atteso che contrariamente a quanto assume, la sentenza impugnata ha dato specificamente conto delle ragioni che avevano indotto l’affermazione di responsabilità sia in ordine al reato associativo che agli episodi di spaccio, esponendo che all’intercettazione delle telefonate seguiva l’intervento della polizia giudiziaria, che verificava sul terreno come l’oggetto delle conversazioni fosse proprio il traffico di stupefacenti, tanto che s’era potuto procedere all’arresto di due corrieri, tali Se.Pi. e L.G., che nella circostanza trasportavano hashish e cocaina. Rileva poi fa corte territoriale come te telefonate intercettate consentissero di ricostruire la struttura ed il modus operandi della associazione per delinquere contestata, della cui esistenza ed attività le conversazioni, come riscontrate nel modo di cui s’è detto, costituivano prova.

Quanto infine al ricorso del Si., contrariamente a quanto sostiene il ricorrente fa sentenza impugnata non si è affatto limitata a motivare facendo riferimento per relationem alla sentenza di primo grado, perchè invece ha dato ampiamente conto degli elementi di prova dimostrativi della sua penale responsabilità in relazione ad entrambe le ipotesi di reato contestategli, tratti dalle conversazioni telefoniche pressocchè quotidiane intercorse tra lui ed il G. in un arco di tempo di tre mesi, e dalla circostanza che i due abitavano entrambi a (OMISSIS) a pochi metri di distanza l’uno dall’altro, il che consentiva loro di fissare per telefono appuntamenti per parlarsi di persona, al fine di non correre il rischio di intercettazioni, come fa corte territoriale afferma di aver rilevato dalle intercettazioni.

Anche per il Si. la corte territoriale ha valutato altra sentenza del Tribunale di Taranto del 17 novembre 2004, passata in giudicato, che aveva condannato lo Sc. per gli stessi reati a lui contestati, ma al solo fine di dimostrare la sussistenza di un intenso narcotraffico intercorso tra i predetti.

Infine del tutto infondata è l’eccezione di prescrizione, atteso che per l’entità della pena edittale il meno grave dei reati, ai sensi del dettato dell’art. 157 c.p. nel testo vigente prima della novella del 2005, più favorevole all’imputato, si prescrive nel 2017.
P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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