Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 22-10-2010) 23-02-2011, n. 6997 Fallimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- La Corte di Appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza del Tribunale di Palmi che aveva dichiarato C.M. responsabile del reato di cui all’art. 217 e 224 L.F. per avere omesso di tenere nei tre anni antecedenti la dichiarazione di fallimento i libri contabili della società Agel 213, s.r.l., dichiarata fallita in data 9 maggio 2003. 2.- Il C. propone ricorso per cassazione, deducendo omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, dovendosi applicare la nuova formulazione dell’art. 157 c.p. che prevede il decorso del termine in sei anni e che comunque avrebbe dovuto essere assolto non essendo stata la società operativa successivamente all’anno 2001. 3.- Il ricorso è manifestamente infondato.

La Corte ha data esaustiva argomentazione di come successivamente alla data in cui si sarebbe verificato un incendio, denunciato il 1.2.2001, il C. avesse presentato solo scritture contabili non regolarmente tenute, registri non bollati nè vidimati, e come per gli anni successivi al 2001 l’attività della società non risultasse ufficialmente cessata. Di conseguenza la società e l’amministratore avevano l’obbligo di tenere i libri contabili obbligatori.

La prescrizione, poi, non è maturata perchè al tempo previsto dall’art. 157 novellato c.p. di sei anni deve sommarsi quello di un quarto di tale tempo ex art. 161 c.p., per l’interruzione conseguente alla sentenza di condanna di primo grado ( art. 160 c.p.), avvenuta in data 3 maggio 2007.

Ne consegue l’inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchè al versamento in favore della Cassa delle Ammende, di una somma determinata, equamente, in Euro 1000,00, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità". (Corte Cost. 186/2000).
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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