REGIONE TOSCANA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 giugno 2009, n. 33

Modifiche al regolamento emanato con decreto del presidente della giunta regionale 27 maggio 2008, n. 30/R (regolamento di attuazione del capo VII della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 «Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarita’ del lavoro»)

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 8 del 20-2-2010

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 23 del 1° luglio 2009) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Emana il seguente regolamento: Preambolo Visto l’art. 117, comma sesto, della Costituzione; Visto l’art. 42 dello statuto; Vista la legge regionale 13 luglio, n. 38 (norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarita’ del lavoro); Visto il regolamento emanato con decreto del presidente della giunta regionale 27 maggio 2008, n. 30/R (regolamento di attuazione del capo VII della legge regionale 13 luglio 2007 n. 38 «Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarita’ del lavoro»); Visto il parere del comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 21 maggio 2009; Visto il parere di cui all’art. 16 del regolamento interno della giunta regionale 18 maggio 2009, n. 1; Vista la preliminare deliberazione 25 maggio 2009, n. 439; Visto il parere della commissione consiliare ai sensi dell’art. 42, comma 2, dello statuto, espresso nella seduta dell’11 giugno 2009; Vista la deliberazione 22 giugno 2009, n. 538; Considerato quanto segue: 1. La legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarita’ del lavoro) al capo VII detta norme di natura organizzativa per la giunta regionale e per gli enti, agenzie ed aziende dipendenti dalla Regione in materia di contratti pubblici di forniture, servizi e lavori, demandando ad un apposito regolamento la disciplina di attuazione di alcuni istituti previsti dalla normativa nazionale e dalla legge regionale; 2. Con il regolamento emanato con decreto del presidente della giunta regionale 27 maggio 2008, n. 30/R e’ stata approvata la normativa di attuazione del capo VII della legge regionale n. 38/2007, disciplinando, nel rispetto dei principi previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), aspetti di natura organizzativa per l’effettuazione delle procedure di acquisto degli uffici della giunta regionale e degli enti dalla stessa dipendenti; 3. nell’applicazione della normativa e’ emersa la necessita’ di apportare delle modifiche alle modalita’ organizzative per la gestione delle procedure di gara al fine di poter sfruttare al meglio tutte le competenze necessarie per l’espletamento delle procedure di gara, per introdurre norme di semplificazione, nel rispetto dei principi comunitari in materia di appalti e disciplinare ulteriori aspetti organizzativi afferenti all’attivita’ contrattuale tra i quali la fissazione dei termini dei procedimenti contrattuali; 4. la previsione della disciplina nel regolamento dei termini dei procedimenti contrattuali assolve ad una esigenza di rendere facilmente e chiaramente individuabili i suddetti termini i quali, al fine di attuare i principi di concorrenza, parita’ di trattamento, trasparenza, previsti dalla normativa, devono tener conto dei termini minimi previsti dalla stessa normativa comunitaria e nazionale a tutela dei soggetti partecipanti alle procedure di gara. La scelta poi operata, con la legge regionale n. 38/2007 per i contratti esclusi e con il regolamento, oggetto della presente modifica, per le procedure negoziate, di far precedere gli affidamenti dalla pubblicazione di un avviso per sollecitare la presentazione delle manifestazioni d’interesse da parte dei soggetti che vogliono essere invitati alla procedura di affidamento, comporta anche per queste procedure la necessita’ di prevedere termini che consentano di attuare i principi di trasparenza e parita’ di trattamento tra le imprese; Si approva il presente regolamento: Art. 1 Sostituzione dell’art. 2 del decreto presidente della giunta regionale n. 30/R/2008 1. L’art. 2 del regolamento emanato con decreto del presidente della giunta regionale 27 maggio 2008, n. 30/R (regolamento di attuazione del capo VII della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 «Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarita’ del lavoro»), e’ sostituito dal seguente: «Art. 2 (Pubblicita’ degli atti di gara). – 1. Nei casi in cui si proceda a procedura aperta, ristretta e negoziata previa pubblicazione di un bando di gara, l’avviso di preinformazione, il bando e l’avviso sui risultati della procedura di affidamento sono pubblicati con le modalita’ previste dalla normativa nazionale e regionale, nonche’ nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT). Tutta la documentazione di gara e’ resa disponibile sul profilo di committente di cui all’art. 31 della legge, indicando nel bando il relativo indirizzo.».

Art. 2 Modifica dell’art. 3 del decreto del presidente della giunta regionale n. 30/R/2008 1. Il comma 3 dell’art. 3 del decreto del presidente della giunta regionale n. 30/R/2008, e’ sostituito dal seguente: «3. Per gli affidamenti di lavori pubblici si applica l’art. 34, commi 1, 4, 5 e 6.».

Art. 3 Inserimento dell’art. 3-bis nel decreto del presidente della giunta regionale n. 30/R/2008 1. Dopo l’art. 3 del decreto del presidente della giunta regionale n. 30/R/2008, e’ inserito il seguente: «Art. 3-bis (Termini di conclusione dei procedimenti). – 1. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi relativi ai contratti da affidare con le seguenti procedure di cui al decreto legislativo n. 163/2006 sono cosi’ stabiliti: a) duecento giorni dalla pubblicazione del bando, per la procedura aperta; b) duecentotrenta giorni dalla pubblicazione del bando, per la procedura ristretta; c) centoquaranta giorni dalla pubblicazione del bando, per la procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara; d) sessanta giorni dalla richiesta, per la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara; e) cento giorni dalla pubblicazione dell’avviso, per le procedure negoziate e le acquisizioni in economia precedute dalla pubblicazione di avviso; f) cento giorni dalla pubblicazione dell’avviso, per gli incarichi di cui agli articoli 90 e 91, comma 2; g) cento giorni dalla pubblicazione dell’avviso, per l’affidamento dei contratti esclusi.».

Art. 4 Modifica dell’art. 7 del decreto del presidente della giunta regionale n. 30/R/2008 1. Il comma 3 dell’art. 7 del decreto del presidente della giunta regionale n. 30/R/2008, e’ abrogato.

Art. 5 Modifiche dell’art. 8 del decreto del presidente della giunta regionale n. 30/R/2008 1. Dopo il comma 3 dell’art. 8 del decreto del presidente della giunta regionale n. 30/R/2008, e’ inserito il seguente: «3-bis. Qualora si renda necessario procedere, ai sensi dell’art. 86, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006, alla verifica di congruita’ dell’offerta il presidente di gara sospende la seduta pubblica e ne da’ comunicazione al dirigente responsabile del contratto, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell’art. 86, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006 avvalendosi del responsabile unico del procedimento o degli uffici o organismi tecnici dell’amministrazione ovvero di una apposita commissione nominata ai sensi dell’art. 88, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006.». 2. Dopo il comma 3-bis dell’art. 8 del decreto legislativo n. 30/R/2008, e’ inserito il seguente: «3-ter. Il dirigente responsabile del contratto procede ai sensi di quanto previsto al comma 3-bis qualora ritenga di procedere alla verifica di congruita’ ai sensi dell’art. 86, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006.».

Art. 6 Sostituzione dell’art. 9 del decreto del presidente della giunta regionale n. 30/R/2008 1. L’art. 9 del decreto del presidente della giunta regionale n. 30/R/2008, e’ sostituito dal seguente: «Art. 9 (Aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa). – 1. Quando l’aggiudicazione avviene con il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa, fermo restando per l’offerta economica quanto previsto nel precedente art. 8, comma 1, alla valutazione ed all’aggiudicazione della gara provvedono rispettivamente la commissione giudicatrice ed il presidente di gara. 2. La commissione giudicatrice e’ presieduta da un dirigente designato ai sensi dell’art. 57 della legge. 3. Il presidente di gara, designato ai sensi dell’art. 57 della legge, in seduta pubblica, procede all’ammissione delle imprese ed alla trasmissione della documentazione tecnica alla commissione giudicatrice. 4. La commissione giudicatrice, in una o piu’ sedute riservate, procede alla valutazione delle offerte tecniche sulla base dei criteri stabiliti nel capitolato speciale d’appalto. 5. Il presidente di gara, in seduta pubblica, data lettura dei punteggi attribuiti dalla commissione giudicatrice alle offerte per la valutazione tecnica, procede all’apertura delle offerte economiche, da’ lettura del prezzo complessivo offerto che resta fisso ed immutabile, determina sulla base dello stesso l’offerta economicamente piu’ vantaggiosa applicando i criteri indicati nel capitolato speciale d’appalto ed aggiudica provvisoriamente la gara. 6. In presenza di offerte con identico punteggio complessivo, l’aggiudicazione e’ disposta a favore dell’offerta che ha ottenuto il maggior punteggio sotto il profilo tecnico. 7. Qualora si renda necessario procedere, ai sensi dell’art. 86, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006, alla verifica di congruita’ dell’offerta il presidente di gara sospende la seduta pubblica e ne da’ comunicazione al dirigente responsabile del contratto, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell’art. 86, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006 avvalendosi del responsabile unico del procedimento, della commissione giudicatrice o degli uffici o organismi tecnici dell’amministrazione ovvero di una apposita commissione nominata ai sensi dell’art. 88, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006. 8. Il dirigente responsabile del contratto procede ai sensi di quanto previsto al comma precedente qualora ritenga di procedere alla verifica di congruita’ ai sensi dell’art. 86, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006. 9. L’amministrazione nel caso di offerta a prezzi unitari, prima dell’aggiudicazione definitiva, procede alla verifica dei conteggi presentati dall’aggiudicatario sulla base dei prezzi unitari offerti ed alla correzione del prezzo complessivo ove si riscontrino errori di calcolo. In caso di discordanza tra il prezzo complessivo risultante dalla verifica e quello indicato nell’offerta, tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari eventualmente corretti costituiscono l’elenco prezzi unitari contrattuali.».

Art. 7 Modifica dell’art. 11 del decreto del presidente della giunta regionale n. 30/R/2008 1. Il comma 2 dell’art. 11 del decreto del presidente della giunta regionale n. 30/R/2008, e’ sostituito dal seguente: «2. Gli enti dipendenti ed il consiglio regionale che aderiscono al contratto aperto, comunicano, prima dell’adesione o contestualmente alla stessa, il nominativo del responsabile del procedimento, oltre dell’eventuale direttore dell’esecuzione. Il responsabile del procedimento, in coordinamento con il direttore dell’esecuzione ove nominato, assume in ordine alla singola adesione i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale e nella fase di collaudo o di verifica di conformita’ delle prestazioni. Fornisce inoltre al responsabile del procedimento della Regione dati, informazioni e documentazione rilevanti in ordine alla fase di esecuzione e cura la trasmissione all’osservatorio regionale delle informazioni relative al contratto.».

Art. 8 Modifica dell’art. 18 del decreto del presidente della giunta regionale n. 30/R/2008 1. Il comma 3 dell’art. 18 del decreto del presidente della giunta regionale n. 30/R/2008, e’ sostituito dal seguente: «3. Il programma annuale dei contratti di cui all’art. 51 della legge e’ aggiornato entro il 31 luglio. Nell’anno di programmazione i procedimenti contrattuali programmati possono essere avviati unicamente con risorse finanziarie indicate nel programma o nell’aggiornamento, fatti salvi i procedimenti contrattuali di cui all’art. 51, comma 4, della legge.».

Art. 9

Modifiche dell’art. 19 del decreto del presidente della giunta
regionale n. 30/R/2008

1. Dopo il comma 3 dell’art. 19 del decreto del presidente della
giunta regionale n. 30/R/2008, e’ aggiunto il seguente:
«3-bis. Lo schema di programma triennale e di aggiornamento,
nonche’ l’elenco annuale dei lavori da avviare nell’anno successivo,
sono allegati alla proposta di legge di bilancio della giunta
regionale. Qualora, a seguito della pubblicita’ di cui all’art. 128
del decreto legislativo n. 163/2006, si renda necessario apportare
modifiche allo schema di programma triennale e di aggiornamento,
nonche’ all’elenco annuale dei lavori, la giunta regionale procede
alla nuova adozione degli stessi e ne da’ comunicazione al consiglio
regionale.».
2. Il comma 4 dell’art. 19 del decreto del presidente della
giunta regionale n. 30/R/2008 e’ sostituito dal seguente:
«4. Il referente per la programmazione dei lavori pubblici
previsto dal decreto ministeriale di cui al comma 1 e’ individuato
dal direttore generale competente in materia di contratti fra il
personale assegnato.».

Art. 10

Inserimento dell’art. 20-bis nel decreto del presidente della giunta
regionale n. 30/R/2008

1. Dopo l’art. 20 del decreto del presidente della giunta
regionale n. 30/R/2008, e’ inserito il seguente:
«Art. 20-bis (Acquisizioni mediante adesione a convenzione e sul
mercato elettronico). – 1. Le acquisizioni di forniture e servizi
possono essere effettuate mediante adesione a convenzioni stipulate
da centrali di committenza o, per importi inferiori alla soglia
comunitaria, mediante ricorso al mercato elettronico.
2. Gli acquisti di cui al comma 1 di importo stimato inferiore a
20.000,00 euro possono essere affidati con ordinativo diretto del
dirigente responsabile del contratto. Gli acquisti di importo stimato
pari o superiore a 20.000,00 euro sono affidati con decreto del
dirigente responsabile del contratto.».

Art. 11 Sostituzione dell’art. 21 del decreto del presidente della giunta regionale n. 30/R/2008 1. L’art. 21 del decreto del presidente della giunta regionale n. 30/1/2008, e’ sostituito dal seguente: «Art. 21 (Controlli nelle procedure negoziate e nei contratti esclusi). – 1. Nelle procedure negoziate di lavori, forniture e servizi, comprese le acquisizioni in economia, e nei contratti esclusi, i controlli sui requisiti di ordine generale e sui requisiti di capacita’ tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria richiesti sono svolti nei confronti del solo affidatario. 2. Nelle acquisizioni in economia di forniture e servizi e nei contratti esclusi, di importo inferiore a 20.000,00 curo, i controlli sui requisiti di ordine generale si effettuano con le modalita’ di cui all’art. 32. 3. Nel caso in cui, a seguito di un evento imprevisto, non imputabile all’amministrazione, si renda necessario procedere, nella misura strettamente necessaria, all’immediata acquisizione di una fornitura o di un servizio, i controlli sono effettuati secondo quanto previsto dall’art. 32 e l’affidamento e’ condizionato risolutivamente all’esito degli stessi. 4. Negli affidamenti di cui agli articoli 30, comma 3, e 35, comma 3, non si effettua alcun tipo di controllo.».

Art. 12

Inserimento dell’art. 21-bis nel decreto del presidente della giunta
regionale n. 30/R/2008

1. Dopo l’art. 21 del decreto presidente della giunta regionale
n. 30/R/2008, e’ inserito il seguente:
«Art. 21-bis (Controlli nei procedimenti contrattuali). – 1. A
fini di razionalizzazione e semplificazione dell’attivita’, i
controlli previsti dagli articoli 38 e 48 del decreto legislativo n.
163/2006 e dall’art. 38 della legge, possono essere effettuati dalla
giunta regionale, dagli enti dipendenti e dal consiglio regionale
mediante la consultazione di una banca dati appositamente costituita
dall’amministrazione regionale.
2. La banca dati contiene la denominazione o ragione sociale dei
soggetti controllati, la tipologia dei controlli effettuati con il
loro esito e periodo di validita’, l’indicazione dei certificati
acquisiti, l’indicazione del soggetto che li detiene e presso il
quale si puo’ richiedere l’accesso ad essi ove necessario.».

Art. 13

Inserimento dell’art. 21-ter nel decreto del presidente della giunta
regionale n. 30/R/2008

1. Dopo l’art. 21-bis del decreto del presidente della giunta
regionale n. 30/R/2008 e’ inserito il seguente:
«Art 21-ter (Nomina dei collaudatori). – 1. Qualora, ai sensi
della normativa statale, per l’effettuazione del collaudo e per la
verifica di conformita’, sia necessario procedere alla nomina di
collaudatori tra i dipendenti dell’amministrazione, gli stessi sono
individuati con provvedimento del dirigente responsabile del
contratto in funzione della professionalita’ necessaria e nel
rispetto dei principi di rotazione e trasparenza.
2. Gli incarichi di collaudo sono di norma conferiti a dipendenti
di categoria D e, in casi particolari e con adeguata motivazione,
possono essere conferiti a dipendenti di categoria C.
3. Il dirigente responsabile del contratto, previa pubblicazione
di apposito avviso sulla rete intranet per una durata non inferiore a
dieci giorni e valutazione del curriculum, sulla base dei criteri
indicati al comma 6, nomina, con decreto, assicurando nella scelta il
principio di rotazione, un collaudatore o un’apposita commissione
formata da tre collaudatori.
4. La giunta regionale con delibera individua le tipologie di
appalti di forniture e servizi per le quali e’ necessario procedere
alla nomina dei collaudatori.
5. Per la nomina dei collaudatori di lavori si applicano, in
relazione ai requisiti dei collaudatori, le disposizioni contenute
nella normativa statale di riferimento.
6. I criteri per la nomina dei collaudatori sono i seguenti:
a) titolo di studio ed eventuali abilitazioni necessarie in
relazione al contenuto della prestazione oggetto del collaudo;
b) esperienza specifica nelle materie oggetto delle prestazioni
da collaudare;
c) adeguatezza del curriculum in relazione alla prestazione da
collaudare.
7. I compensi spettanti ai collaudatori per i contratti relativi
a lavori sono individuati con il regolamento attuativo dell’art. 92,
commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 163/2006 e attuativo
dell’art. 52 della legge.
8. I compensi spettanti ai collaudatori per i contratti relativi
a forniture e servizi sono individuati dal dirigente responsabile del
contratto in un valore massimo, da ripartire tra i membri incaricati,
compreso tra lo 0,1 per cento e lo 0,5 per cento dell’importo delle
prestazioni oggetto del collaudo. Il dirigente determina il compenso
tenendo conto dell’importo dell’appalto, della complessita’ delle
prestazioni oggetto del collaudo e dell’eventuale necessita’ di
collaudo in corso d’opera o per singole fasi di realizzazione delle
prestazioni.
9. Nell’ipotesi di carenza all’interno della stazione appaltante
di soggetti in possesso dei necessari requisiti, accertata e
certificata dal dirigente responsabile del contratto, o nel caso sia
necessario, in relazione alle prestazioni, la nomina di dipendenti di
altre amministrazioni, il dirigente, al fine di verificare la
possibilita’ di attribuire l’incarico di collaudatore a dipendenti di
altre amministrazioni aggiudicatrici con competenze specifiche in
materia, formula apposita richiesta alle altre amministrazioni
aggiudicatrici osservando, ove possibile, un criterio di rotazione
fra le stesse e conferisce l’incarico sulla base della specifica
esperienza desunta dal curriculum. In tal caso il compenso spettante
al collaudatore o alla commissione di collaudo e’ individuato con gli
stessi criteri fissati per i dipendenti regionali.
10. Nell’ambito delle intese che disciplinano i rapporti tra la
Regione e altre amministrazioni nel caso di interventi finanziati da
piu’ amministrazioni aggiudicatrici, i criteri, i requisiti e i
compensi previsti per i collaudatori sono quelli previsti per i
dipendenti regionali.».

Art. 14 Modifiche dell’art. 23 del decreto del presidente della giunta regionale n. 30/R/2008 1. Il comma 3 dell’art. 23 del decreto del presidente della giunta regionale n. 30/R/2008 e’ sostituito dal seguente: «3. L’avviso e’ pubblicato sul profilo di committente, sul sito dell’osservatorio regionale e nel BURT e prevede un termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse non inferiore a quindici giorni dalla data della sua pubblicazione sul profilo di committente.». 2. Dopo il comma 3 dell’art. 23 del decreto presidente della giunta regionale n. 30/R/2008, e’ aggiunto il seguente: «3-bis. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento e’ pubblicato con le modalita’ previste dal comma 3 e dal decreto legislativo n. 163/2006.».

Art. 15 Modifiche dell’art. 26 del decreto del presidente della giunta regionale n. 30/R/2008 1. La rubrica dell’art. 26 del decreto del presidente della giunta regionale n. 30/R/2008, e’ sostituita dalla seguente: «Aggiudicazione, atto di affidamento e stipula del contratto». 2. II comma 4 dell’art. 26 del decreto del presidente della giunta regionale n. 30/R/2008, e’ sostituito dal seguente: «4. I contratti di importo stimato inferiore a 20.000,00 euro possono essere affidati con ordinativo diretto del dirigente responsabile del contratto. I contratti di importo stimato pari o superiore a 20.000,00 euro sono affidati con decreto del dirigente responsabile del contratto.». 3. Dopo il comma 4 dell’art. 26 del decreto del presidente della giunta regionale n. 30/R/2008, e’ inserito il seguente: «4-bis. Il contratto e’ stipulato mediante scrittura privata o mediante sottoscrizione del capitolato – contratto. In caso di sottoscrizione del capitolato, il contratto decorre dalla data di comunicazione dell’ordinativo diretto o del decreto dirigenziale.».

Art. 16 Modifiche dell’art. 27 del decreto del presidente della giunta regionale n. 30/R/2008 1. La lettera g) del comma 1 dell’art. 27 del decreto del presidente della giunta regionale n. 30/R/2008, e’ sostituita dalla seguente: «g) spese per servizi aerofotogrammetrici, cartografici, topografici e simili, nel limite di importo di 100.000,00 euro; 2. Dopo la lettera o) del comma 1 dell’art. 27 del decreto del presidente della giunta regionale n. 30/R/2008, e’ aggiunta la seguente: «o-bis) spese per lo smaltimento di beni mobili regionali dichiarati fuori uso;». 3. La lettera x) del comma 1 dell’art. 27 del decreto del presidente della giunta regionale n. 30/R/2008, e’ sostituita dalla seguente: «x) spese per l’acquisizione dei servizi di cui alle categorie 8, 9, 11, 12 fatta eccezione per quelli di cui agli articoli 90 e 91 del decreto legislativo n. 163/2006 e 13 dell’allegato IIA al decreto legislativo n. 163/2006, necessari per lo svolgimento di funzioni e compiti dell’amministrazione, nel limite di importo di 100.000,00 euro.». 4. La lettera y) del comma 1 dell’art. 27 del decreto del presidente della giunta regionale n. 30/R/2008, e’ abrogata.

Art. 17 Modifica dell’art. 28 del decreto del presidente della giunta regionale n. 30/R/2008 1. Il comma 6 dell’art. 28 del decreto del presidente della giunta regionale n. 30/R/2008, e’ abrogato.

Art. 18 Sostituzione dell’art. 30 del decreto del presidente della giunta regionale n. 30/R/2008 1. L’art. 30 del decreto del presidente della giunta regionale n. 30/R/2008 e’ sostituito dal seguente: «Art. 30 (Atto di affidamento e stipula del contratto). – 1. Le forniture e servizi in economia di importo stimato inferiore a 20.000,00 euro possono essere affidati con ordinativo diretto del dirigente responsabile del contratto. Nei contratti di importo stimato pari o superiore a 20.000,00 euro la fornitura o il servizio sono affidati con decreto del dirigente responsabile del contratto. 2. Il contratto e’ stipulato mediante scrittura privata oppure sottoscrizione del capitolato – contratto. In caso di sottoscrizione del capitolato, il contratto decorre dalla data di comunicazione dell’ordinativo diretto o del decreto dirigenziale. 3. Per le prestazioni di importo non superiore a 5.000,00 euro, il dirigente responsabile del contratto puo’ affidare la fornitura o il servizio con apposito scambio di lettere contenente almeno l’indicazione dell’oggetto e dell’importo della spesa. 4. Qualora per spese eseguibili in economia di cui all’art. 27, ricadenti nelle materie di propria competenza, da acquisire nell’anno finanziario, il dirigente responsabile del contratto abbia disposto un’apertura di credito, ai sensi delle vigenti norme contabili, nell’ambito di ciascuna voce di spesa indicata nel decreto di apertura di credito possono essere affidati anche piu’ contratti, fermo restando il divieto di suddivisione artificiosa delle prestazioni.».

Art. 19 Modifica dell’art. 31 del decreto del presidente della giunta regionale n. 30/R/2008 1. Il comma 1 dell’art. 31 del decreto del presidente della giunta regionale n. 30/R/2008 e’ sostituito dal seguente: «1. Gli affidamenti in economia di forniture e servizi di importo stimato pari o superiore a 20.000,00 euro sono effettuati tramite il sistema telematico di acquisto di cui all’art. 47 della legge, secondo la disciplina contenuta nel regolamento di cui all’art. 66, comma 1, lettera e), della legge.».

Art. 20 Modifiche dell’art. 32 del decreto del presidente della giunta regionale n. 30/R/2008 1. I commi 2 e 3 dell’art. 32 del decreto del presidente della giunta regionale n. 30/R/2008 sono abrogati.

Art. 21

Modifiche dell’art. 33 del decreto del presidente della giunta
regionale n. 30/R/2008

1. La lettera a.2) del comma 2 dell’art. 33 del decreto del
presidente della giunta regionale n. 30/R/2008, e’ sostituita dalla
seguente:
«a.2) Consolidamento di strutture e di opere edili in genere.».
2. Il n. 4) della lettera n) del comma 2 dell’art. 33 del decreto
del presidente della giunta regionale n. 30/R/2008, e’ sostituito dal
seguente:
«n. 4) Realizzazione, riparazione e/o adeguamento di opere o
impianti ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008.».
3. Dopo il comma 2 dell’art. 33 del decreto del presidente della
giunta regionale n. 30/R/2008, e’ aggiunto il seguente:
«2-bis. I lavori pubblici in economia relativi a beni mobili,
immobili e agli interventi sugli elementi architettonici e sulle
superfici decorate di beni del patrimonio culturale, di cui all’art.
198, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006, possono essere
effettuati, con le modalita’ e i limiti massimi d’importo previsti
dall’art. 204, comma 4, del decreto legislativo n. 163/2006,
nell’ambito delle sottocategorie elencate al comma 2 e per la
seguente sottocategoria:
a) beni mobili regionali sottoposti a tutela;
a.1) manutenzione e restauro di beni mobili regionali di
interesse storico, artistico e archeologico sottoposti alle
disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo n. 42/2004.».

Art. 22 Sostituzione dell’art. 34 del decreto del presidente della giunta regionale n. 30/R/2008 1. L’art. 34 del decreto del presidente della giunta regionale n. 30/R/2008 e’ sostituito dal seguente: «Art. 34 (Consultazione degli operatori economici). – 1. L’affidamento di lavori pubblici in economia di importo stimato pari o superiore a 40.000,00 euro, ai sensi dell’art. 125, comma 8, del decreto legislativo n. 163/2006, e’ preceduto, salvo quanto previsto al comma 5, dalla consultazione di un numero di operatori economici non inferiore a: a) quindici operatori economici, per lavori di importo stimato pari o inferiore a 100.000,00 euro; b) venti operatori economici, per lavori di importo stimato superiore a 100.000,00 euro. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il dirigente responsabile del contratto predispone, ai fini dell’indagine di mercato, un avviso per acquisire le manifestazioni d’interesse. 3. L’avviso e’ pubblicato sul profilo di committente della Regione Toscana – giunta regionale, sul sito dell’osservatorio regionale e prevede un termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse non inferiore a dieci giorni dalla data della sua pubblicazione sul profilo di committente. 4. L’avviso contiene la descrizione dei lavori da eseguire, dell’importo stimato, il criterio di aggiudicazione, la durata o il tempo di esecuzione dei lavori, i requisiti generali e di idoneita’ professionale previsti dagli articoli 38 e 39 del decreto legislativo n. 163/2006, i requisiti di qualificazione per eseguire lavori pubblici, di cui all’art. 40 del decreto legislativo n. 163/2006, che deve possedere l’affidatario del contratto, il numero di operatori economici invitati alla consultazione, ai sensi del comma 1, nonche’ la previsione dell’eventuale sorteggio di cui al comma 6. 5. Nel caso in cui le manifestazioni d’interesse degli operatori economici risultino in numero inferiore a quello stabilito dall’avviso, il dirigente responsabile del contratto procede ad invitare alla consultazione tutti gli operatori economici che hanno manifestato l’interesse. 6. Il dirigente responsabile del contratto deve precisare altresi’ nell’avviso, nell’eventualita’ che le manifestazioni d’interesse degli operatori economici risultino in numero superiore a quello stabilito, se procede a sorteggio per selezionare gli operatori economici da consultare nel numero indicato nell’avviso oppure se procede ad invitare alla consultazione tutti gli operatori economici che hanno manifestato l’interesse.».

Art. 23 Sostituzione dell’art. 35 del decreto del presidente della giunta regionale n. 30/R/2008 1. L’art. 35 del decreto del presidente della giunta regionale n. 30/R/2008 e’ sostituito dal seguente: «Art. 35 (Atto di affidamento e stipula del contratto). – 1. I lavori pubblici in economia di’ importo stimato inferiore a 40.000,00 euro possono essere affidati con ordinativo diretto del dirigente responsabile del contratto. Nei contratti di importo stimato pari o superiore a 40.000,00 euro il lavoro e’ affidato con decreto del dirigente responsabile del contratto. 2. Il contratto e’ stipulato mediante scrittura privata oppure sottoscrizione del capitolato – contratto. In caso di sottoscrizione del capitolato, il contratto decorre dalla data di comunicazione dell’ordinativo diretto o del decreto dirigenziale. 3. Per le prestazioni di importo non superiore a 10.000,00 euro, il dirigente responsabile del contratto puo’ affidare il lavoro con apposito scambio di lettere contenente almeno l’indicazione dell’oggetto e dell’importo della spesa. 4. Qualora per spese eseguibili in economia di cui all’art. 33, ricadenti nelle materie di propria competenza, da acquisire nell’anno finanziario, il dirigente responsabile del contratto abbia disposto un’apertura di credito, ai sensi delle vigenti norme contabili, nell’ambito di ciascuna voce di spesa indicata nel decreto di apertura di credito possono essere affidati anche piu’ contratti, fermo restando il divieto di suddivisione artificiosa delle prestazioni.».

Art. 24 Modifica dell’art. 44 del decreto del presidente della giunta regionale n. 30/R/2008 1. Il comma 3 dell’art. 44 del decreto del presidente della giunta regionale n. 30/R/2008 e’ sostituito dal seguente: «3. L’incarico e’ conferito con decreto del direttore generale competente in materia di contratti ad uno o piu’ dipendenti nel numero massimo di tre. Il decreto di nomina determina altresi’ la durata dell’incarico, in ogni caso non superiore a cinque anni. L’incarico e’ rinnovabile.». Il presente regolamento e’ pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana. Firenze, 25 giugno 2009 MARTINI

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-02-20&task=dettaglio&numgu=8&redaz=009R0603&tmstp=1267607561426

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