Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
sentenza in forma semplificata;
Svolgimento del processo
la ricorrente impugna l’ordinanza n. 145 del 05/11/10 con cui il Comune di Montefiascone ha ingiunto la demolizione delle opere ivi indicate e consistenti in un manufatto in pali in legno e lamiera delle dimensioni di mt. 2,30 x 3,20, un gazebo in pali di cemento e ferro con telo ombreggiante di dimensioni pari mt. 4,60 x 2,40, un forno in muratura delle dimensioni di mt. 1,70 x 1,30 ed un manufatto in materiali vari (legno, lamiera, pannelli isolanti, onduline e tubi metallici) avente dimensioni di mt. 5,80 x 11,00;
Motivi della decisione
il ricorso è infondato e deve essere respinto;
Considerato che con la prima censura la ricorrente prospetta l’illegittimità del provvedimento impugnato che non avrebbe tenuto conto della risalenza dei manufatti, ivi indicati, a data antecedente al 01/09/67;
Il motivo è infondato in quanto la ricorrente non ha fornito prova idonea della risalenza dei manufatti all’epoca prospettata (essendosi, a tal fine, limitata a produrre una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con cui è stato dedotto che gli immobili "sono esistenti da tempo immemore e, comunque, da almeno trenta anni");
Considerato che con la seconda censura la ricorrente prospetta l’esistenza dei vizi di eccesso di potere e violazione di legge per non avere l’amministrazione tenuto conto dell’aggiornamento catastale e per non averle consentito di partecipare al procedimento;
Ritenuta l’inaccoglibilità del motivo in quanto l’aggiornamento catastale previsto dall’art. 19 comma 8 d. l. n. 78/10 ha effetti ai soli "fini fiscali", come, ivi, espressamente previsto e non influisce sulla regolarità edilizia ed urbanistica dell’immobile;
Considerato, poi, che la mancata partecipazione al procedimento costituisce vizio che, secondo quanto previsto dall’art. 21 octies comma 2° l. n. 241/90, per la sua natura e per la correttezza sostanziale dell’atto impugnato non è idoneo a determinare l’annullamento giurisdizionale dello stesso;
Considerato, in particolare, che l’atto gravato è nel merito corretto in quanto le opere realizzate, per la loro natura, consistenza e destinazione, rientrano nell’ambito della nozione di "nuova costruzione" che, ai sensi degli artt. 3 e 10 d.p.r. n. 380/01, deve essere assentita con permesso di costruire;
Considerato che l’incontestata carenza del titolo edilizio in esame giustifica la prescrizione demolitoria irrogata con l’atto impugnato;
Ritenuta, infine, infondata la terza censura con cui è stata dedotta la violazione dell’art. 19 comma 8° d. l. n. 78/10 perché sarebbe stata ordinata la demolizione in pendenza dei termini previsti dalla norma in esame per la presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale e nonostante il deposito della stessa;
Considerato, infatti, che, come precisato in precedenza, la dichiarazione di aggiornamento catastale prevista dalla norma in questione ha effetto ai soli fini fiscali e non influisce sulla regolarità urbanistica ed edilizia delle opere;
Considerato che per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto;
Considerato che nessuna statuizione deve essere emessa in relazione alle spese processuali stante la mancata costituzione dell’ente intimato;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
1) respinge il ricorso;
2) dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese processuali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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