T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 22-02-2011, n. 1632 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

sentenza in forma semplificata;
Svolgimento del processo

la ricorrente impugna l’ordinanza n. 145 del 05/11/10 con cui il Comune di Montefiascone ha ingiunto la demolizione delle opere ivi indicate e consistenti in un manufatto in pali in legno e lamiera delle dimensioni di mt. 2,30 x 3,20, un gazebo in pali di cemento e ferro con telo ombreggiante di dimensioni pari mt. 4,60 x 2,40, un forno in muratura delle dimensioni di mt. 1,70 x 1,30 ed un manufatto in materiali vari (legno, lamiera, pannelli isolanti, onduline e tubi metallici) avente dimensioni di mt. 5,80 x 11,00;
Motivi della decisione

il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Considerato che con la prima censura la ricorrente prospetta l’illegittimità del provvedimento impugnato che non avrebbe tenuto conto della risalenza dei manufatti, ivi indicati, a data antecedente al 01/09/67;

Il motivo è infondato in quanto la ricorrente non ha fornito prova idonea della risalenza dei manufatti all’epoca prospettata (essendosi, a tal fine, limitata a produrre una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con cui è stato dedotto che gli immobili "sono esistenti da tempo immemore e, comunque, da almeno trenta anni");

Considerato che con la seconda censura la ricorrente prospetta l’esistenza dei vizi di eccesso di potere e violazione di legge per non avere l’amministrazione tenuto conto dell’aggiornamento catastale e per non averle consentito di partecipare al procedimento;

Ritenuta l’inaccoglibilità del motivo in quanto l’aggiornamento catastale previsto dall’art. 19 comma 8 d. l. n. 78/10 ha effetti ai soli "fini fiscali", come, ivi, espressamente previsto e non influisce sulla regolarità edilizia ed urbanistica dell’immobile;

Considerato, poi, che la mancata partecipazione al procedimento costituisce vizio che, secondo quanto previsto dall’art. 21 octies comma 2° l. n. 241/90, per la sua natura e per la correttezza sostanziale dell’atto impugnato non è idoneo a determinare l’annullamento giurisdizionale dello stesso;

Considerato, in particolare, che l’atto gravato è nel merito corretto in quanto le opere realizzate, per la loro natura, consistenza e destinazione, rientrano nell’ambito della nozione di "nuova costruzione" che, ai sensi degli artt. 3 e 10 d.p.r. n. 380/01, deve essere assentita con permesso di costruire;

Considerato che l’incontestata carenza del titolo edilizio in esame giustifica la prescrizione demolitoria irrogata con l’atto impugnato;

Ritenuta, infine, infondata la terza censura con cui è stata dedotta la violazione dell’art. 19 comma 8° d. l. n. 78/10 perché sarebbe stata ordinata la demolizione in pendenza dei termini previsti dalla norma in esame per la presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale e nonostante il deposito della stessa;

Considerato, infatti, che, come precisato in precedenza, la dichiarazione di aggiornamento catastale prevista dalla norma in questione ha effetto ai soli fini fiscali e non influisce sulla regolarità urbanistica ed edilizia delle opere;

Considerato che per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Considerato che nessuna statuizione deve essere emessa in relazione alle spese processuali stante la mancata costituzione dell’ente intimato;
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) respinge il ricorso;

2) dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese processuali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *