Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 18-02-2011) 24-02-2011, n. 7192 Sentenza straniera

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 28 maggio 2010, dichiarava il riconoscimento in Italia della sentenza irrevocabile, emessa il 21 febbraio 1992 dal Tribunale di Friburgo (Germania) nei confronti di V.E., per gli effetti previsti dall’art. 12 cod. pen., ad esclusione dei fatti di contraffazione e spendita di monete false commessi in Palermo in epoca antecedente e prossima al 20 giugno 1991 e fino al 28 giugno 1991, per i quali era stato giudicato in Italia, e dichiarava l’interdizione del V. dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

I giudici distrettuali rilevavano che il V. era stato condannato dalle autorità tedesche per la condotta di contraffazione di moneta, sviluppatasi in massima parte in Svizzera e in Germania e tra le condotte considerate vi era anche la spendita di dollari americani contraffati avvenuta a Palermo nel giugno 1991. 2. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso il consegnando, articolando un unico motivo con cui denuncia:

– la violazione dell’art. 733 c.p.p., comma 1, lett. f), in quanto la sentenza, ex art. 444 cod. proc. pen., del G.u.p. del Tribunale di Palermo del 16 giugno 1995 avrebbe ad oggetto la stessa condotta – e non solo una parte – considerata dalla sentenza straniera.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

2. La sentenza impugnata non chiarisce affatto quale sia stata in concreto la condotta definita dalle autorità tedesche di "contraffazione di moneta", diversa ed ulteriore rispetto a quella oggetto della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Palermo, commessa dal V. sul territorio tedesco e svizzero.

La sentenza invero si limita ad affermare che il reato di contraffazione di moneta per il quale il V. è stato condannato in Germania risulta "complessivamente riferito ad un’attività sviluppatasi in massima parte in Svizzera e in Germania", senza tuttavia precisare la natura di tale attività.

Tale omissione non consente a questo giudice di legittimità di valutare la legittima applicazione dell’art. 733 c.p.p., comma 1, lett. f).

Quanto all’identità dei fatti, vertendosi in un contesto in cui viene in applicazione la nozione di ne bis idem, così come definita dall’art. 54 della Convenzione applicativa dell’accordo di Schengen e dall’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, va ricordato che la Corte di giustizia (ora denominata) dell’Unione europea ha più volte affermato che il criterio dell’identità dei fatti materiali va inteso come esistenza di un insieme di "fatti inscindibilmente collegati tra loro" nel tempo, nello spazio e per oggetto, indipendentemente dalla qualificazione giuridica di tali fatti, dall’interesse giuridico tutelato e dai soggetti che vi hanno partecipato (tra le tante, Corte di giustizia, sent. 28/09/2006, Van Straaten, nella quale si è stabilito che i fatti punibili consistenti nell’esportazione e nell’importazione degli stessi stupefacenti devono in via di principio essere considerati come "i medesimi fatti"; sent. 18/07/2007, Kraaijenbrink).

3. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo, per un nuovo giudizio.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Palermo, per un nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *