Cass. civ. Sez. II, Sent., 12-04-2011, n. 8364 danno

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Giudice di pace di Pesaro, adito dalla Bianchi sas che aveva convenuto la Bertoni Gomme srl per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni susseguiti alle riparazioni necessarie per un suo autocarro, già affidato a tale scopo alla convenuta e rivelatosi inefficiente, ed al mancato guadagno conseguito al fermo dello stesso autoveicolo, nella resistenza della controparte, con sentenza del 2001, respingeva la domanda attorea e quella ex art. 56 c.p.c. proposta dalla convenuta e regolava le spese. Avverso tale decisione proponeva appello la soccombente cui resisteva la Bertoni gomme srl;

il tribunale di Pesaro, con sentenza in data 14/18.6.2004, respingeva l’impugnazione e regolava le spese; osservava il giudice di appello che sia la tesi della denuncia immediata dei vizi che quella della denuncia telefonica del giorno successivo al fatto risultavano smentite rispettivamente dalla tesi stessa della attrice e dalla testimonianza di B.A.: ogni ulteriore indagine risultava quindi superflua.

La tesi della responsabilità extra contrattuale poi era tardiva e pertanto inammissibile, come inammissibili erano le prove richieste solo in sede di precisazione delle conclusioni di fronte al primo giudice, poi riproposte ad ampliate in sede di appello. Per la cassazione di tale sentenza ricorre, sulla base di due motivi, la Bianchi sas; resiste con controricorso la Bertoni gomme srl.
Motivi della decisione

Con il primo motivo si lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 2043 c.c., in relazione alla qualificazione della domanda di parte attrice e 320 c.p.c. in relazione alla pretesa tardività delle istanze istruttorie di parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni di fronte al Giudice di pace.

Premessa uni fumosa ricostruzione del fatto, la tesi difensiva che si sostiene è quella secondo cui, ove pure le riparazioni richieste alla controparte fossero state effettuate e che la causa del fermo del veicolo fosse invece dovuta al mancato montaggio di anelli grover, o comunque alla mancata avvertenza, da parte della controparte, della necessità di procedere a tanto, il tutto rientrerebbe comunque nella responsabilità contrattuale della Bertoni, o, al più, in una responsabilità extracontrattuale, peraltro prospettavate già in sede di merito.

Premesso che legittimamente il Giudice di prime cure non ha ammesso le prove richieste in sede di precisazione delle conclusioni, atteso che le stesse erano assolutamente tardive, devesi ritenere che non rientrasse affatto nei doveri contrattuali della Berroni rendere edotta la controparte della necessità di un lavoro diverso ed ulteriore rispetto a quello commissionato e di solare evidenza per una ditta di autotrasporti.

La asserita deduzione (tempestiva?) anche della responsabilità extracontrattuale risulterebbe da incisi e da velate, circospette deduzioni, peraltro solo successivamente avanzate; è compito del giudice di merito interpretare la domanda di parte e, a fronte della situazione quale emergente, devesi riconoscere che la analisi ermeneutica della domanda della Bianchi è stata svolta con assoluta aderenza alle risultanze processuali.

Il motivo pertanto risulta fondato su presupposti non aderenti allo svolgersi dell’iter processuale, invece letto con assoluta coerenza dal giudice dell’appello e deve essere pertanto respinto.

Con il secondo mezzo, si lamenta vizio di motivazione circa la valutazione della testimonianza resa dal teste B.A.;

premesso che la testimonianza di costui era volta a dimostrare la tempestiva denuncia dei vizi riscontrati, a seguito delle riparazioni effettuate sul mezzo da parte della Berroni e che costui ha negato che la telefonata con cui tale denuncia sarebbe stata fatta non v’era stata, ci si duole che l’esame del teste non fosse proseguito, atteso che costui avrebbe deposto nel senso che altra telefonata vi era stata, utile al fine.

La pretesa di sapere quale sarebbe stata la deposizione del predetto teste in caso di prosecuzione del suo esame (su quali capitoli?) è del tutto arbitraria e sfornita di riscontri, per cui la doglianza relativa appare del tutto sfornita di validi argomenti.

La tesi difensiva prospettata era quella della tempestiva denuncia dei vizi derivanti da inesatto adempimento contrattuale mediante una comunicazione telefonica da parte del teste in questione; altro il capitolato ammesso non prevedeva e pertanto la pretesa di proseguire l’esame del teste su circostanze comunque non capitolate non può essere considerata degna di accoglimento, attesa la sostanziale discrasia con la tesi originaria.

Anche tale motivo non può pertanto essere accolto; consegue la reiezione del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in 700,00 Euro, di cui 500,00 Euro per onorari, oltre agli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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