Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 09-02-2011) 24-02-2011, n. 7186 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

o che ha senta, concluso per annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catania ricorre avverso la sentenza 20 gennaio 2010, del G.U.P. del Tribunale di Siracusa, con la quale, per il reato di cui all’art. 81 cpv. c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, n. 1 commesso dal (OMISSIS), all’imputato B.R. (con le attenuanti generiche equivalenti dichiarate equivalenti alla contestata recidiva e con la diminuente del rito) è stata inflitta la pena complessiva finale di anni 2 di reclusione ed Euro 12.000,00 di multa.

Lamenta il ricorrente l’illegalità della pena irrogata:

a) perchè inferiore a quella minima irrogabile in relazione al delitto ascritto all’imputato e ritenuto in sentenza, pur con la riduzione prevista per la riconosciuta diminuente del rito, essendo stata fissata come pena base quella di anni 3 di reclusione ed Euro 18 mila, senza riconoscimento dell’attenuante del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, e con circostanze attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla contestata recidiva;

b) perchè nel calcolo operato dalle parti e ratificato dal giudice non risulta computato alcun aumento per la ritenuta continuazione.

Il ricorso è fondato nei termini prospettati nell’impugnazione ed il gravame va accolto con annullamento senza rinvio della gravata sentenza e trasmissione degli atti al Tribunale di Siracusa per l’ulteriore corso.
P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Siracusa per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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