Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 09-02-2011) 24-02-2011, n. 7185 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. E.R.M. propone ricorso avverso la sentenza emessa il 17/11/2009 dal Tribunale di Firenze, sezione di Pontassieve con la quale è stata applicata nei suoi confronti la pena anni due e mesi sei di reclusione ed Euro 4.000 di multa per il reato di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73 aggravato ai sensi dell’art. 80, comma 1, lett. a), disp. cit..

Si eccepisce nel ricorso la nullità della sentenza essendosi giunti alla determinazione di pena illegale poichè la quantificazione della pena base, individuata in anni due e mesi sei di reclusione ed Euro 2.500 di multa, presuppone la concessione della diminuente di cui al comma 5 della norma incriminatrice, essendo inferiore al limite di legge previsto per il D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 1 contestato; ciò comporta che il giudicante abbia ritenuto una, sia pure implicita, prevalenza di tale diminuente, per effetto della quale non può operarsi l’aumento per l’aggravante, applicato invece nella specie.

Si osserva inoltre che la pena pecuniaria risulta determinata al di sotto del minimo di legge.

Per effetto di tali violazioni si sollecita l’annullamento della sentenza.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato in quanto, l’individuazione di una pena base di anni due e mesi sei di reclusione ed Euro 2.500 di multa per il reato di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art 73 contestato comporta necessariamente l’implicito riconoscimento della diminuente del quinto comma, che deve essere posta in bilanciamento con l’aggravante di cui all’art. 80, comma 2, disp. cit., in relazione alla quale risulta invece applicato l’aumento.

L’operazione svolta non permette nè di ritenere implicita la sub valenza dell’attenuante rispetto all’aggravante, avendo il primo giudice ridotto la sanzione per effetto della prima, nè la prevalenza della diminuente in quanto, come già esplicitato, è stato operato l’aumento per l’aggravante, sulla pena determinata in diminuzione per effetto dell’attenuante.

2. Gli elementi di fatto descritti consentono di concludere che, sia pure nell’accordo delle parti, sia stata determinata una pena illegale, circostanza che impone di accertare l’invalidità di tale accordo, e, conseguentemente, di disporre l’annullamento della sentenza, con trasmissione degli atti, per l’ulteriore corso, al Tribunale di Firenze.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Firenze per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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