T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 22-02-2011, n. 1622 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La ricorrente ha realizzato alcuni manufatti, su un terreno di proprietà della Cooperativa agricola "C.D.L.", di cui la stessa assume essere socia, ubicato in Roma, via del Casale Lumbroso n. 121, ricadente in zona "H" di P.R.G..

In particolare, nel corso del sopralluogo eseguito il 21.3.2005, è stato accertato un muro di recinzione in blocchi di cemento precompresso di un terreno di 70 ml ed, in quello successivo del 3.5.2005, è stato trovato altresì un manufatto in muratura di 16,5 mq.

Per tali opere è stata emessa la determinazione dirigenziale 20.6.2005, n. 1181, recante demolizione d’ufficio, ai sensi dell’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001.

Detto provvedimento, nel quale l’odierna ricorrente era individuata quale proprietaria del terreno, è stato revocato con la determinazione dirigenziale 21.10.2005, n. 1826, con cui è stata disposta la demolizione d’ufficio del richiamato manufatto di 16,5 mq, nei confronti oltre che della Sig.ra F., individuata quale responsabile, altresì della Cooperativa agricola "C.D.L.", in qualità di proprietaria.

Essendo stata accertata, nel sopralluogo del 27.10.2005, la prosecuzione dei lavori, con la costruzione di un manufatto in blocchetti di cemento precompresso di circa 85 mq e la realizzazione di una tettoia di 22 mq, in aderenza al manufatto precedentemente individuato e sequestrato, con determinazione dirigenziale 15.12.2005, n. 2299, ne è stata disposta la demolizione.

Le ordinanze nn. 1826/2005 e 22299/2005 sono state impugnate con il presente gravame, nel quale sono stati dedotti i seguenti motivi di doglianza:

violazione degli artt. 20 e 26 della legge 28.2.1985, n. 47 – violazione degli artt. 2 e 7 della legge 9.1.1989, n. 13 – violazione dell’art. 1 del D.M. 14.6.1989, n. 236 – violazione dell’art. 6 del d.P.R. 6.6.2001, n. 380 – eccesso di potere per illogicità, irrazionalità, incongruità ed insufficienza della motivazione e contraddittorietà della stessa.

Non si sarebbe tenuto conto che le opere contestate sarebbero state realizzate per scopi agricoli, nell’ambito di una cooperativa agricola, con un impatto ambientale minimo. In particolare, il manufatto di 16,5 mq sarebbe stato costruito nei primi mesi del 2003 e quindi sarebbe potuto essere oggetto di condono edilizio, la cui domanda non sarebbe stata presentata, in quanto ciò ignorato dalla ricorrente, che è straniera.

Il manufatto realizzato successivamente avrebbe, comunque, la destinazione agricola.

Il Comune di Roma, evocato in giudizio, si è costituito, depositando documentazione conferente.

Nella camera di consiglio del 7.4.2006 la ricorrente ha depositato una domanda di accertamento di conformità, riferita agli abusi contestati, presentata ex post.

È stata, perciò, accolta la domanda cautelare, proposta in via incidentale, sino alla pronuncia espressa sull’istanza di sanatoria, con ordinanza n. 2093, adottata nella predetta data.

Nella pubblica udienza del 3.2.2011, il ricorso è stato chiamato in decisione.
Motivi della decisione

1 – Con il gravame in esame si impugnano i provvedimenti identificati in epigrafe, con i quali si dispone la demolizione di alcune opere realizzate dalla ricorrente su terreno di proprietà della Cooperativa agricola "C.D.L.", di cui la stessa assume essere socia.

1.1 – Esso è destituito di fondamento.

2 – Deve evidenziarsi, al riguardo, che i manufatti contestati con tali provvedimenti integrano tutti incontestabilmente interventi di nuova costruzione ed è pacifico che siano stati realizzati in assenza del necessario permesso di costruire.

2.1 – Non assume rilevanza, ai fini dell’asserita illegittimità delle determine impugnate, la circostanza che detti manufatti siano impiegati funzionalmente all’attività agricola esercitata dalla Cooperativa agricola proprietaria del terreno, di cui l’odierna istante è socia. In ogni caso, infatti, era necessario il titolo edilizio, che invece non sussiste.

2.2 – Neppure rileva in contrario il dedotto assunto che la Sig.ra F. non avrebbe presentato domanda di condono edilizio, relativamente al manufatto di 16,5 mq, risalente ai primi mesi del 2003, perché, essendo straniera, sarebbe stata ignorante in ordine alla previsione normativa in tal senso. In proposito, oltre alla considerazione che in ogni caso l’oggetto di tale ipotetica istanza sarebbe stato ben più ridotto rispetto a quello dei provvedimenti gravati in questa sede, vale, infatti, il brocardo latino "ignorantia legis non excusat".

3 – Per quanto sopra evidenziato, non si ravvisa il denunciato eccesso di potere, non sussistendo alcuna forma di illogicità, irrazionalità, incongruità ed insufficienza della motivazione e contraddittorietà della stessa ed essendo invece la sanzione demolitoria coerente con il tipo di abuso perpetrato.

4 – Quanto alla dedotta violazione di legge, deve confutarsi che le disposizioni di cui si assume la violazione non sono conferenti al caso di specie, atteso che concernono la diversa ipotesi di superamento e di eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati.

5 – Infine non è idoneo ad incidere sulla legittimità dei provvedimenti qui impugnati l’avvenuta presentazione in un momento successivo, con riguardo alle opere in contestazione, della domanda di accertamento di conformità, che introduce un procedimento amministrativo del tutto autonomo.

6 – In conclusione il ricorso è infondato e va rigettato, sotto tutti i profili dedotti.

7 – Per quanto concerne le spese di giudizio, i diritti e gli onorari di difesa, essi seguono la soccombenza, ponendosi a carico della ricorrente, e vanno quantificati come in dispositivo.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – sezione I quater, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.

Condanna la ricorrente alle spese di giudizio, in favore del Comune di Roma, forfetariamente quantificate in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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