T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 22-02-2011, n. 1621 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

atella Plutino, per la ricorrente; nessuno presente per il resistente.;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il presente ricorso – con cui è impugnata l’ordinanza comunale n. 39/2009 del 11.11.2009, notificata il 19.11.2009, di demolizione di alcune opere edilizie abusivamente eseguite in località Torrione, Via del Torrione – la ricorrente ha prospettato i seguenti motivi di diritto:

1). violazione di legge, art. 8 L. n. 241/1990;

2). eccesso di potere per difetto di istruttoria.

Il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa, oltre che la manifesta infondatezza del ricorso; di ciò è stato reso edotto il difensore della parte ricorrente presente.

Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere respinto.

1). Con il primo motivo di censura parte ricorrente lamenta l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e la sua mancata partecipazione.

Al riguardo il Collegio, in linea con la prevalente giurisprudenza amministrativa e con il consolidato orientamento interno, giudica priva di fondamento siffatta doglianza posto che gli atti di repressione degli abusi edilizi, in quanto dovuti (nell’an) e interamente vincolati (nel quid), non richiedono apporti partecipativi del soggetto destinatario.

Peraltro, la posizione trova oggi conforto e sostegno ulteriori nella disposizione contenuta nell’art. 21octies, secondo comma, secondo periodo, inserito nella legge n. 241 del 1990 dalla legge n. 15 del 2005.

Alla stregua di questa disposizione deve comunque escludersi l’annullabilità dell’ingiunzione o dell’ordine di demolizione allorquando il ricorrente non fornisca elementi di prova rilevanti e significativi idonei a contestare e a mettere in dubbio la verità dei fatti posti dall’amministrazione a base del provvedimento sanzionatorio.

In mancanza di tale prospettazione e documentazione probatoria idonea, la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento resta comunque ininfluente e non consente l’annullamento dell’atto impugnato.

Nel caso di specie parte ricorrente non ha contestato il fatto della realizzazione abusiva del manufatto, così come rilevata dall’amministrazione, e non ha fornito alcun elemento utile al fine di infirmare in punto di fatto gli accertamenti istruttori richiamati quali presupposti di fatto giustificativi del provvedimento sanzionatorio adottato.

2). Con il secondo motivo l’interessata fa presente di aver conferito incarico ad un tecnico per procedere alla sanatoria, ex art. 36 del DPR n. 380/2001, e sostiene che la PA – in pendenza della sanatoria – non poteva adottare provvedimenti repressivi o sanzionatori.

Anche questo vizio non merita positivo apprezzamento in quanto la ricorrente né deduce, né comprova documentalmente l’avvenuta presentazione di siffatta domanda di accertamento di conformità.

In ogni caso, deve rilevarsi come, secondo la giurisprudenza prevalente, l’intervenuta presentazione della domanda di accertamento di conformità non paralizza i poteri sanzionatori comunali, non determina alcuna inefficacia sopravvenuta o caducazione dell’ingiunzione di demolizione, dovendo la domanda di sanatoria ritenersi assoggettata al regime del silenziodiniego trascorsi i previsti sessanta giorni dalla sua presentazione, con conseguente onere impugnatorio immediato da parte del soggetto richiedente del diniego tacito in tal modo formatosi sulla sua istanza (cfr., Tar Campania, Napoli, sentenza 29 marzo 2010, n. 1712).

Per tutti gli esposti motivi il ricorso deve giudicarsi infondato.

La mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione comunale intimata rende non necessaria la pronuncia sulle spese di giudizio, che restano a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Nulla spese.

In relazione alla manifesta infondatezza dell’impugnativa revoca il gratuito patrocinio concesso dalla Commissione Patrocinio a spese dello Stato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *