T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 22-02-2011, n. 1619 Bando del concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso spedito per la notifica a mezzo posta il 24 aprile 2009 e depositato l’8 maggio 2009 B.A., B.E., B.A., C.M., D.L., G.R., L.L., M.G., M.V., M.L., P.G., P.R., R.A., S.S., S.G. e S.R. hanno impugnato la nota del 26/02/09 prot. n. GDAP – 00747522009 con cui il Direttore Generale del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia ha comunicato l’avvenuta modifica dei posti disponibili per i vincitori del concorso per esami a 364 posti per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti del Corpo di Polizia penitenziaria.

Il Ministero della Giustizia, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso.

C.P., G.M. e D.V.A., benché ritualmente intimati, non si sono costituiti in giudizio.

Con ordinanza n. 2433/09 del 28 maggio 2009 il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare proposta dai ricorrenti.

Con ricorso spedito per la notifica a mezzo posta il 24 luglio 2009 e depositato il 7 agosto 2009 gli esponenti hanno impugnato con motivi aggiunti il decreto del 26/02/09, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero del 31 maggio 2009, con cui il Direttore generale del D.A.P. ha disposto la modifica dei posti messi a concorso e citati nella nota già impugnata con il ricorso principale.

Con ordinanza n. 4021/09 del 26 agosto 2009 il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare formulata con il ricorso per motivi aggiunti.

All’udienza pubblica del 3 febbraio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Con il ricorso principale B.A., B.E., B.A., C.M., D.L., G.R., L.L., M.G., M.V., M.L., P.G., P.R., R.A., S.S., S.G. e S.R. impugnano la nota del 26/02/09 prot. n. GDAP – 00747522009 con cui il Direttore Generale del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia ha comunicato l’avvenuta modifica dei posti disponibili per i vincitori del concorso per esami per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti del Corpo di Polizia penitenziaria indetto con P.D.G. del 16 gennaio 2008.

Il ricorso principale è inammissibile per carenza d’interesse.

L’atto gravato, infatti, ha funzione partecipativa e carattere endoprocedimentale in quanto costituisce la mera comunicazione di un altro provvedimento come si evince dal tenore letterale della nota in esame ove si specifica che "si sta procedendo alla modifica del…bando".

La natura non provvedimentale dell’atto impugnato induce a ritenere che lo stesso non sia lesivo dell’interesse dei ricorrenti che, infatti, è pregiudicato dal coevo provvedimento che dispone la modifica del bando ovvero il P.D.G. del 26/02/09 pubblicato nella G.U. del 31 maggio 2009.

L’assenza d’interesse a ricorrere, derivante dall’inattualità della lesione riconducibile all’atto impugnato, comporta l’inammissibilità del ricorso principale.

Con il ricorso per motivi aggiunti gli esponenti impugnano il decreto del 26/02/09, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero del 31 maggio 2009, con cui il Direttore Generale del D.A.P. ha disposto la modifica dei posti di cui al concorso per esami indetto con P.D.G. del 16 gennaio 2008.

Il ricorso per motivi aggiunti è infondato e deve essere respinto.

Con le prime tre censure i ricorrenti prospettano l’illegittimità dell’atto impugnato perché la modifica del bando di concorso sarebbe in contrasto con l’art. 9 della lex specialis, che prevede la conferma del personale nominato vicesovrintendente nella sede di appartenenza, e violerebbe i principi di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa perché finalizzata a favorire ingiustamente i vincitori del concorso per titoli e i partecipanti alla procedura di mobilità.

I motivi sono infondati.

Dall’esame del P.D.G. del 26 febbraio 2009 emerge che la modifica dell’art. 9 del bando del concorso per esami indetto con P.D.G. del 16 gennaio 2008, relativa alla conferma dei vincitori nella sede di appartenenza, si è resa necessaria in considerazione degli spostamenti di personale e delle prevedibili carenze di organico riconducibili all’avvenuto perfezionamento della procedura di mobilità riservata al personale già appartenente al ruolo dei sovrintendenti e alle assegnazioni dei vincitori del concorso per titoli per la nomina alla qualifica iniziale di sovrintendenti indetti con P.D.G. del 17 gennaio 2008 e 18 gennaio 2008.

In sostanza, la modifica dei posti disponibili da assegnare nell’ambito della procedura indetta con P.D.G. del 16 gennaio 2008, cui hanno partecipato i ricorrenti, è stata determinata dalla prevedibile situazione in organico verificatasi in relazione alle assegnazioni citate.

Il "modus procedendi" seguito dall’amministrazione risulta immune dalle censure prospettate.

Secondo l’art. 16 d. lgs. n. 443/92 "la nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti si consegue:

a) nel limite del 40 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso interno per esame scritto, consistente in risposte a questionario articolato su domande tendenti ad accertare il grado di preparazione culturale e professionale, e successivo corso di formazione professionale della durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale appartenente al ruolo degli agenti ed assistenti che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio e che non abbia riportato nell’ultimo biennio un giudizio complessivo inferiore a "buono" e sanzione disciplinare più grave della deplorazione;

b) nel limite del restante 60 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione tecnicoprofessionale, di durata non inferiore a tre mesi, riservato agli assistenti capo che ricoprono, alla predetta data, una posizione in ruolo non inferiore a quella compresa entro il doppio dei posti riservati per tale concorso e che non abbiano riportato nell’ultimo biennio un giudizio complessivo inferiore a "buono" e sanzione disciplinare più grave della deplorazione…. I vice sovrintendenti nominati in attuazione del comma 1, lettera a), seguono nel ruolo quelli nominati in attuazione del comma 1, lettera b)".

Il Ministero della Giustizia si è attenuto alla procedura in esame bandendo, con provvedimenti del 16 gennaio 2008, del 17 gennaio 2008 e del 18 gennaio 2008, distinti concorsi per esami e per titoli per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti.

Nessuna violazione del principio d’imparzialità si è, poi, verificata nella fattispecie dal momento che, nell’ambito di procedure praticamente coeve, la sostanziale preferenza, nella scelta delle sedi, accordata dall’amministrazione in favore dei partecipanti al concorso per titoli – con la conseguente modifica dei posti disponibili nell’ambito del concorso per esami – è coerente con la stessa disciplina legislativa che colloca i primi in posizione di ruolo antecedente rispetto a quella dei colleghi scelti in base al concorso per esami.

Del resto lo stesso bando del concorso per esami (art. 9), cui hanno partecipato i ricorrenti, in specifica attuazione dell’art. 16 d. lgs. n. 443/92, dispone che il personale vincitore seguirà in ruolo quello nominato all’esito del concorso per titoli.

Nella stessa ottica va riguardata la preferenza riconosciuta ai soggetti che hanno partecipato alla procedura di mobilità interna che risulta indetta prima del concorso per esami e a cui hanno partecipato soggetti già in servizio nel ruolo dei sovrintendenti e, quindi, più anziani rispetto agli odierni ricorrenti.

Né i ricorrenti possono invocare a supporto della loro pretesa l’art. 33 d. lgs. n. 165/01, richiamato nella prima censura, in quanto la disposizione in esame concerne la procedura di mobilità "esterna" tra amministrazioni diverse ed è, quindi, inapplicabile alla fattispecie.

In definitiva, la preferenza nella scelta delle sedi in favore del personale con maggiore anzianità di ruolo risponde ad un criterio oggettivo ed è coerente con la disciplina prevista dall’art. 16 d. lgs. n. 443/92.

Né nella fattispecie l’affidamento nutrito dai ricorrenti osta all’adozione del provvedimento impugnato specie se si considera lo stato della procedura concorsuale al momento in cui lo stesso è stato emesso (non erano ancora state espletate le prove).

Il provvedimento gravato, per altro, risulta coerente (oltre che con il principio di imparzialità) anche con i canoni di buon andamento ed efficacia dell’azione amministrativa in quanto la preferenza nella scelta delle sedi, riconosciuta a favore dei partecipanti alla procedura di mobilità interna e al concorso per titoli, tiene conto anche dello stato delle procedure in esame, ormai perfezionate, e consente l’immediata assegnazione dei relativi posti laddove, ove si fosse mantenuta immutata la previsione del bando del concorso per esami che consente la permanenza nei vincitori nella sede di servizio, si sarebbe dovuto attendere l’esito del relativo procedimento con il conseguente verificarsi di una situazione di precarietà non compatibile con l’esigenza di buon andamento dell’azione amministrativa.

Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano la mancata indicazione dell’interesse pubblico posto a fondamento della modifica del bando.

La censura è infondata in quanto il P.D.G. del 26 febbraio 2009 specifica in maniera compiuta l’interesse che legittima la modifica del bando e che dall’amministrazione è stato correttamente individuato nell’esigenza di procedere all’immediata individuazione ed assegnazione dei posti da riservare ai vincitori del concorso per titoli e della procedura di mobilità onde non lasciare vacanti le relative sedi in attesa del perfezionamento della procedura concernente il concorso per esami.

L’interesse in esame giustifica la modifica del bando né nella fattispecie è ravvisabile la violazione della "par condicio" e dei principi che regolano la fase concorsuale, prospettata nella censura, dal momento che la modifica dei posti messi a concorso non attiene alle modalità di svolgimento della procedura e riguarda indistintamente tutti i partecipanti alla stessa.

Per questi motivi il ricorso per motivi aggiunti è infondato e deve essere respinto.

La peculiarità della questione giuridica oggetto di causa giustifica, ai sensi degli artt. 26 d. lgs. n. 104/10 e 92 c.p.c., la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) dichiara l’inammissibilità del ricorso principale;

2) respinge il ricorso per motivi aggiunti;

3) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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