Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 08-02-2011) 24-02-2011, n. 7209 misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale del riesame di Milano confermava l’ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di S.C. per i delitti di partecipazione ad associazione mafiosa. Per quanto qui di interesse, osservava che doveva essere rigettata l’eccezione della difesa di inefficacia dell’ordinanza perchè era stato trasmesso il verbale di interrogatorio dell’indagato privo di una pagina, in quanto l’originale dell’atto era conservato mediante la sua integrale registrazione e comunque era compiuto nel contraddittorio delle parti; non sussisteva alcuna violazione del diritto di difesa nella trasmissione del verbale in forma riassuntiva privo di una pagina, e la trasmissione successiva di quella pagina aveva avuto rilevanza conoscitiva solo per il tribunale. Avverso la decisione presentava ricorso l’indagato e deduceva violazione di legge e perdita di efficacia della misura per omessa trasmissione integrale del verbale di interrogatorio dell’imputato nei termini, visto che la pagina mancante era stata trasmessa fuori termine. Infatti per atti sopravvenuti a favore dell’indagato dovevano intendersi tutti gli elementi fattuali non conosciuti al momento dell’emissione della misura e capaci di influire in modo positivo sulla sua valutazione e l’interrogatorio di garanzia era sicuramente uno di questi atti. Le Sezioni Unite della corte di legittimità avevano affermato che l’interrogatorio era elemento favorevole quando l’indagato aveva dedotto elementi concreti di prova a lui favorevoli, come accaduto nel caso di specie in cui aveva reso una versione difensiva, divergente rispetto a quella accusatoria.

La Corte ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile in quanto propone questioni prive di fondamento. Non sussiste infatti alcuna violazione dell’art. 309 c.p.p., comma 5 nell’aver il pubblico ministero prodotto il verbale d’interrogatorio privo di una pagina, trasmessa in epoca successiva una volta rilevato l’errore, visto che l’interrogatorio di garanzia è un atto già a conoscenza della difesa e in relazione ad esso il difensore può presentare tutte le contestazioni del caso al tribunale (Sez. 2, 3 maggio 2007 n. 25985, rv. 237157; Sez. 4, 16 novembre 2007 n. 1581, rv. 238574), rappresentando se del caso e sotto la propria responsabilità le eventuali difformità con quello integrale. Infatti la giurisprudenza di legittimità ha sempre affermato che l’interrogatorio di garanzia non è in se un atto favorevole all’indagato, ma può acquisire detta valenza solo quando abbia un contenuto che non si limiti a contestare le accuse, e tale valenza deve essere specificamente indicata nel ricorso al tribunale del riesame quando si sostiene, come nel caso di specie, che la mancanza di una sola pagina determinava l’inefficacia della misura (Sez. 6, 3 febbraio 2004 n. 12257, rv. 228469). Invece l’indagato si è limitato a proporre la questione formale senza specificare cosa fosse contenuto nella pagina mancante di così rilevante da determinare la caducazione della misura. Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 alla Cassa delle ammende.

Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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