T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 22-02-2011, n. 1618 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il presente ricorso – con cui è impugnato il giudizio di non idoneità, espresso in data 6.10.2010, dalla Commissione di cui all’art. 106, comma 3, del D. Lgs. n. 443/1992, a seguito dell’accertamento dei requisiti psicofisici quale aspirante Agente del Corpo di polizia penitenziaria, (con la diagnosi "non negatività per la ricerca dei metaboliti urinari per sostanze d’abuso)" relativo alla procedura di assunzione di personale riservata ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) – il ricorrente ha prospettato il seguente motivo di diritto:

1). Violazione di legge ed eccesso di poter per violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione; violazione di legge per violazione art. 123, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 443/1992; eccesso di potere per travisamento dei fatti, mancanza dei presupposti, illogicità, contraddittorietà, sviamento, erroneità ed incompletezza dell’istruttoria e difetto della motivazione.

Il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa, oltre che la manifesta fondatezza del ricorso; di ciò sono stati resi edotti i difensori delle parti.

Il ricorso è fondato è merita accoglimento.

In particolare, con il motivo dedotto, l’interessato sostiene che l’art. 123 del D. Lgs. n. 443/1992, che disciplina le cause di non idoneità per l’ammissione ai concorsi per la nomina ad allievo agente del Corpo di Polizia penitenziaria, al comma uno, lettera b), prevede tra esse: "l’alcolismo, le tossicomanie, le intossicazioni croniche di origine esogena"; nella specie, la patologia che gli è stata riscontrata non rientra nella previsione di legge non potendo configurare un uso abituale di sostanze stupefacenti.

Il Collegio rileva, sul punto, che l’interpretazione letterale e logica della disposizione impone di ritenere condivisibile l’argomentazione svolta dal ricorrente.

In particolare, la motivazione del provvedimento impugnato è sostanzialmente incongrua in quanto la patologia riscontrata al ricorrente non può farsi rientrare nel citato disposto normativo e, dunque, non è presupposto idoneo per fondare la predetta esclusione dalla procedura di concorso.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, è annullato l’atto impugnato.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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