T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 22-02-2011, n. 1617 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con determinazione dirigenziale n. 2495 del 28.12.2005, notificata al ricorrente il 6.2.2006, il Dirigente dell’unità organizzativa tecnica del Municipio XIX del Comune di Roma gli ha ordinato la demolizione di alcune opere abusive.

In particolare si tratta di "ampliamento per mq 26 circa in forati con copertura in lamiera coibentata di un preesistente manufatto di mq 24 circa".

Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha impugnato il predetto provvedimento e ha prospettato i seguenti motivi di diritto:

1). Violazione e falsa applicazione artt. 10, 22 e 37 in relazione all’art. 3 del TUE approvato con DPR n. 380/2001; nonché artt. 3 e 10 L. n. 241/1990 e succ. mod.; eccesso di potere per sviamento, errore sui presupposti, travisamento dei fatti, carenza assoluta di motivazione e contraddittorietà di comportamenti;

2). Violazione e falsa applicazione sotto diverso profilo degli artt. 3 e 33 TUE approvato con DPR n. 380/2001 nonché art. 3 L. n. 241/1990; Eccesso di potere per sviamento, errore sui presupposti e carenza di istruttoria e di motivazione.

In data 20.4.2006 si è costituita controparte.

In data 17.12.2010 il Comune resistente ha depositato la sentenza del Tribunale penale di Roma n. 13920 divenuta irrevocabile il 24.9.2008.

Tanto premesso, il ricorso è fondato e deve essere accolto sulla base delle seguenti argomentazioni desunte dalla citata sentenza del 2008:

a). "l’imputato nel corso dell’esame reso in dibattimento dichiara che il padre nel 1994 presentò domanda di condono indicando il manufatto di mq 50 come se fosse un unico manufatto; in realtà si trattava di un preesistente vano di mq 26 in adiacenza al quale era stato realizzato abusivamente dal padre (ma poi condonato) un ampliamento per la restante cubatura, così realizzando un manufatto di superficie complessiva pari a mq 50, anche se diviso in due vani non comunicanti tra loro. La parte costruita dal padre in ampliamento con materiale precario presto si deteriorò e crollò parzialmente una parete e il tetto, tanto che lui ritenne necessario ristrutturare la parte parzialmente crollata in occasione della vendita del manufatto effettuata nel periodo in questione;

b). è esclusa la sussistenza del reato contestato in quanto è stato provato che, in epoca non sospetta, nel lontano 1994, il padre dell’imputato presentò domanda di condono per un manufatto di mq 50;

c). risulta anche essere stato provato -sia dalle dichiarazioni dell’imputato sia da quelle rese dal teste della difesa- che il manufatto, prima dei lavori effettuati dall’imputato, era di superficie complessiva di mq 50, ma era composto da due distinti corpi non comunicanti tra loro, anzi separati da una parete sulla quale vi era persino una finestra. Pertanto, i lavori accertati dall’operante non comportarono la creazione di alcun vano nuovo in quanto si trattò di una mera ristrutturazione di quella parte del manufatto fatiscente e parzialmente crollata;

d). la circostanza che l’imputato non realizzò l’ampliamento contestato è confermata dal fatto che la cubatura accertata, come riferito dal teste, è identica a quella condonata oltre dieci anni fa e da persona diversa dall’imputato; peraltro, nel ristrutturare l’immobile come era già in precedenza, l’imputato lasciò assolutamente intatto lo stato dei luoghi non solo per quanto riguarda la cubatura ma anche per quanto riguarda la presenza della parete di separazione tra i due corpi sulla quale si trova la finestra ritenuta anomala dal teste;

e). è stata accertata la preesistenza sin dal 1994 del manufatto e deve escludersi che l’imputato abbia realizzato alcun ampliamento di cubatura, limitandosi a ristrutturare la parte fatiscente dell’immobile".

Il Collegio ritiene che, sulla base degli accertamenti contenuti nell’indicata decisione, il provvedimento impugnato non appare legittimo in quanto non supportati da adeguati presupposti fattuali e giuridici e -dunque- deve essere annullato.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Compensa tra le parti il pagamento delle spese del presente giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *