Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 12-04-2011, n. 8357 Divieto di intermediazione e di interposizione nelle assunzioni di lavoratori

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 22.9/24.10.2005 la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Pordenone il 25.11.2004, impugnata dalla Pantec Artigiana snc di Tonon Luciano (di seguito la società Pantec) e dal Gruppo Fondiaria Assicurazione spa, rigettava la domanda di garanzia proposta dalla società Pantec nei confronti del Gruppo Fondiaria Assicurazioni e riduceva ad Euro 48.101,35 la somma dovuta dalla società Pantec a S.C., a titolo di mancata retribuzione.

Osservava in sintesi la corte territoriale, nel confermare la statuizione del primo giudice, che aveva ritenuto sussistere, nella prestazione di lavoro svolta dalla S., socia della cooperativa SER.COOP., in favore della società Pantec, la fattispecie interpositoria di cui alla L. n. 1369 del 1960, art. 1 e la corresponsabilità della società Pantec nella causazione dell’infortunio subito dalla S., che, ai fini della configurabilità della fattispecie interpositoria, non assumeva rilievo la temporaneità della destinazione e che, comunque, nel caso la attività lavorativa si era interrotta solo per l’accidentale circostanza del verificarsi dell’infortunio, ed ancora che gli esiti dell’istruttoria escludevano la sussistenza di una adeguata prova liberatoria in ordine all’informazione ed istruzione impartite alla lavoratrice sui rischi connessi all’attività lavorativa ed alla vigilanza esercitata; che, invece, doveva escludersi, con conseguente riforma sul punto della decisione impugnata, l’operatività della polizza assicurativa stipulata dalla società Pantec, perchè l’infortunata non svolgeva, a termini di polizza, attività lavorativa subordinata in regola con gli "obblighi dell’assicurazione di legge", e per non potersi la dipendente medesima nemmeno considerare collaboratrice in forma saltuaria ed occasionale.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso la società Pantec con quattro motivi. Non si sono costituiti gli intimati.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo, svolto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la ricorrente lamenta violazione della L. n. 1369 del 1960, art. 1 e vizio di motivazione, osservando che erroneamente la corte territoriale aveva ritenuto irrilevante la durata, la continuità e la stabilità della prestazione lavorativa resa dalla lavoratrice, che, in realtà, aveva reso una prestazione occasionale, non continuativa e di breve durata, con conseguente inconfigurabilità della fattispecie della intermediazione illecita. Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 1460 c.c., nonchè vizio di motivazione, rilevando che, ai fini dell’offerta della prestazione lavorativa, era stata attribuito valore di atto di costituzione in mora ad un documento mai acquisito agli atti di causa, sicchè doveva escludersi che, successivamente all’infortunio, la stessa avesse prestato attività lavorativa, nè che l’avesse offerta.

Con il terzo motivo la società ricorrente si duole, rilevando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 violazione dell’art. 2087 c.c. e vizio di motivazione, che la corte territoriale, con contraddittoria argomentazione, avesse affermato la responsabilità della società Pantec in contrasto con gli esiti dell’istruttoria, che confermavano che la S. era stata resa edotta sul funzionamento della macchina cui era addetta e che era stata esercitata la prescritta vigilanza.

Con l’ultimo motivo, infine, si censura la sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per avere erroneamente escluso l’applicabilità della garanzia prevista dall’art. 24, comma 5 delle condizioni di polizza, pur non essendo la costituzione ex lege del rapporto di lavoro incompatibile con i caratteri di occasionalità e saltuarietà della prestazione, nel caso sussistenti.

2. Il primo motivo è infondato.

Ha accertato la corte territoriale, con adeguata motivazione, "che la S., quando venne avviata dalla Ser. Coop al lavoro presso la snc Pantec, non ebbe indicazioni in concreto, bensì venne posta a totale disposizione quale mera forza lavoro del soggetto destinatario. La lavoratrice, in realtà, venne ad espletare il lavoro ad essa indicato dalla snc Pantec ed, in concreto, venne inserita nel ciclo produttivo del detto soggetto…Non risulta che, mai, la società cooperativa impartì disposizione alcuna alla socia circa l’attività lavorativa da svolgere presso la snc Pantec; anzi, in questo grado, la Ser. Coop asserisce di nemmeno aver saputo che cosa facesse la sua socia". Hanno soggiunto i giudici di appello che la S. operò presso la Pantec per solo 11 giorni "non già per volontà di detta società, ma per l’accidentale circostanza del verificarsi dell’infortunio sul lavoro".

Sulla base di tali presupposti di fatto, la corte territoriale ha correttamente ravvisato, nel caso, la fattispecie del mero prestito di manodopera, vietata dalla L. n. 1369 del 1960, art. 1 (vigente ratione temporis), facendo applicazione del criterio interpretativo che ritiene che tale situazione si realizza allorchè un’impresa inserisca nel ciclo produttivo di altra organizzazione aziendale un proprio dipendente (o una cooperativa un proprio socio: non rilevando in tal caso, peraltro, il tipo di legame che lega la cooperativa al prestatore d’opera, quanto la natura delle prestazioni rese: v. ad es Cass. n. 4862/1996) ai fini del mero svolgimento della prestazione di lavoro, senza che le prestazioni appaltate riguardino anche altri fattori produttivi (capitali,macchine ed attrezzature) ed in presenza di una integrale devoluzione della gestione dei rapporti di lavoro strumentali all’esecuzione dell’opera o del servizio appaltati al committente, non potendosi in tal caso, in realtà, apprezzare il permanente inserimento del lavoratore nella struttura organizzazione dell’azienda appaltatrice, la cui posizione di datore di lavoro diviene meramente nominale.

In tal contesto, peraltro, ove sia accertata una qualche forma, limitata nel tempo e nello spazio, di tale utilizzazione, occorre accertare in concreto, per come si è già precisato nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 4181/2006), se, in relazione alle circostanze del caso, la stessa sia significativa ai fini della sussistenza della fattispecie vietata, ovvero non lo sia, e, quindi, se sia necessitata dall’oggetto dell’appalto, oppure marginale, temporanea o occasionale. Valutazione che rientra nei compiti del giudice di merito e che, pertanto, se correttamente motivata, resta esente dal sindacato di legittimità.

Per come deve ritenersi nel caso in esame, avendo i giudici del riesame, con plausibile motivazione, ritenuto priva di significatività la breve durata della prestazione, a fronte della sicuro inserimento della lavoratrice nell’organizzazione aziendale della società Pantec per la esecuzione di mere prestazioni di lavoro, dal momento che correttamente è apparso determinante il carattere del tutto accidentale dell’evento che ebbe a causare la cessazione del rapporto contrattuale.

3. Il secondo motivo è inammissibile.

Lamenta la ricorrente che la corte territoriale ha ritenuto che la S., cessato l’infortunio, ebbe a fare offerta della prestazione di lavoro con la comunicazione del 6.9.2000 ("allorchè, come espressamente dato atto nella sentenza definitiva, notificò alla snc Pantec le sue pretese al fine dell’obbligatorio tentativo di conciliazione": così nella decisione impugnata) sebbene "non costa che tale documento…sia mai stato acquisito agli atti di causa".

Si deve, tuttavia, osservare che di tale censura non vi è traccia alcuna nella sentenza di appello e che, in difetto di adeguata documentazione circa la sua prospettazione nella fase di merito in conformità al canone di necessaria autosufficienza del ricorso per cassazione, deve apprezzarsi come nuova e, pertanto, inammissibile in questa sede.

4. Il terzo motivo è infondato.

Ha accertato, in punto di fatto, la corte territoriale che gli esiti dell’istruttoria escludono che la società ricorrente avesse fornito idonea prova in ordine all’informazione ed istruzione fornite alla lavoratrice circa i rischi connessi all’utilizzazione della macchina utensile cui era adibita, essendo emerso che la stessa "venne istruita dalla Tonon circa, in generale, il funzionamento della macchina "pantografo", ma non anche del macchinario di tale tipo sul quale in concreto operava" e che il gesto della lavoratrice (la quale introdusse la mano nell’area di operatività della macchina per pulire uno scarto, sebbene la presa fosse ancora in moto per inerzia) trova spiegazione proprio nella sua inesperienza e nella scarsa informazione circa il completo ciclo operativo del meccanismo e, comunque, nell’omissione della dovuta vigilanza circa il rispetto delle informazioni antinfortunistiche ricevute, pur essendo ciò in concreto possibile, non operando la S. da sola, bensì in ausilio al socio eponimo o ad altro suo familiare.

E tale motivazione, che individua le fonti del convincimento e giustifica in modo logicamente plausibile la decisione, non risulta sindacabile in sede di legittimità. Dovendosi ,al riguardo, ribadire che, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., n. 5 non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice di merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione non sarebbe, in realtà, che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità, risultando del tutto estraneo all’ambito di operatività del vizio di motivazione la possibilità per la Suprema Corte di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma propria valutazione delle risultanze degli atti di causa (cfr. ad esempio da ultimo Cass. n. 11789/2005; Cass. n. 4766/2006).

Giusto in quanto l’art. 360 c.p.c., n. 5 "non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, all’uopo, valutarne le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione" (così SU n. 5802/1998), non incontrando, al riguardo, il giudice di merito alcun limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le allegazioni che, sebbene non menzionati specificatamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (v. ad es. Cass. n. 11933/2003; Cass. n. 9234/2006).

Sulla base di tali principi, la sentenza impugnata risulta immune dalle censure denunciate.

5. Inammissibile è, infine, l’ultimo motivo.

La ricorrente censura, infatti, l’interpretazione data dalla corte territoriale alla polizza assicurativa stipulata dalla società Pantec con la società Fondiaria Assicurazioni senza che di tale documento sia fornita la dovuta documentazione, nemmeno per le clausole che si assumono rilevanti, a mezzo della relativa trascrizione, per come prescritto dal canone di necessaria autosufficienza del ricorso per cassazione, che, come noto, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, impone alla parte che denuncia, in sede di legittimità, il difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie e processuali, l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato o erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla relativa trascrizione, al fine di consentire il controllo della decisività dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse, dato che questo controllo, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, deve poter essere compiuto dalla corte di cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (v. ad es. per tutte Cass. n. 10913/1998; Cass. n. 12362/2006).

6. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Nulla in ordine alle spese, stante la mancata costituzione degli intimati.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso, nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *