T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 22-02-2011, n. 1614

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il provvedimento del 5.11.2010, notificato in pari data, il Consolato Generale d’Italia a Casablanca ha rifiutato il visto per turismo n. 222690 richiesto dall’interessato.

Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha impugnato il detto provvedimento e ha prospettato i seguenti motivi di diritto:

1) insufficiente e carente motivazione del rifiuto di rilascio visto, falsa applicazione art. 3 L. n. 241/1990;

2) rifiuto ingiustificato di rilascio del visto;

3) lesione della aspettativa di incontrare i familiari.

Il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa, oltre che la manifesta infondatezza del ricorso; di ciò sono stati resi edotti i difensori delle parti.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto sia sulla base degli orientamenti giurisprudenziali in materia che delle argomentazioni svolte dalla controparte nella nota depositata il 31.1.2011.

In particolare, l’interessato deve comprovare all’Amministrazione l’esistenza delle condizioni che giustificano le finalità del soggiorno e, nella fattispecie, trattandosi di visto d’ingresso per turismo caratterizzato da necessaria temporaneità (confermata dalla durata dello stesso mai superiore a novanta giorni), di precisi elementi, inconfutabilmente o, almeno, ragionevolmente idonei a rivelare l’interesse dello straniero a fare rientro nel Paese d’origine onde scongiurare il c.d. "rischio migratorio".

Le condizioni in esame possono essere desunte, tra l’altro, dall’esercizio di attività economiche o, ancora, dal possesso di fonti di reddito o altre circostanze atte a comprovare che nel Paese di provenienza lo straniero abbia il centro della sua vita affettiva e dei suoi interessi economici e, per tale via, a dimostrare la natura temporanea del soggiorno in Italia e il probabile ritorno nel Paese di provenienza.

Nella fattispecie in esame le condizioni in esame non sono state comprovate dall’interessato.

Dalla memoria depositata da controparte si evince – infatti – che "il ricorrente non ha dimostrato di disporre di mezzi propri di sostentamento non presentando al Consolato generale d’Italia a Casablanca alcuna documentazione relativa alla propria condizione socioprofessionale in Marocco. Nella probabile consapevolezza di tale deficit documentale il richiedente ha prodotto solo una dichiarazione di prese en charge a firma di tale Dr. Leili Said, sedicente farmacista del luogo, con il quale quest’ultimo, che non è dimostrato avere alcun legame di parentela con il ricorrente, si impegna genericamente a provvedere alle spese di viaggio e ne garantisce il ritorno in Marocco. È evidente che questo atto di presa in carico non può certo sostituire la documentazione relativa alla situazione socio economica personale del richiedente".

In conclusione, ravvisando complessivamente la legittimità dell’operato dell’Amministrazione, il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del Ministero resistente che liquida in complessivi Euro 750,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *