Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 12-04-2011, n. 8353 licenziamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Carlo Lotti e Associati spa (qui di seguito, per brevità, indicata anche come Lotti) propose opposizione avanti al Tribunale di Roma avverso il decreto ingiuntivo con cui P.C., sulla base di sentenza dichiarativa dell’illegittimità del licenziamento irrogatogli e contenente ordine di reintegrazione, aveva ottenuto l’ingiunzione del pagamento di quanto asseritamente dovutogli a titolo di indennità sostitutiva.

Nelle more del giudizio, a seguito della sentenza resa in grado di appello nel procedimento di impugnazione del licenziamento, l’opposto ridusse la pretesa richiesta alla parte datoriale; il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo venne peraltro sospeso stante l’avvenuta proposizione, nel procedimento di impugnazione del licenziamento, di ricorso per cassazione da parte della Lotti.

Con successivo ricorso in riassunzione l’opponente Lotti espose che, con sentenza n. 1754/1998, la Suprema Corte aveva cassato la sentenza resa in grado di appello e che nessuna delle parti aveva provveduto alla riassunzione avanti al Giudice di rinvio.

Quindi il Tribunale di Roma revocò il decreto ingiuntivo opposto.

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 13.7.2006 – 1.9.2008, rigettò il gravame proposto dal P., osservando quanto segue:

– a prescindere dalla questione dell’estinzione del giudizio di rinvio, intervenuta la sentenza della Cassazione e a seguito della sicura esclusione dell’applicazione della normativa circa i licenziamenti, il decreto ingiuntivo, fondato sull’applicazione di tale normativa fatta propria dalla sentenza posta a base della richiesta monitoria, doveva comunque essere revocato;

– esorbitavano dal presente giudizio le richieste del lavoratore aventi ad oggetto somme diverse dal decreto ingiuntivo impugnato, relativo alla sola indennità sostitutiva della reintegra.

Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, P. C. ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi.

L’intimata Carlo Lotti e Associati spa ha resistito con controricorso, illustrato con memoria, proponendo ricorso incidentale condizionato fondato su due motivi.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente principale denuncia violazione della L. n. 300 del 1970, art. 18 assumendo che, stante l’intervenuto riconoscimento da parte della ricordata sentenza della Corte di Cassazione del suo diritto a percepire l’indennità sostitutiva della reintegra, la mancata instaurazione del giudizio di rinvio non poteva comportare l’estinzione di tale diritto.

Con il secondo motivo il ricorrente principale denuncia violazione degli artt. 310 – 432 c.p.c. deducendo che, sempre sul presupposto dell’intervenuto riconoscimento da parte della ricordata sentenza della Corte di Cassazione del suo diritto a percepire l’indennità sostitutiva della reintegra, pur in difetto di instaurazione del giudizio di rinvio, la Corte territoriale avrebbe dovuto provvedere, secondo quanto richiamato dalla ridetta sentenza della Suprema Corte, alla determinazione di quanto dovutogli facendo ricorso alla valutazione equitativa di cui all’art. 432 c.p.c..

Con il terzo motivo il ricorrente principale, ancora affermando l’intervenuto riconoscimento da parte della ricordata sentenza della Corte di Cassazione del suo diritto a percepire l’indennità sostitutiva della reintegra, denuncia violazione dell’art. 645 c.p.c. sostenendo che, poichè l’opposizione a decreto ingiuntivo da origine ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, la Corte territoriale avrebbe dovuto pronunciare sul merito della pretesa azionata in via monitoria.

2. Osserva la Corte che tutti e tre i motivi di ricorso si fondano sul presupposto che questa Corte, con la sentenza n. 1754/1998, avrebbe affermato, con statuizione necessariamente costituente giudicato esterno, il diritto del P. a percepire l’indennità sostitutiva della reintegra; in sostanza, quindi, pur non essendo stata denunciata formalmente la violazione dell’art. 2909 c.c., si addebita alla sentenza impugnata il mancato rilievo di tale giudicato esterno. La giurisprudenza di legittimità ha enunciato il principio che, posto che il giudicato va assimilato agli "elementi normativi", cosicchè la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell’esegesi delle norme e non già degli atti e dei negozi giuridici, essendo sindacabili sotto il profilo della violazione di legge gli eventuali errori interpretativi, ne consegue che il giudice di legittimità può direttamente accertare l’esistenza e la portata del giudicato esterno con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall’interpretazione data al riguardo dal giudice di merito (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 24664/2007). Al contempo è stato tuttavia affermato altresì che, affinchè il giudicato esterno, rilevabile d’ufficio, possa far stato nel processo, è necessaria la certezza della sua formazione, la quale deve essere provata attraverso la produzione della sentenza (cfr, Cass., n. 8478/2008).

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno inoltre specificato che, a seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, il novellato art. 366 c.p.c., comma 6, oltre a richiedere la "specifica" indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto; tale specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimità (cfr, Cass., SU, n. 28547/2008).

Il ricorrente principale non ha adempiuto a tali oneri, peraltro neppure riportando in ricorso, in violazione del principio di autosufficienza, i passi della sentenza della Cassazione n. 1754/1998 dai quali dovrebbe ricavarsi, secondo il suo assunto, l’intervenuto riconoscimento del suo diritto a percepire l’indennità sostitutiva della reintegra.

3. Il ricorso principale va dunque dichiarato improcedibile, con conseguente assorbimento di quello incidentale condizionato, previa riunione al primo ( art. 335 c.p.c.).

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

LA CORTE Riunisce i ricorsi, dichiara improcedibile il ricorso principale e assorbito quello incidentale; condanna il ricorrente principale alla rifusione delle spese, che liquida in Euro 49,00, oltre ad Euro 3.000,00 (tremila/00) per onorari, spese generali, Iva e Cpa come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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