Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 12-04-2011, n. 8351 Licenziamento disciplinare per giusta causa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

bordine l’inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo

Con sentenza del 19.5.2005 il Tribunale di Ancona rigettava la domanda proposta da P.P. nei confronti della Conforama Italia spa, volta ad ottenere l’accertamento della illegittimità del licenziamento intimatogli per motivi disciplinari con atto del 8.3.1994 e la condanna della società alla sua reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno, ritenendo che il fatto contestato (diverbio con un collega di lavoro culminato con uno scontro fisico durante la pausa pranzo) fosse di gravita tale da integrare la giusta causa di licenziamento.

Anche l’appello del P. è stato respinto dalla Corte di Appello di Ancona che, con sentenza del 15.1.2009, ha confermato in loto la sentenza di primo grado.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione P.P. affidandosi a quattro motivi cui resiste con controricorso la Conforama Italia spa, che eccepisce in primo luogo l’improcedibilità del ricorso per mancata produzione di copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notifica.

Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. e la controricorrente documenti a confutazione dell’eccezione di nullità della procura sollevata dal ricorrente nella detta memoria.
Motivi della decisione

1.- Preliminarmente, deve essere respinta l’eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente in quanto non sarebbe stata prodotta copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, così come prescritto dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2. La copia della sentenza con la relata di notifica risulta infatti allegata nel fascicolo di parte ricorrente sub 1).

2.- Anche l’eccezione di nullità della procura sollevata dal P. con la memoria ex art. 378 c.p.c. deve essere respinta.

L’autore della sottoscrizione della procura rilasciata a margine del controricorso risulta, infatti, identificato nell’epigrafe dello stesso atto con " L.C." che agisce quale amministratore delegato della Conforama Italia spa. Dal verbale del Consiglio di Amministrazione della stessa società in data 29.5.2009 risulta, inoltre, che a L.C., quale amministratore delegato, sono attribuiti, tra l’altro, i poteri di amministrazione ordinaria e quelli di rappresentanza della società in giudizio avanti a tutte le autorità della Repubblica Italiana o estere, in qualunque grado e sede, ivi compreso il giudizio di cassazione, con facoltà di rilascio o di revoca di procure e mandati speciali o generali anche per il giudizio di cassazione.

3.- Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 2119 c.c. nonchè illogicità o insufficienza della motivazione su un punto decisivo della controversia costituito dall’individuazione delle ragioni del licenziamento disciplinare intimato al lavoratore, formulando il seguente quesito di diritto: "se il litigio anche violento tra due dipendenti, avvenuto al di fuori del luogo e dell’orario di lavoro costituisca ai sensi dell’art. 2119 c.c. giusta causa di licenziamento". 4.- Con il secondo motivo si deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’omessa pronuncia da parte della Corte di Appello sulla proporzionalità della sanzione disciplinare irrogata al lavoratore e si formula il seguente quesito di diritto:

"se l’omessa delibazione del motivo di appello con cui si è lamentata la violazione del principio di proporzionalità tra sanzione comminata e fatto contestato costituisca violazione dell’art. 112 c.p.c.". 5.- Con il terzo motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. nonchè illogicità o insufficienza della motivazione su un punto decisivo della controversia costituito da un chiaro travisamento del principio dell’onere della prova gravante sulle parti, formulando un quesito del seguente tenore: "se in caso dì licenziamento spetti al datore di lavoro ex art. 2697 c.c. fornire la prova dei fatti addebitati al lavoratore e posti a base del licenziamento". 6.- Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. quanto alla mancata delibazione del motivo di appello concernente la violazione del principio di immutabilità delle ragioni del licenziamento poste a base del recesso rispetto a quelle ritenute dal primo giudice e formula il seguente quesito di diritto: "se a fronte dell’impugnazione della sentenza per violazione del principio di immutabilità delle ragioni del licenziamento, avendo il primo giudice ritenuto che il recesso fosse giustificato da ragioni diverse da quelle indicate nell’atto datoriale, ed in particolare che la ragione fosse da ricondurre nella violazione del vincolo di fiducia, il giudice di appello ha l’obbligo di delibare la relativa ragione di doglianza violando in mancanza il principio di cui all’art. 112 c.p.c.". 7.- Il primo e il terzo motivo devono ritenersi inammissibili, il secondo e il quarto infondati.

8.- Ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, e quindi anche al ricorso in esame, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena d’inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto. Anche nel caso in cui venga dedotto un vizio di motivazione ( art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’illustrazione del motivo deve contenere, a pena d’inammissibilità, la "chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione". Ciò comporta, in particolare, che la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità. Al riguardo, inoltre, non è sufficiente che tale fatto sia esposto nel corpo del motivo o che possa comprendersi dalla lettura di questo, atteso che è indispensabile che sia indicato in una parte del motivo stesso, che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente dedicata (cfr. ex plurimis Cass. 8555/2010, Cass. sez. unite 4908/2010, Cass. 16528/2008, Cass. 8897/2008, Cass. 16002/2007).

9.- Questa Corte ha più volte ribadito che, nel vigore dell’art. 366 bis c.p.c., non può ritenersi sufficiente – perchè possa dirsi osservato il precetto di tale disposizione – la circostanza che il quesito di diritto possa implicitamente desumersi dall’esposizione del motivo di ricorso, nè che esso possa consistere o ricavarsi dalla formulazione del principio di diritto che il ricorrente ritiene corretto applicarsi alla specie. Una siffatta interpretazione della norma positiva si risolverebbe, infatti, nella abrogazione tacita dell’art. 366 bis, secondo cui è invece necessario che una parte specifica del ricorso sia destinata ad individuare in modo specifico e senza incertezze interpretative la questione di diritto che la S.C. è chiamata a risolvere nell’esplicazione della funzione nomofilattica che la modifica di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 ha inteso valorizzare (Cass. 5208/2010, Cass. 20409/2008). E’ stato altresì precisato che il quesito deve essere formulato in modo tale da consentire l’individuazione del principio di diritto censurato posto dal giudice a quo alla base del provvedimento impugnato e, correlativamente, del principio, diverso da quello, la cui auspicata applicazione da parte della S.C. possa condurre a una decisione di segno inverso; ove tale articolazione logico – giuridica mancasse, infatti, il quesito si risolverebbe in una astratta petizione di principio, inidonea sia a evidenziare il nesso tra la fattispecie e il principio di diritto che si chiede venga affermato, sia ad agevolare la successiva enunciazione di tale principio a opera della S.C. in funzione nomofilattica. Il quesito, pertanto, non può consistere in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell’interpello alla S.C. in ordine alla fondatezza della censura, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la S.C. in condizione di rispondere a esso con la enunciazione di una regula iuris che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (Cass. sez. unite 27368/2009).

10.- Nella specie, nessuno dei quesiti formulati dal ricorrente a chiusura del primo e del terzo motivo risulta adeguato a recepire l’iter argomentativo che supporta le singole censure: non quello formulato alla fine del primo motivo, per la genericità della formulazione e l’assoluta inidoneità del quesito a evidenziare il nesso tra la fattispecie concreta e il principio di diritto di cui si chiede l’enunciazione; nè quello che conclude il terzo motivo e che si risolve anch’esso sostanzialmente in una astratta petizione di principio, ovvero in una enunciazione di carattere assolutamente generale, che non consente, ancora una volta, di cogliere il nesso tra la fattispecie e il principio di diritto che si chiede di affermare.

11. – Anche le dedotte carenze motivazionali non appaiono sufficientemente individuate e precisate con i singoli motivi di impugnazione nel senso che si è sopra indicato, ovvero mediante la necessaria indicazione del fatto controverso in una parte del motivo che costituisca un momento di sintesi del complesso degli argomenti critici sviluppati nell’illustrazione dello stesso motivo e delle ragioni per le quali tali carenze dovrebbero rendere la motivazione inidonea a giustificare la decisione; dovendo, peraltro, ribadirsi che, come è stato più volte affermato da questa Corte, la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo esame, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti. Il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ricorre, dunque, soltanto quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione, mentre tale vizio non si configura allorchè il giudice di merito abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato diversi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (cfr. ex plurimis Cass. 10657/2010, Cass. 9908/2010, Cass. 27162/2009, Cass. 16499/2009, Cass. 13157/2009, Cass. 6694/2009, Cass. 42/2009, Cass. 17477/2007, Cass. 15489/2007, Cass. 7065/2007, Cass. 1754/2007, Cass. 14972/2006, Cass. 17145/2006, Cass. 12362/2006, Cass. 24589/2005, Cass. 16087/2003, Cass. 7058/2003, Cass. 5434/2003, Cass. 13045/97, Cass. 3205/95).

12.- Il secondo e il quarto motivo devono ritenersi infondati non trovando alcun riscontro nella motivazione della sentenza la denunciata violazione dell’art. 112 c.p.c. La Corte territoriale si è, infatti, espressa su entrambi i punti in discussione nei termini che seguono: "La violenta e particolarmente vile aggressione – perpetrata in modo che nessuno potesse assistervi ed in una situazione che poneva l’aggredito in condizione di non potersi sottrarre ai colpi, tanto da presentare anche gli elementi materiali del sequestro di persona – nei confronti di un superiore gerarchico per ragioni lavorative è certamente circostanza idonea a comportare ripercussioni nell’ambiente lavorativo ed a minare radicalmente la fiducia del datore di lavoro nel proprio dipendente, che ha dimostrato di essere persona violenta e priva di autocontrollo, irrispettosa degli elementari valori di convivenza civile. E’ perciò pienamente ricorrente la giusta causa di licenziamento, per essere stati gravemente violati i doveri di fedeltà ed obbedienza del lavoratore, che per ragioni di lavoro ha aggredito e procurato lesioni ad un suo superiore … Le già evidenziate modalità del fatto, dì particolare gravità perchè contrarie e regole minime di comportamento civile ed integranti reato, comportano la sicura antigiuridicità del comportamento e sono tali da non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto di lavoro; il provvedimento espulsivo è pertanto pienamente proporzionato all’illecito disciplinare (illecito anche penale) contestato". Ed infine: "La violazione del vincolo fiduciario, che è stata indicata dal primo giudice come la giusta causa del recesso del datore di lavoro, è la conseguenza del fatto contestato al dipendente, e non integra una autonoma ragione del licenziamento".

La sentenza si è, dunque, pronunciata sia in ordine alla proporzionalità della sanzione disciplinare sia in ordine alla pretesa immutazione delle ragioni poste a base del recesso dal datore di lavoro, e ciò ha fatto con motivazione adeguata, coerente sul piano logico e rispettosa dei principi enunciati in materia dalla S.C. (cfr. ex plurimis Cass. 3865/2008, Cass. 19270/2006, Cass. 7543/2006, Cass. 13883/2004, Cass. 9299/2004, Cass. 4061/2004, cui adde Cass. 16260/2004, Cass. 5103/98); dovendo, peraltro, rimarcarsi che il giudizio in ordine alla proporzionalità della sanzione è rimesso al giudice di merito, la cui valutazione è insindacabile in sede di legittimità se sorretta da adeguata motivazione, spettando, fra l’altro, al giudice di merito (Cass. 21965/2007) procedere alla valutazione della proporzionalità della sanzione espulsiva rispetto alla condotta addebitata al lavoratore con riferimento a tutte le circostanze del caso concreto, secondo un apprezzamento di fatto che non è rinnovabile in sede di legittimità, bensì censurabile per vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione (cfr. altresì sul punto, ex plurimis, Cass. 6823/2004, Cass. 5013/2004, Cass. 4061/2004, Cass. 1144/2000, Cass. 13299/99, Cass. 6216/98). E tutto ciò a prescindere dalla considerazione che, come questa Corte ha più volte affermato, l’omessa pronuncia su una domanda, e così l’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art 112 c.p.c., che deve essere fatto valere esclusivamente a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 4, con la conseguenza che è inammissibile il motivo di ricorso con il quale siffatta censura sia proposta sotto il profilo della violazione di norme di diritto – riconducibile al n. 3 del citato art. 360 c.p.c. – ovvero come vizio della motivazione, incasellatale nello stesso art. 360 c.p.c., n. 3 (Cass. 26598/2009, Cass. 12952/2007, Cass. 1196/2007, Cass. 24856/2006, Cass. 11844/2006).

10.- Il ricorso deve quindi essere respinto con la conferma dell’impugnata sentenza, dovendosi ritenere assorbita in quanto sinora detto ogni altra censura non espressamente esaminata.

11.- Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 58,00 oltre Euro 3.000,00 per onorari, oltre IVA. CPA e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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